CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio del medesimo provvedimento, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA]; nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei ricorrenti, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento delle impugnazioni; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2022 la Corte di appello di Firenze, a seguito dell'appello interposto - per quel che qui rileva - da [OSCURATO:PERSONA] e C nzia Palladino, ha assolto quest'ultima, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui ai capi Al, D ed E della rubrica, rideterminando in mitius la pena a lei irrogata; e ha confermato la prima decisione nella parte in cui aveva affermato la responsabilità della Palladino per bancarotta fraudolenta documentale (capo A2) e dell'Ascione per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo D). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati, con unico atto, ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di c:ui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, nell'interesse della Palladino, ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale generica (capo A2), atteso che l'imputata (institrice delle fallita) è stata assolta da tutte le imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva e in maniera contraddittoria (rispetto ai parametri che la stessa Corte territoriale ha enunciato) è stata ritenuta responsabile per omissione della bancarotta fraudolenta doc:umentale, in ragione del mero ruolo rivestito e rimproverandole un fatto colposo, escludendo che ricorra la bancarotta semplice, in violazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo, nell'interesse dell'Ascione, è stata prospettata la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo D, deducendo: - quanto ai ricavi, che non si sarebbe argomentato compiutamente sul difetto di prova (denunciato con l'atto di appello) che la merce cui essi ineriscono appartenesse alla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (alla luce della discrasia relativa alle bollette doganali riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); - quanto ai carrelli elevatori, nonostante quanto addotto con l'atto di appello, non argomentando compiutamente, sul «concerto simulatorio» della vendita di uno di essi dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sul mancato pagamento del bene, con diretto riferimento alle condotte dell'imputato, extraneus rispetto al fatto commesso dall'amministratore della fallita; quanto a quello venduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi rinvenuto pressi la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), fondando la responsabilità dell'imputato, come esposto extraneus, sull'asserita e non esplicitata commistione tra gli enti in discorso. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche: quanto a [OSCURATO:PERSONA], disattendendo in maniera illogica il gravame (che aveva dedotto elementi che lo rendevano meritevole di esse e denunciato la disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA]); quanto a [OSCURATO:PERSONA], per il medesimo ordine di ragioni, avendo la Corte di appello esteso all'imputata in maniera assertiva quanto ritenuto per l'Ascione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel complesso infondati. 1. Il primo motivo di ricorso, relativo a [OSCURATO:PERSONA], è nel complesso infondato. La sentenza impugnata ha compiutamente chiarito gli elementi posti a sostegno della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, oltre che sotto il profilo oggettivo - dando conto dell'incompletezza della contabilità e dell'impossibilità per il curatore di ricostruire il movimento degli affari della società fallita e correttamente rimarcandone la posizione, quale institrice (evidenziando pure [ampiezza della procura institoria a lei rilasciata), rispetto alla corretta tenuta delle scritture contabili (Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Bosco, Rv. 264952 - 01) - anche con riguardo al prescritto dolo generico richiesto per l'ipotesi di reato in discorso (cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cannmarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01): esso, infatti, è stato ritenuto sussistente alla luce della consapevolezza da parte della ricorrente dello stato di latitanza dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] (di cui era convivente), delle specifiche vicende relative al successivo avvicendarsi degli amministratori della fallita che, ad avviso della Corte distrettuale, hanno reso evidente alla Palladino - che invece non si è attivata in alcun modo - la necessità di conservare «intatta» (cfr. sentenza impugnata). Si tratta di un'argomentazione di certo non manifestamente illogica, e dunque qui non sindacabile per il tramite dell'alternativa prospettazione che pure il ricorso finisce col perorare (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Non può allora dirsi, a ben vedere, che all'imputata sia stata attribuita una condotta colposa, il che conduce a ritenere pure che - nei termini esposti - la Corte di merito abbia pure chiarito la ragione per cui non ha qualificato il fatto come bancarotta semplice, non occorrendo imrnorare oltra al riguardo. Deve, invece, aggiungersi che l'iter appena compendiato non è, con evidenza, in contraddizione con l'assoluzione della Palladino dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclusa per il difetto di prova della commissione da parte sua - e non da parte di [OSCURATO:PERSONA] - delle condotte distrattive in contestazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, inerente all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo D.), è nel complesso infondato. Quanto alla merce venduta ad una società tunisina, la Corte di merito ha compiutamente disatteso le allegazioni difensive - qui reiterate - indicando gli elementi dai quali ha tratto che l'ente venditore fosse la fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (evidenziando come il suo codice fiscale fosse riportato nelle bollette doganali, e ciò alla luce di quanto rassegnato dalla Guardia di finanza il 4 marzo 2013, e chiarendo che anch'essa e non solo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avesse 3 (17:\-( una unità nel luogo indicato nelle stesse bollette), mentre le relative fatture non fossero state emesse dalla fallita, che nulla consta aver incassato, bensì dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. amministrata da [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Vincenzo, amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.). Né al riguardo può dirsi compiutamente denunciato il travisamento della prova, poiché - come anticipato - la Corte di merito ha fatto riferimento a un dato probatorio distinto rispetto a quelli richiamati nel ricorso, il che non permette di considerare la deduzione difensiva atta ad inficiare l'argomentazione della sentenza impugnata. Quanto alla distrazione dei carrelli elevatori, la Corte di merito ha dato conto del fatto che essi, nonostante fossero stati venduti (già quattro anni prima del loro rinvenimento) dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - uno alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., uno alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - senza incassare alcuna somma, essi sono stati trovati nella disponibilità di quest'ultima società (come esposto, amministrata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]); ha evidenziato come l'ipotesi prospettata dalla difesa (del pagamento del carrello da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della successiva vendita di esso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) non abbia trovato alcun sostegno probatorio, profilo che il ricorso non censura; ha rimarcato come i beni strumentali siano rimasti nella disponibilità della società amministrata dal ricorrente per oltre quattro anni senza alcun corrispettivo per la fallita e come i rapporti tra quest'ultima (riferibile, come esposto, al padre) e la società di [OSCURATO:PERSONA] ne rivelassero la commistione di interessi (avendo„ anche al riguardo la Corte fatto riferimento alla vicenda della vendita all'estero delle merci della fallita), traendo anzitutto da ciò la sussistenza del dolo. Dunque, può dirsi fondata su una motivazione congrua e logica l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del concorso nella distrazione dei beni facenti parte del compendio della società fallita, di cui il padre era stato amministratore, ossia l'attribuzione al ricorrenti di «un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale» (Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837 - 01). 3. Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, è inammissibile. La Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno di tale statuizione. Quanto all'Ascione, il Giudice di appello ha affermato l'assenza cli elementi meritevoli di favorevole valutazione nonché il suo inserimento in un collaudato mec:canismo distrattivo (che ha coinvolto più enti), così indicando il dato (rientrante nel novero di quelli previsti dall'art.133 cod. pen.) che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e ha negato, in maniera conforme al diritto, la rilevanza ex se del suo stato di incensuratezza. Ancora ha evidenziato come l'atto di appello abbia fatto riferimento, al fine di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, alla concessione di esse, da parte del primo Giudice, al coimputato Sc:ognamiglio; e sotto tale ultimo profilo è dirimente considerare che il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020 - 01). Quanto alla Palladino, la Corte di appello ha affermato che la doglianza sul punto fosse pure correlata al trattamento riservato allo [OSCURATO:PERSONA]; e anche con riferimento a lei deve rilevarsi che la prospettazione difensiva (che, anche nel ricorso, correla la posizione della ricorrente all'appena menzionato coimputato) è patentemente erronea proprio in virtù di quanto appena esposto. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.