Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23318/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodi quest’ultimo in Roma, v.le [OSCURATO:PERSONA] n. 150; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1723/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 30 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n.2 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, determinava maggiore IRPEFin relazione all’anno d’imposta 2008. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diBari accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il controricorrente, in data 8 aprile 2019, ha depositato presso la cancelleria di questa Corte, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, dalla quale risulta il versamento in data 14 marzo 2019 dell’importo dovuto per la definizione della controversia.

L’art. 6 cit. prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della relativa domandae con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019(commi 6 e 8 ) .

S e entro il 10 giugno 2019 il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31dicembre 2020 (comma 10).

In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata entro tale ultima data, il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13).

Poiché non risulta presentataistanza di trattazione ai sensi del menzionato comma 13, ricorrono nella specie i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodi quest’ultimo in Roma, v.le [OSCURATO:PERSONA] n. 150; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1723/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 30 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n.2 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, determinava maggiore IRPEFin relazione all’anno d’imposta 2008. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diBari accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il controricorrente, in data 8 aprile 2019, ha depositato presso la cancelleria di questa Corte, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, dalla quale risulta il versamento in data 14 marzo 2019 dell’importo dovuto per la definizione della controversia. L’art. 6 cit. prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della relativa domandae con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019(commi 6 e 8 ) . S e entro il 10 giugno 2019 il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31dicembre 2020 (comma 10). In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata entro tale ultima data, il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13). Poiché non risulta presentataistanza di trattazione ai sensi del menzionato comma 13, ricorrono nella specie i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 23318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris