CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01ZTEON) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Gerova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 4 aprile 2023 in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, sottosbritto dal difensore, deduce, con due motivi, violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. (I°motivq) e inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. (Il°motivo); - che in data 26 luglio 2024 è stata trasmessa in Cancelleria tramite PEC memoria difensiva nell'interesse dell'imputato; - che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, posto 5 he, con riguardo al diniego di concessione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131- bis cod. pen.), replica la medesima genericità che affliggeva il corrispondente motivo di appello, che non aveva considerato il difetto di uno dei requisiti di applicazione dell' stituto, cioè la non abitualità della condotta: abitualità, invece, sussistente a carico dell'imputatb gravato da plurimi precedenti per reati della stessa indole (vedasi pagg. 1 - 2 della sentenza iMpugnata); - che parimenti generico per aspecificità è il secondo motivo, in punto di diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di mancata esclusiohe della contestata recidiva, avendo anche la Corte territoriale dato conto degli indici fattuali attestanti che il nuovo reato commesso doveva considerarsi epifenomeno della maggiore capacità a delinquere e della più significativa pericolosità sociale dell'imputato, per effetto della sua pregressa, accertata, carriera criminale, con conseguente mancanza di interesse ad ottenere una più benevola graduazione della pena, posto che, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. ben., le circostanze attenuanti non possono essere concesse in prevalenza sulla recidiva reiterata, nel caso di specie già posta in equivalenza con l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somMa di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore