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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29582/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 5 marzo 2026, la Corte di appello di Bari rigettaval’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2024 che lo aveva condannato per il reato di cui all’art.4 legge n. 110 del 1975;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente prospettando vizio di illogicità della motivazione sia con riferimentoall’elemento oggettivo del reato, per non avere accertato la natura offensivadell’oggetto in sequestro, sia con riferimento a quello soggettivo, per avereargomentato in modo illogico sulla base delle modalità di custodia dell’oggetto edella mancata allegazione di un giustificato motivo;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, da un lato, prospetta censuregià vagliate con motivazione adeguata nella sentenza impugnata, con la qualenon si confronta; dall’altro denuncia profili di illogicità della motivazione nienteaffatto evidenti.

E infatti, quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha argomentatoin ordine all’offensività dell’arma sulla base della descrizione fornita nel verbaledi sequestro, ove vengono descritti gli elementi essenziali ovvero la presenza diuna lama nascosta di cm 8, in sé sufficiente a palesarne l’offensività; quantoall’elemento soggettivo del reato, si tratta di fattispecie contravvenzionale, per laquale è sufficiente anche la colpa e che la Corte territoriale, con motivazionelogica, ha ritenuto provata sia sulla base della modalità di custodiaoggettivamente anomala (all’interno del portafogli, contenitore destinato allacustodia di altri beni), sia sulla base della mancata deduzione sianell’immediatezza, sia successivamente, di giustificazione atta a prospettarne unuso lecito;ritenuto, pertanto, che la motivazione affronti e risolva logicamente e sulla basedi corretti criteri le censure prospettate sicché l’odierno ricorso è fondato sumotivi palesemente infondati; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 5 marzo 2026, la Corte di appello di Bari rigettaval’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2024 che lo aveva condannato per il reato di cui all’art.4 legge n. 110 del 1975;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente prospettando vizio di illogicità della motivazione sia con riferimentoall’elemento oggettivo del reato, per non avere accertato la natura offensivadell’oggetto in sequestro, sia con riferimento a quello soggettivo, per avereargomentato in modo illogico sulla base delle modalità di custodia dell’oggetto edella mancata allegazione di un giustificato motivo;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, da un lato, prospetta censuregià vagliate con motivazione adeguata nella sentenza impugnata, con la qualenon si confronta; dall’altro denuncia profili di illogicità della motivazione nienteaffatto evidenti. E infatti, quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha argomentatoin ordine all’offensività dell’arma sulla base della descrizione fornita nel verbaledi sequestro, ove vengono descritti gli elementi essenziali ovvero la presenza diuna lama nascosta di cm 8, in sé sufficiente a palesarne l’offensività; quantoall’elemento soggettivo del reato, si tratta di fattispecie contravvenzionale, per laquale è sufficiente anche la colpa e che la Corte territoriale, con motivazionelogica, ha ritenuto provata sia sulla base della modalità di custodiaoggettivamente anomala (all’interno del portafogli, contenitore destinato allacustodia di altri beni), sia sulla base della mancata deduzione sianell’immediatezza, sia successivamente, di giustificazione atta a prospettarne unuso lecito;ritenuto, pertanto, che la motivazione affronti e risolva logicamente e sulla basedi corretti criteri le censure prospettate sicché l’odierno ricorso è fondato sumotivi palesemente infondati; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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