CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 30913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583 cod. pen. (capo B), con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.; mentre lo ha assolto dal reato di rapina, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che la inammissibilità dei motivi principali si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., su quelli nuovi contenuti nella memoria trasmessa dal difensore, tramite posta elettronica certificata, il 26 giugno 2023, oltre il termine il termine di quindici giorni previsto per legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso