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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42198/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 del TRIBUNALE dì LANCIANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17/10/2019 il Tribunale di Lanciano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 100,00 euro di multa e al risarcimento del danno, liquidato in 500,00 euro, in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avendola ritenuta responsabile del reato di minaccia in danno di quest'ultimo.

2. Nell'interesse della Altobelli è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza e del procedimento d'appello, dal momento che: a) a seguito della dichiarazione del difensore di fiducia di aderire all'astensione dalle udienze, l'ufficio non aveva comunicato né al difensore stesso né all'imputato appellante la data del rinvio; b) che non risultava che all'udienza del giornò [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stato designato dal Tribunale un difensore d'ufficio e che a quest'ultimo fosse stato comunicato il rinvio; c) che il giudice non aveva dato atto dei motivi della mancata comparizione del difensore di fiducia, né dell'urgenza di sostituirlo con un difensore d'ufficio, al quale, peraltro, non era stato concesso il termine a difesa.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, deducendo l'insussistenza del fatto, dal momento: a) che il reato di minaccia non può essere realizzata attraverso strumenti di comunicazione a distanza; b) che comprensibile comunque era la reazione della donna, quando, avendo composto il numero dell'utenza mobile che ella riteneva nella disponibilità del figlio, aveva sentito rispondere il fratello dell'ex marito, in tal modo convincendosi che quest'ultimo avesse regalato il telefono al cellulare al figlio, al fine di poter controllare gli spostamenti della donna; c) che la vicenda non aveva avuto alcun effetto in danno della parte civile, che avrebbe potuto interrompere in ogni momento la conversazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, senza considerare che l'art. 131 cod. pen. era stato invocato per un motivo di natura analogica, tenuto conto della equiparazione rispetto all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di motivare in relazione al motivo di appello che investiva la carenza di prova dell'an e del quantum debeatur in relazione alla pretesa risarcitoria esercitata dalla parte civile.

3. È stata depositata memoria nell'interesse dell'Altobelli con la quale si rileva il decorso del termine quinquennale di prescrizione e si insiste nei motivi articolati.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Premesso che la censura investe una questione di diritto, si osserva che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcun vizio della sentenza (né alcun interesse all'impugnazione) ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano esattamente risolte (Sez.

U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo).

Ne discende che sono fuori fuoco tutte le critiche che, nello svolgimento del motivo, lamentano un difetto argomentativo.

Ciò posto, l'esame degli atti consente dunque di accertare: a) che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato disposto un rinvio in vista della possibile definizione del processo per remissione di querela; b) che, alla successiva udienza del giorno 11/06/2019, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di aderire all'astensione dalle udienza proclamata dagli organismi di categoria, risulta sostituito, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha chiesto alcun termine a difesa (e ciò evidentemente in ragione del fatto che l'udienza è stata rinviata, sicché non si comprende neppure il senso della relativa censura svolta in ricorso).

Senza indugiare sul profilo - qui irrilevante - del rinvio infine disposto su richiesta del patrono della parte civile in vista della remissione della querela, è sufficiente, ai fini della decisione sul motivo, ribadire che, qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (v., di recente, Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile.

In punto di diritto, è manifestamente infondato il rilievo per il quale la minaccia non potrebbe essere realizzata con strumenti di comunicazione a distanza, dal momento che l'effetto intimidatorio tipico della fattispecie incriminatrice può essere prodotto con qualunque strumento.

Peraltro, anche a prescindere dai rilievi dedicati dalla sentenza impugnata alle conseguenze della condotta posta in essere dall'imputata, va ribadito, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02).

Del tutto inconferenti sono poi i rilievi, peraltro fondati su mere asserzioni, relativi al mancato uso del sistema «vivavoce».

Quanto poi alle ragioni che avrebbero condotto ad utilizzare le espressioni contestate, si tratta affermazioni che non sono correlate nel ricorso ad alcuna obiettiva risultanza istruttoria.

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Premesso che non è perspicuo il richiamo all'applicabilità analogica dell'art. 131 cod. pen., proprio alla luce della predicata sostanziale equiparazione con l'istituto disciplinato dall'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, si osserva che siffatta premessa è del tutto erronea e smentita dalla lettera della legge, poiché il comma 3 del citato art. 34 richiede esplicitamente, per l'applicabilità della causa di non punibilità, che l'imputato e la persona offesa non vi si oppongano, laddove siffatto requisito non è richiesto dall'art. 131 cod. pen.

Per il resto, deve ribadirsi che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 - 01).

4. La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza.

Innanzi tutto è inesatto che ricorra un'ipotesi di assenza di motivazione, considerato che il Tribunale ha esplicitamente dato conto delle ragioni per le quali ha condiviso la liquidazione del giudice di primo grado, alla luce della gravità e della pluralità delle minacce e della circostanza che la condotta aveva prodotto l'effetto intimidatorio voluto.

In ogni caso, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 - 01).

Da ultimo, anche il cenno all'assenza di statuizioni nel dispositivo è priva di qualunque fondamento, considerata l'esplicita conferma, ai sensi dell'art. 605 cod. proc. pen., della sentenza di condanna del giudice di pace.e

5. Infine, si osserva che il termine di prescrizione non è decorso, dal momento che il combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., conduce alla conclusione per la quale esso sarebbe spirato solo in data 15/04/2023, al netto delle sospensioni registrare nel corso del processo.

6. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 17/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 del TRIBUNALE dì LANCIANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/10/2019 il Tribunale di Lanciano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 100,00 euro di multa e al risarcimento del danno, liquidato in 500,00 euro, in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avendola ritenuta responsabile del reato di minaccia in danno di quest'ultimo. 2. Nell'interesse della Altobelli è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza e del procedimento d'appello, dal momento che: a) a seguito della dichiarazione del difensore di fiducia di aderire all'astensione dalle udienze, l'ufficio non aveva comunicato né al difensore stesso né all'imputato appellante la data del rinvio; b) che non risultava che all'udienza del giornò [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stato designato dal Tribunale un difensore d'ufficio e che a quest'ultimo fosse stato comunicato il rinvio; c) che il giudice non aveva dato atto dei motivi della mancata comparizione del difensore di fiducia, né dell'urgenza di sostituirlo con un difensore d'ufficio, al quale, peraltro, non era stato concesso il termine a difesa. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, deducendo l'insussistenza del fatto, dal momento: a) che il reato di minaccia non può essere realizzata attraverso strumenti di comunicazione a distanza; b) che comprensibile comunque era la reazione della donna, quando, avendo composto il numero dell'utenza mobile che ella riteneva nella disponibilità del figlio, aveva sentito rispondere il fratello dell'ex marito, in tal modo convincendosi che quest'ultimo avesse regalato il telefono al cellulare al figlio, al fine di poter controllare gli spostamenti della donna; c) che la vicenda non aveva avuto alcun effetto in danno della parte civile, che avrebbe potuto interrompere in ogni momento la conversazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, senza considerare che l'art. 131 cod. pen. era stato invocato per un motivo di natura analogica, tenuto conto della equiparazione rispetto all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di motivare in relazione al motivo di appello che investiva la carenza di prova dell'an e del quantum debeatur in relazione alla pretesa risarcitoria esercitata dalla parte civile. 3. È stata depositata memoria nell'interesse dell'Altobelli con la quale si rileva il decorso del termine quinquennale di prescrizione e si insiste nei motivi articolati. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Premesso che la censura investe una questione di diritto, si osserva che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcun vizio della sentenza (né alcun interesse all'impugnazione) ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano esattamente risolte (Sez. U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo). Ne discende che sono fuori fuoco tutte le critiche che, nello svolgimento del motivo, lamentano un difetto argomentativo. Ciò posto, l'esame degli atti consente dunque di accertare: a) che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato disposto un rinvio in vista della possibile definizione del processo per remissione di querela; b) che, alla successiva udienza del giorno 11/06/2019, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di aderire all'astensione dalle udienza proclamata dagli organismi di categoria, risulta sostituito, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha chiesto alcun termine a difesa (e ciò evidentemente in ragione del fatto che l'udienza è stata rinviata, sicché non si comprende neppure il senso della relativa censura svolta in ricorso). Senza indugiare sul profilo - qui irrilevante - del rinvio infine disposto su richiesta del patrono della parte civile in vista della remissione della querela, è sufficiente, ai fini della decisione sul motivo, ribadire che, qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (v., di recente, Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile. In punto di diritto, è manifestamente infondato il rilievo per il quale la minaccia non potrebbe essere realizzata con strumenti di comunicazione a distanza, dal momento che l'effetto intimidatorio tipico della fattispecie incriminatrice può essere prodotto con qualunque strumento. Peraltro, anche a prescindere dai rilievi dedicati dalla sentenza impugnata alle conseguenze della condotta posta in essere dall'imputata, va ribadito, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02). Del tutto inconferenti sono poi i rilievi, peraltro fondati su mere asserzioni, relativi al mancato uso del sistema «vivavoce». Quanto poi alle ragioni che avrebbero condotto ad utilizzare le espressioni contestate, si tratta affermazioni che non sono correlate nel ricorso ad alcuna obiettiva risultanza istruttoria. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che non è perspicuo il richiamo all'applicabilità analogica dell'art. 131 cod. pen., proprio alla luce della predicata sostanziale equiparazione con l'istituto disciplinato dall'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, si osserva che siffatta premessa è del tutto erronea e smentita dalla lettera della legge, poiché il comma 3 del citato art. 34 richiede esplicitamente, per l'applicabilità della causa di non punibilità, che l'imputato e la persona offesa non vi si oppongano, laddove siffatto requisito non è richiesto dall'art. 131 cod. pen. Per il resto, deve ribadirsi che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 - 01). 4. La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza. Innanzi tutto è inesatto che ricorra un'ipotesi di assenza di motivazione, considerato che il Tribunale ha esplicitamente dato conto delle ragioni per le quali ha condiviso la liquidazione del giudice di primo grado, alla luce della gravità e della pluralità delle minacce e della circostanza che la condotta aveva prodotto l'effetto intimidatorio voluto. In ogni caso, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 - 01). Da ultimo, anche il cenno all'assenza di statuizioni nel dispositivo è priva di qualunque fondamento, considerata l'esplicita conferma, ai sensi dell'art. 605 cod. proc. pen., della sentenza di condanna del giudice di pace.e 5. Infine, si osserva che il termine di prescrizione non è decorso, dal momento che il combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., conduce alla conclusione per la quale esso sarebbe spirato solo in data 15/04/2023, al netto delle sospensioni registrare nel corso del processo. 6. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 17/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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