CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1993
Cassazione n. 28807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1969 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato agli imputati la pena concordata con il Procuratore Generale; Considerato che i ricorsi sono inammissibili giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa; Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; Rilevato, pertanto, che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Rilevato che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, ma che, ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, nel senso che laddove è scritto anni due di reclusione si legga e s'intenda anni uno e mesi sei di reclusione; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 619 c.p.p., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa il 19/01/2021 dalla corte d'appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove è scritto anni due di reclusione si legga e s'intenda anni uno e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deciso in m , il 16 marzo 2022 Il consiglier este s