CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 08157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15307/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 646/2022 depositata il 13/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo respinse la domanda della curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. intesa a ottenere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pronunzia di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di un appartamento in Palermo nella via Marinai d’Italia, nonché la condanna della convenuta alla restituzione dell’immobile e al risarcimento dei danni. A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d’appello territoriale accolse il gravame, con sentenza n. 646 depositata il 13 aprile 2022. Il giudice di appello escludeva che il mero possesso delle cambiali emesse all’ordine del creditore poi dichiarato fallito integrasse, nei confronti della curatela, sicura prova dell’adempimento. Nel caso concreto, inoltre, la compratrice appellata non avrebbe provato l’effettivo adempimento delle obbligazioni cambiarie ad estinzione del debito extracartolare di pagamento del residuo prezzo di vendita . Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria. Si è costituito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 45 comma 1° R.D. n. 1669/1933, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Afferma che il possesso degli effetti cambiari equivarrebbe, per espressa previsione del contratto di compravendita immobiliare, a quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento e, come tale, avente l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare avrebbe esercitato un’azione (di risoluzione del contratto per preteso inadempimento avversario) che ben avrebbe potuto esercitare la società fallita prima della relativa dichiarazione giudiziale di fallimento, con la conseguenza che la medesima curatela non avrebbe potuto legittimamente essere considerata “terzo” rispetto alle parti del giudizio. Conseguentemente, a favore della Notaro sussisterebbe una presunzione giuridica e non una semplice praesumptio hominis, di cui all’art. 2729 c.c., come confermato anche dall’art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, il quale attribuirebbe al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna. 2) Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., considerato che la Corte d’appello aveva accolto la domanda risarcitoria di controparte, senza che quest’ultima avesse fornito qualsivoglia elemento probatorio da cui desumere, seppur in via induttiva, il danno pretesamente subìto in termini di mancato godimento del bene e del conseguente omesso pagamento di un canone locativo. 3) [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la causa debba essere trattata in pubblica udienza, sulla questione di diritto della valenza del possesso delle cambiali (quali prova dell’avvenuta quietanza) rispetto alla posizione della curatela fallimentare. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza. Così