Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 02415/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13424/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, ed ivi el.dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] 23, PEC: , dom.ti ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, P.za Cavour, come da procura speciale 2 gennaio 2023 in atti; -parte ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.2648/16 del 7.11.2016; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 18.1.2023, tenutasi con modalità da remoto come da autorizzazione del Presidente del Collegio 16 gennaio 2023 ex d.l. 198/22 e nota del [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] propose due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per Tarsu dal 2007 al 2012, oltre sanzioni 100%.

La commissione tributaria regionale, in particolare, osservòche: - per i tributi non armonizzati, quale il presente, non operava un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo endoprocedimentale, come già ritenuto dalla Corte di Cassazione; - la Tarsu era applicabile anche per gli anni successivi al 2010, in relazione ai quali continuavano ad essere applicabili le previgenti normative di legge e regolamento; - correttamente il Comune aveva applicato il cumulo materiale sulle sanzioni, dal momento che la contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione e tale illecito si riproduceva, anno per anno, fino all'effettiva presentazione, ovvero all’accertamento.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di [OSCURATO:PERSONA]. § 1.2Già assegnato a decisione per la camera di consiglio del 18.12.2020, interveniva ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, attesa la comprovata pendenza di trattative tra la contribuente ed il Comune.

Con memoria 2.1.2013 si sono costituiti in giudizio i su indicati ricorrenti nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduta –come da allegata certificazione – in data 8.3.2022.

Hanno contestualmente chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art.8 d.lgs. 472/97 (insussis tenza di responsabilità degli eredi per il pagamento delle sanzioni) e, in subordine, la decisione nel merito con accoglimento del ricorso. § 1.3L’istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del processo non può trovare accoglimento, dal momento che essa si basa sulla sopravvenuta causa legale di non debenza delle sanzioni (decesso della contribuente), là dove il ricorso investe non solo questo aspetto di lite (oggetto del secondo motivo) ma anche (primo motivo) la verifica di legittimità degli avvisi di accertamento recanti la pretesa impositiva principale (Tarsu 2007/12).

Doglianza, quest’ultima, che non risulta essere stata rinunciata dagli eredi ed in ordine alla quale l’avvenuto decesso della contribuente non esplica effetto. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della disciplina sul contraddittorio preventivo (art.70 co. 6^ e 76 d.lvo 507/93, 5-6-12 l. 212/00), istituto da ritenersi connaturato al sistema tributario con riguardo a tutti indistintamente gli atti incidenti sulla sfera giuridica del contribuente. § 2.2Il motivo è infondato.

In linea generale rileva quanto stabilito da Cass.SSUU n. 24823 del 09/12/2015, secondo cui: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

Nel caso di specie si verte di tributo locale non armonizzato con il diritto UE e per il quale la legge non prescrive un obbligo di contraddittorio preventivo endo-procedimentale.

Tale, in particolare, non può considerarsi quello previsto ex art.70 co. 6^ d.lvo 507/93, secondo cui: “In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1”; previsione che anzi conferma l'obbligo di denuncia e di adempimento impositivo quand'anche il Comune non provveda all'invito ivi previsto. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo (art.360 co. 1^ nn. 3 e 5 cod.proc.civ.), per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato, in punto sanzioni, che si trattava di violazioni della stessa indole (omessa dichiarazione) commesse in periodi di imposta diversi, con conseguente applicabilità non già del cumulo materiale ma di quello giuridico, con determinazione della sanzione-base aumentata dalla metà al triplo secondo quanto disposto dell'articolo 12, quinto comma, d.lgs.472/97. § 3.2In ordine alle sanzioni applicate, oggetto specifico della doglianza in esame, va rilevata – come dedotta dagli eredi della Scandiffio con la menzionata memoria e la certificazione allegata – la causa di non debenza ex art.8 d.lgs. 472/97, secondo cui “l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

Sicchè deve ritenersi radicalmente superato ed assorbito il profilo originario di contestazione, limitato al regime del cumulo sanzionatorio applicabile. §

4. Nulla si provvede sulle spese, stante la conferma degli avvisi impugnati in punto obbligazione tributaria principale nonchè la mancata partecipazione al giudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni, che dichiara non dovute dagli eredi ex art.8 d.lgs. 472/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13424/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, ed ivi el.dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] 23, PEC: , dom.ti ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, P.za Cavour, come da procura speciale 2 gennaio 2023 in atti; -parte ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.2648/16 del 7.11.2016; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 18.1.2023, tenutasi con modalità da remoto come da autorizzazione del Presidente del Collegio 16 gennaio 2023 ex d.l. 198/22 e nota del [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] propose due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per Tarsu dal 2007 al 2012, oltre sanzioni 100%. La commissione tributaria regionale, in particolare, osservòche: - per i tributi non armonizzati, quale il presente, non operava un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo endoprocedimentale, come già ritenuto dalla Corte di Cassazione; - la Tarsu era applicabile anche per gli anni successivi al 2010, in relazione ai quali continuavano ad essere applicabili le previgenti normative di legge e regolamento; - correttamente il Comune aveva applicato il cumulo materiale sulle sanzioni, dal momento che la contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione e tale illecito si riproduceva, anno per anno, fino all'effettiva presentazione, ovvero all’accertamento. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di [OSCURATO:PERSONA]. § 1.2Già assegnato a decisione per la camera di consiglio del 18.12.2020, interveniva ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, attesa la comprovata pendenza di trattative tra la contribuente ed il Comune. Con memoria 2.1.2013 si sono costituiti in giudizio i su indicati ricorrenti nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduta –come da allegata certificazione – in data 8.3.2022. Hanno contestualmente chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art.8 d.lgs. 472/97 (insussis tenza di responsabilità degli eredi per il pagamento delle sanzioni) e, in subordine, la decisione nel merito con accoglimento del ricorso. § 1.3L’istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del processo non può trovare accoglimento, dal momento che essa si basa sulla sopravvenuta causa legale di non debenza delle sanzioni (decesso della contribuente), là dove il ricorso investe non solo questo aspetto di lite (oggetto del secondo motivo) ma anche (primo motivo) la verifica di legittimità degli avvisi di accertamento recanti la pretesa impositiva principale (Tarsu 2007/12). Doglianza, quest’ultima, che non risulta essere stata rinunciata dagli eredi ed in ordine alla quale l’avvenuto decesso della contribuente non esplica effetto. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della disciplina sul contraddittorio preventivo (art.70 co. 6^ e 76 d.lvo 507/93, 5-6-12 l. 212/00), istituto da ritenersi connaturato al sistema tributario con riguardo a tutti indistintamente gli atti incidenti sulla sfera giuridica del contribuente. § 2.2Il motivo è infondato. In linea generale rileva quanto stabilito da Cass.SSUU n. 24823 del 09/12/2015, secondo cui: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. Nel caso di specie si verte di tributo locale non armonizzato con il diritto UE e per il quale la legge non prescrive un obbligo di contraddittorio preventivo endo-procedimentale. Tale, in particolare, non può considerarsi quello previsto ex art.70 co. 6^ d.lvo 507/93, secondo cui: “In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1”; previsione che anzi conferma l'obbligo di denuncia e di adempimento impositivo quand'anche il Comune non provveda all'invito ivi previsto. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo (art.360 co. 1^ nn. 3 e 5 cod.proc.civ.), per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato, in punto sanzioni, che si trattava di violazioni della stessa indole (omessa dichiarazione) commesse in periodi di imposta diversi, con conseguente applicabilità non già del cumulo materiale ma di quello giuridico, con determinazione della sanzione-base aumentata dalla metà al triplo secondo quanto disposto dell'articolo 12, quinto comma, d.lgs.472/97. § 3.2In ordine alle sanzioni applicate, oggetto specifico della doglianza in esame, va rilevata – come dedotta dagli eredi della Scandiffio con la menzionata memoria e la certificazione allegata – la causa di non debenza ex art.8 d.lgs. 472/97, secondo cui “l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Sicchè deve ritenersi radicalmente superato ed assorbito il profilo originario di contestazione, limitato al regime del cumulo sanzionatorio applicabile. § 4. Nulla si provvede sulle spese, stante la conferma degli avvisi impugnati in punto obbligazione tributaria principale nonchè la mancata partecipazione al giudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni, che dichiara non dovute dagli eredi ex art.8 d.lgs. 472/
Sentenza Cassazione n. 02415/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris