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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13904/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Oglio; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso sono reiterativi e manifestamente infondati, avendo i giudici di merito, con una motivazione esente da vizi, chiarito congruamente, nella pienezza della giurisdizione di merito, da un lato, l'efficacia ostativa all'applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. del valore della somma rapinata e soprattutto del patimento della vittima per l'aggressione nella propria dimora (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02) e, dall'altro, l'insufficienza della proposta risarcitoria, restando irrilevante che l'importo sia pari a quello della provvisionale, che non ha natura di integrale risarcimento (p. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Oglio; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso sono reiterativi e manifestamente infondati, avendo i giudici di merito, con una motivazione esente da vizi, chiarito congruamente, nella pienezza della giurisdizione di merito, da un lato, l'efficacia ostativa all'applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. del valore della somma rapinata e soprattutto del patimento della vittima per l'aggressione nella propria dimora (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02) e, dall'altro, l'insufficienza della proposta risarcitoria, restando irrilevante che l'importo sia pari a quello della provvisionale, che non ha natura di integrale risarcimento (p. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz
Sentenza Cassazione n. 13904/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris