CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata; letta le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, confermandosi le statuizioni civili disposte in primo grado con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa; lette le conclusioni dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi la richiesta di conferma delle statuizioni civili e di refusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 10 dicembre 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per estinzione dei reati previsti dagli artt. 635 e 582 cod. pen. riformando la sentenza del Giudice del Tribunale di Forlì che ne aveva accertato la responsabilità penale. Inoltre, la Corte di appello revocava le statuizioni civili disposte in primo grado, che vedevano Castellucci condannato al risarcimento del danno nella misura di euro cinquemila, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Tale revoca conseguiva all'avviso contenuto nell'atto di citazione per l'appello, ove veniva richiesto alla parte civile di confermare l'interesse e la volontà a chiedere conferma delle statuizioni civili, a mezzo comparizione o con missiva, in difetto potendo ritenersi revocata la costituzione di parte civile. Avendo la Corte territoriale ritenuta corretta la notifica dell'avviso di citazione alla parte civile e non avendo la stessa manifestato interesse nelle forme predette, la Corte revocava le statuizioni civili, ritenendo intervenuta la revoca implicita della costituzione della parte civile. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 171 e 154, comma 1, n. 4, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che l'atto di citazione a giudizio per l'appello non sia stato notificato al difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata la notifica effettuata presso la cancelleria della Corte di appello e non presso la pec [OSCURATO:EMAIL] , dal che la nullità della notifica. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la sentenza dava atto che il difensore cancellato dall'albo fosse l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è contraddittoria, affermando il principio della immanenza della costituzione di parte civile salvo poi affermarne la revoca implicita per comportamento concludente. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessa notifica del dispositivo della sentenza, cosicché non è decorso il termine di impugnazione.6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett., c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere revocata la costituzione di parte civile sulla base della notifica nulla della citazione in appello, nonché con l'attribuzione al comportamento omissivo della parte civile del valore di revoca implicita, in violazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile ex art. 76 cod. proc. pen. 7. Il quinto motivo denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. I difensori della parte ricorrente e dell'imputato hanno concluso come indicato in epigrafe con le rispettive memorie. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va richiamato l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. che statuisce: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». La trattazione del presente procedimento era stata differita in attesa della decisione Sezioni Unite che in data 25 maggio 2023, per quanto emerge dalla informazione provvisoria, hanno fissato il principio per cui l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre iq 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione nel caso in esame, essendo la costituzione della parte civile Musa antecedente al 30 dicembre 2022. 2. Il ricorso è fondato e i motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 3. Come osservato da Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Fiore, Rv. 276513 - 01, in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame, con motivazione assolutamente condivisa da questa Corte e di seguito sviluppata, il descritto meccanismo processuale ideato dalla Corte di appello di Bologna ha introdotto un meccanismo di doverosa attivazione della parte civile del tutto sconosciuto alla nostra legislazione, come anche ritenuto dalla Procura generale nella prima requisitoria scritta. L'art. 578 cod. proc. pen. prevede che quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, come nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda — ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile — anche valutando l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2 e non solo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175 - 01). Non è, di contro, previsto che — per far sì che la parte civile non perda, in conseguenza della prescrizione, il diritto al risarcimento riconosciutole in primo grado — sia necessario che detta parte civile, vittoriosa in primo grado, manifesti espressamente la propria volontà di proseguire nel giudizio. A questo proposito, nel processo penale vige il principio di "immanenza" della parte civile, normativamente previsto dall'art. 76 cod. proc. pen., comma 2, secondo cui «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo». Si è così ritenuto che, una volta costituita, la parte civile debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia (fatta salva la mancata presentazione delle conclusioni in primo grado), che debba essere citata nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari, come ad esempio nel giudizio di revisione) anche se non impugnante e che non occorra, per ogni grado di giudizio, un nuovo atto di costituzione (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01, in motivazione; Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 257199 - 01; Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008, Rago e altri, Rv. 240942 - 01; Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile e altro, Rv. 240616 - 01). Per altro la revoca della costituzione di parte civile non può essere affidata a comportamenti concludenti salvo quelli — di stretta interpretazione — indicati dall'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. (mancata presentazione delle conclusioni in primo grado ed esercizio dell'azione in sede civile); al di fuori di questi casi rigorosamente circoscritti, l'art. 82, comma 1, cod. proc. pen. prevede la necessità che la dichiarazione di revoca sia espressa e che essa provenga direttamente dalla parte o dal suo procuratore speciale, in udienza o con atto scritto depositato in cancelleria (Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 257199 - 01; Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008, Rago e altri, Rv. 240942 - 01), non potendo essere equiparati ai fatti concludenti tipizzati dall'art. 82, comma 1, cod. proc. pen. né l'omessa comparizione nel giudizio di appello (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203430 - 01), né l'omessa presentazione delle conclusioni in appello (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01). Ne consegue che il nostro sistema processuale prevede che la parte civile, vittoriosa in primo grado, debba essere incondizionatamente citata nel giudizio di appello, anche se il reato si sia nelle more prescritto, che detta parte abbia diritto anche a non presenziare nel predetto grado e che l'eventuale assenza nel giudizio di appello non determini la "caducazione" del risarcimento riconosciuto in primo grado. Conferma a detta esegesi si rinviene in Sez. 2, n. 20783 del 09/02/2018, Martinelli, Rv. 273015 - 01, che ha censurato, per violazione del principio di immanenza della parte civile, la decisione con la quale la Corte di appello aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione e ritenuto implicitamente revocata la costituzione di parte civile in difetto di sua formale richiesta di conferma delle statuizioni ad essa favorevoli. Pertanto, non può farsi derivare né dalla risalenza dei fatti né dal silenzio, rispetto all'interpello contenuto nella citazione in appello, una concludente volontà della parte civile di non perseguire nel giudizio. Deve quindi affermarsi che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna anche al risarcimento del danno, è tenuto a decidere su tale ultima questione effettuando una piena cognitio sulla responsabilità dell'imputato, anche se la parte civile non abbia manifestato espressamente il proprio interesse alla trattazione del procedimento in appello e non vi abbia partecipato, non potendo attribuirsi a tale omessa partecipazione, anche se sollecitata a mezzo di avviso nell'atto di citazione in appello, il valore di fatto concludente integrante revoca implicita della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. 3. Gli ulteriori motivi risultano tutti assorbiti in quanto ragioni meno liquide e logicamente successive rispetto a quella esaminata, afferendo alla nullità della notifica dell'atto di citazione in appello che a seguito dell'annullamento dovrà essere rinnovata. 4. Pertanto la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al quale spetterà anche il governo delle spese per il presente grado di giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquid