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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 24537/2022

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ORDINANZA sul ricorso 11673-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1183 [OSCURATO:PERSONA] S.P.L. (già A.G.R. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA MAZZINI, 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA]' & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1465/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 750/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1465/15, la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'Inpgi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali sui somma corrisposta, per quanto rileva in questa sede, dalla società a una sua dipendente, [OSCURATO:PERSONA], in forza di verbale di conciliazione giudiziale.

Secondo la Corte, era pacifico che la dazione della somma venne concordata al fine di rendere possibile la consensuale cessazione del rapporto di lavoro con la Fanelli.

Trattandosi quindi di incentivo all'esodo, ai sensi dell'art.12, co. 4, lett. b)

I. n.153/69, andava escluso l'obbligo contributivo.

Aggiungeva la Corte che l'interpretazione del negozio transattivo non smentiva la presenza di un incentivo all'esodo, potendosi configurare al massimo un negozio "misto e complesso" avente natura in parte transattiva e in parte finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto.

Per la parte transattiva, l'Inpgi non aveva assolto all'onere probatorio sulla natura retributiva della somma.

Contro la sentenza, l'Inpgi ricorre per due motivi.

La società resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt.12

I. n.153/69 e 2697 c.c.

La sentenza avrebbe errato nel porre a carico dell'ente previdenziale la prova della natura retributiva della somma corrisposta, beneficiando l'Inpgi di una presunzione legale riconosciuta direttamente dall'art.12

I. n.153/69.

Spetterebbe al datore di lavoro vincere detta presunzione dimostrando la ricorrenza di una delle ipotesi escluse, tra cui quella del comma 4 dell'art.12.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt.1965 e 1362 e ss. c.c.

La sentenza avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della transazione.

Questa prevedeva vari titoli giustificanti la corresponsione, tra cui l'indennità di mancato preavviso, avente di certo natura retributiva, e non considerata dalla sentenza.

I due motivi, che possono esaminarsi in via congiunta, sono inammissibili.

Il primo motivo è incentrato sul riparto dell'onere probatorio relativo alla natura retributiva, o invece di incentivazione all'esodo, della somma corrisposta alla Fanelli.

Tuttavia, la Corte d'appello ha anche motivato che, "una volta pacifico che trattasi di somme la cui dazione fu concordata al fine di rendere possibile la consensuale cessazione del rapporto di lavoro a determinate prossime date", rimaneva irrilevante il riferimento contenuto nel verbale di conciliazione ad una "transazione generale".

Tale passaggio motivazionale, in cui la sentenza dà atto che tra le parti era pacifica la corresponsione della somma a fini di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non viene attinto da alcun motivo di censura.

Trattandosi di affermazione che, in via logica, è preliminare al tema del riparto dell'onere probatorio, poichè quest'ultimo suppone che tra le parti vi sia contrasto sulla natura, di incentivazione all'esodo o meno, della somma corrisposta, tutto il primo motivo si mostra inammissibile, siccome non in grado di attaccare, nel suo complesso, l'articolata ragione decisoria adottata dalla corte (v.

Cass.15517/20 sull'inammissibilità del motivo dil ricorso che non sia attinente al "decisum" della sentenza).

La Corte d'appello ha motivato anche sul riparto dell'onere probatorio e sull'interpretazione da dare al contenuto della transazione, ma si tratta di motivazione che non intacca il nucleo della decisione come sopra individuatof avendo piuttosto lo scopo di aggiungere altri argomenti a sostegno.

Tanto emerge in modo chiaro dall'inciso: "evidenziandosi al massimo" un negozio misto e complesso.

L'idea quindi di un negozio in parte a causa transattiva in parte funzionale alla risoluzione consensuale del rapporto è considerata dalla sentenza solo per completezza, mantenendo sempre fermo il precedente assunto.

La censura all'interpretazione che la sentenza fa del verbale di conciliazione, così come contenuta nel secondo motivo di ricorso, appare irrilevante per quanto appena detto.

A ogni modo, appare altresì generica, volta solo ad accreditare un'interpretazione alternativa, a sé favorevole, del contenuto del contratto, senza alcuna specificazione del motivo per cui la lettura data in sentenza delle clausole del contratto violerebbe il criterio della volontà delle parti (art.1362 c.c.)(v.

Cass.28319/17, Cass.9461/21).

Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado, in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, e accessori di legge; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11673-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1183 [OSCURATO:PERSONA] S.P.L. (già A.G.R. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA MAZZINI, 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA]' & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1465/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 750/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1465/15, la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'Inpgi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali sui somma corrisposta, per quanto rileva in questa sede, dalla società a una sua dipendente, [OSCURATO:PERSONA], in forza di verbale di conciliazione giudiziale. Secondo la Corte, era pacifico che la dazione della somma venne concordata al fine di rendere possibile la consensuale cessazione del rapporto di lavoro con la Fanelli. Trattandosi quindi di incentivo all'esodo, ai sensi dell'art.12, co. 4, lett. b) I. n.153/69, andava escluso l'obbligo contributivo. Aggiungeva la Corte che l'interpretazione del negozio transattivo non smentiva la presenza di un incentivo all'esodo, potendosi configurare al massimo un negozio "misto e complesso" avente natura in parte transattiva e in parte finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto. Per la parte transattiva, l'Inpgi non aveva assolto all'onere probatorio sulla natura retributiva della somma. Contro la sentenza, l'Inpgi ricorre per due motivi. La società resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt.12 I. n.153/69 e 2697 c.c. La sentenza avrebbe errato nel porre a carico dell'ente previdenziale la prova della natura retributiva della somma corrisposta, beneficiando l'Inpgi di una presunzione legale riconosciuta direttamente dall'art.12 I. n.153/69. Spetterebbe al datore di lavoro vincere detta presunzione dimostrando la ricorrenza di una delle ipotesi escluse, tra cui quella del comma 4 dell'art.12. Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt.1965 e 1362 e ss. c.c. La sentenza avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della transazione. Questa prevedeva vari titoli giustificanti la corresponsione, tra cui l'indennità di mancato preavviso, avente di certo natura retributiva, e non considerata dalla sentenza. I due motivi, che possono esaminarsi in via congiunta, sono inammissibili. Il primo motivo è incentrato sul riparto dell'onere probatorio relativo alla natura retributiva, o invece di incentivazione all'esodo, della somma corrisposta alla Fanelli. Tuttavia, la Corte d'appello ha anche motivato che, "una volta pacifico che trattasi di somme la cui dazione fu concordata al fine di rendere possibile la consensuale cessazione del rapporto di lavoro a determinate prossime date", rimaneva irrilevante il riferimento contenuto nel verbale di conciliazione ad una "transazione generale". Tale passaggio motivazionale, in cui la sentenza dà atto che tra le parti era pacifica la corresponsione della somma a fini di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non viene attinto da alcun motivo di censura. Trattandosi di affermazione che, in via logica, è preliminare al tema del riparto dell'onere probatorio, poichè quest'ultimo suppone che tra le parti vi sia contrasto sulla natura, di incentivazione all'esodo o meno, della somma corrisposta, tutto il primo motivo si mostra inammissibile, siccome non in grado di attaccare, nel suo complesso, l'articolata ragione decisoria adottata dalla corte (v. Cass.15517/20 sull'inammissibilità del motivo dil ricorso che non sia attinente al "decisum" della sentenza). La Corte d'appello ha motivato anche sul riparto dell'onere probatorio e sull'interpretazione da dare al contenuto della transazione, ma si tratta di motivazione che non intacca il nucleo della decisione come sopra individuatof avendo piuttosto lo scopo di aggiungere altri argomenti a sostegno. Tanto emerge in modo chiaro dall'inciso: "evidenziandosi al massimo" un negozio misto e complesso. L'idea quindi di un negozio in parte a causa transattiva in parte funzionale alla risoluzione consensuale del rapporto è considerata dalla sentenza solo per completezza, mantenendo sempre fermo il precedente assunto. La censura all'interpretazione che la sentenza fa del verbale di conciliazione, così come contenuta nel secondo motivo di ricorso, appare irrilevante per quanto appena detto. A ogni modo, appare altresì generica, volta solo ad accreditare un'interpretazione alternativa, a sé favorevole, del contenuto del contratto, senza alcuna specificazione del motivo per cui la lettura data in sentenza delle clausole del contratto violerebbe il criterio della volontà delle parti (art.1362 c.c.)(v. Cass.28319/17, Cass.9461/21). Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado, in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, e accessori di legge; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deci
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