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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05833/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 09/01/2020 dal Tribunale di Lecce, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1 lett a), 6 e 25 undecies, comma 2 lett b) n. 2 d.lgs 231/2001 e condannata alla pena di 150 quote dell'importo di euro 300,00 ciascuna.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che l'illecito amministrativo si era prescritto prima della sentenza di appello e la Corte di merito, nonostante di specifica deduzione difensiva, aveva omesso di pronunciare l'estinzione dell'illecito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza proposta.

2. Costituisce giurisprudenza consolidata che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (Sez 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep.15/01/2020, Rv.277943 - 01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018 - dep. 24/09/2018, C, Rv. 274083-04; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015 - dep. 21/12/2015, D'Errico e altro, Rv. 265588; Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 - dep. 30/04/2015, P.M. in proc.

Buonamico e altri, Rv. 26317101; Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 - dep. 20/03/2012, Cerasino e altri, Rv. 25670501).

3. Nella specie, l'illecito in questione (rectius: le sanzioni amministrative irrogabili in ragione del suo accertamento) non può ritenersi ancora prescritto, risultando il relativo termine sospeso dalla data di proposizione della richiesta di rinvio a giudizio (6.7.2017), tempestivamente presentata entro il quinquennio da quella di consumazione del reato presupposto (consumatosi in data 26.10.2012), come richiesto dal primo comma del citato art. 22 d.lgs. n. 231/2001.La prescrizione è stata interrotta dalla richiesta di rinvio a giudizio e ricomincerà a decorrere, secondo quanto prevede l'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 231 del 2001, dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio.

4. Trattandosi di deduzione difensiva manifestamente infondata, alcun obbligo motivazione si poneva a carico della Corte di appello, in base al principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, secondo cui, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 09/01/2020 dal Tribunale di Lecce, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1 lett a), 6 e 25 undecies, comma 2 lett b) n. 2 d.lgs 231/2001 e condannata alla pena di 150 quote dell'importo di euro 300,00 ciascuna. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che l'illecito amministrativo si era prescritto prima della sentenza di appello e la Corte di merito, nonostante di specifica deduzione difensiva, aveva omesso di pronunciare l'estinzione dell'illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza proposta. 2. Costituisce giurisprudenza consolidata che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (Sez 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep.15/01/2020, Rv.277943 - 01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018 - dep. 24/09/2018, C, Rv. 274083-04; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015 - dep. 21/12/2015, D'Errico e altro, Rv. 265588; Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 - dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 26317101; Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 - dep. 20/03/2012, Cerasino e altri, Rv. 25670501). 3. Nella specie, l'illecito in questione (rectius: le sanzioni amministrative irrogabili in ragione del suo accertamento) non può ritenersi ancora prescritto, risultando il relativo termine sospeso dalla data di proposizione della richiesta di rinvio a giudizio (6.7.2017), tempestivamente presentata entro il quinquennio da quella di consumazione del reato presupposto (consumatosi in data 26.10.2012), come richiesto dal primo comma del citato art. 22 d.lgs. n. 231/2001.La prescrizione è stata interrotta dalla richiesta di rinvio a giudizio e ricomincerà a decorrere, secondo quanto prevede l'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 231 del 2001, dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio. 4. Trattandosi di deduzione difensiva manifestamente infondata, alcun obbligo motivazione si poneva a carico della Corte di appello, in base al principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, secondo cui, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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