CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in per-sona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], quale condirettore dirigente, elettiva-mente domiciliati in Roma, al viale Tiziano, n. 3, presso lo studio dell'avvocatoprofessor [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lirappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTIcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] 02 LANCIANO/VASTO/CHIETI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]- in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata inChieti, alla via F. Viaggi, n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende inData pubblicazione 04/06/2026virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 604/2023 della Corte d'appello de L'Aquila.Udita la relazione nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale,assorbito il ricorso incidentale condizionato.RILEVATO CHE1. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]. A.R.” s.r.l. (dichiarata fallita dalTribunale di Chieti con sentenza n. 23/2010) e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.citavano l' “[OSCURATO:PERSONA] 02 Lanciano/Vasto/Chieti” a comparire di-nanzi al Tribunale di Chieti (cfr. ricorso, pagg. 5 - 7).Premettevano che la “[OSCURATO:PERSONA]. A.R.” in bonis, in regime di accreditamentoprovvisorio ex lege n. 724/1994 e poi in regime di accreditamento definitivo exlege Regione Abruzzo n. 32/2007, aveva erogato dal 2004 al 2010 prestazionisanitarie per conto del S.S.R. in forza di plurime convenzioni siglate con l' “A.S.L.di Lanciano-Vasto” e con l' “A.S.L. di Chieti”, “AA.SS.LL.” poi accorpate, nel2009, nell' “A.S.L. n. 2 Lanciano/Vasto/Chieti”.Premettevano poi che il fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]. A.R.” aveva del pari ero-gato prestazioni sanitarie per conto dell' “A.S.L. L/V/C” nel corso dell'anno 2011Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026fino alla data – maggio 2011 – di aggiudicazione all'incanto dell'azienda facentecapo alla società fallita.Premettevano ancora che la “[OSCURATO:PERSONA]. A.R.” in bonis aveva in forza di treconvenzioni, siglate in data 11.11.1997, in data 27.12.2007 ed in data30.1.2009, erogato prestazioni sanitarie per conto dell' “A.S.L. L/V/C” in favoredi alunni diversamente abili ovvero prestazioni cosiddette di “diagnosi funzio-nale”.Indi esponevano che l' “A.S.L. L/V/C” risultava debitrice per l'importo di euro4.960.928,97 per prestazioni sanitarie eseguite negli anni 2004, 2005, 2006,2007, 2009 e 2010 e per l'importo di euro 251.926,07 per prestazioni di “dia-gnosi funzionale” erogate negli anni 2003 e 2008.Chiedevano - la “[OSCURATO:PERSONA]” in quanto cessionaria di parte dei creditivantati dalla “[OSCURATO:PERSONA]. A.R.” s.r.l. – condannarsi l' “A.S.L. n. 2 L/V/C” al paga-mento della complessiva somma di euro 5.212.855,04, oltre interessi e rivalu-tazione monetaria.2. Si costituiva l' “A.S.L. n. 2 Lanciano/Vasto/Chieti”.Instava per il rigetto delle avverse domande.3. Espletata la c.t.u., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l' “A.S.L. n. 2 L/V/C” eccepivala propria carenza di legittimazione passiva, siccome legittimata per le presta-zioni erogate negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 era la “Finanziaria RegioneAbruzzo – FI.R.A.”, deputata, peraltro, nel periodo 2004-2008 alle attività dipagamento per conto delle AA.SS.LL. abruzzesi delle fatture emesse dalle strut-ture accreditate (cfr. ricorso, pagg. 9 – 10).4. Con sentenza (definitiva) n. 20/2021 il Tribunale condannava l' “A.S.L. n.2 L/V/C” al pagamento della somma di euro 4.136.528,88, oltre interessi legaliNumero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026dalle fatture al saldo; reputava non dovuto l'importo di euro 1.108.621,80 inaccoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.Il Tribunale reputava la “FI.R.A.” legittimata passiva con riferimento alle pre-stazioni rese negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, sebbene al dì della notificadella citazione la “FI.R.A.” fosse stata privata con legge regionale della qualitàdi “ente incaricato del pagamento” (cfr. ricorso, 10).Il Tribunale reputava inoltre non dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.5. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]. A.R.” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponevano appello.L' “A.S.L. n. 2 Lanciano/Vasto/Chieti” proponeva separato appello.6. La Corte d'appello de L'Aquila con sentenza n. 604/2023 rigettava ambe-due i gravami, all'uopo riuniti, e compensava le spese del grado.Evidenziava, la Corte de L'Aquila, in ordine al secondo motivo dell'appelloprincipale – con cui si era contestato l'accoglimento nel merito dell'avversa ec-cezione di difetto di legittimazione passiva – che nel quadro dell'elaborazionegiurisprudenziale di legittimità l'art. 38 della legge Regione Abruzzo n. 146/1996concorreva ai fini dell'individuazione della “FI.R.A.”, quale ente incaricato delpagamento per il periodo 2004/2008 (così sentenza d'appello, pag. 11).Evidenziava ulteriormente che nelle convenzioni – prodotte dagli appellantiprincipali ‒ stipulate in data 5.10.2004 ed in data 11.3.2005 dalla “[OSCURATO:PERSONA].A.R.” con la direzione sanitaria della Regione Abruzzo era stabilito che le fatturesarebbero state pagate, per conto della “A.S.L.”, dalla “FI.R.A.”, sicché sarebbestato onere, onere per nulla assolto, dei medesimi appellanti principali “dimo-strare che a seguito della cessazione delle funzioni di gestione finanziaria deipagamenti da parte della FI.R.A. per conto delle A.S.L. a partire dal 1°/1/2009,Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026tali funzioni erano state trasferite alle A.S.L. anche per i crediti maturati nelperiodo anteriore” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava, la Corte de L'Aquila, in ordine al terzo motivo dell'appello prin-cipale – con cui si era lamentato il mancato riconoscimento degli interessi mo-ratori al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, quanto meno, in subordine, adecorrere dalla data della domanda ai sensi dell'art. 1284, 4° co., cod. civ. ‒che i crediti maturati nel 2003 e nel 2008 per prestazioni di “diagnosi funzionale”traevano origine da convenzione siglata in data 11.11.1997, quindi anteceden-temente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dì di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002 (cfr. sentenzad'appello, pagg. 12 - 13).Evidenziava ulteriormente che per i “crediti per prestazioni riabilitative” rela-tivi agli anni 2009 – 2010 le parti avevano, nei contratti stipulati in data 30.7.2009 e 27.7.2010, pattuito espressamente, agli artt. 11.5 e 11.6, che in casodi mora fossero dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° co., cod. civ.,sicché erano inapplicabili gli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, articoloche espressamente faceva salvi i diversi accordi tra le parti (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 13).7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il curatore del fallimentodella “[OSCURATO:PERSONA]. A.R.” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; ne hanno chiestosulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] 02 Lanciano/Vasto/Chieti” ha depositato contro-ricorso, recante ricorso incidentale condizionato; ha chiesto dichiararsi inam-missibile o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale “per lasola ipotesi che i motivi di ricorso da 1 a 3 proposti dal Fallimento e da UnicreditNumero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026venissero accolti in tutto o in parte” (così controricorso, pag. 18; altresì pag.26); in ogni caso con il favore delle spese.8. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte.I ricorrenti principali hanno depositato memoria.La controricorrente del pari ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. in comb. disp. con gli artt. 1, comma10, d.l. n. 324/1993 e 38 l.r. n. 146/1996, rilevante ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.” (così ricorso, pag. 13).Deducono che ha errato la Corte de L'Aquila allorché “ha escluso la legittima-zione passiva della [OSCURATO:PERSONA] per i crediti relativi agli anni 2004-2007, e quanti-ficati dal Tribunale di Chieti e dal giudice dell'appello in € 1.108.621,81” (cosìricorso, pag. 13).Deducono che “alla data della domanda giudiziale, difettava (e difetta ancoroggi) un ente incaricato di pagamento designato dalla Regione Abruzzo, conla conseguenza che, analogamente a quanto accadeva nel sistema normativoregionale abruzzese ante riforma 2004, è la [OSCURATO:PERSONA] a dover rispondere delleobbligazioni assunte, ex contractu, in suo nome dalla Regione Abruzzo” (cosìricorso, pag. 29).Deducono più esattamente che, siccome nel corso dell'esecuzione dei con-tratti è sopravvenuta una disposizione normativa che ha sancito la cessazionedella funzione della “FI.R.A.” quale “ente incaricato del pagamento”, devesi ri-tenere che il soggetto da evocare in giudizio, in difetto di una diversa disposi-zione necessariamente di rango legislativo, non fosse la “FI.R.A.”, ma l' “A.S.L.Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026L/V/C”, in quanto rimasta “ex contractu obbligata al pagamento dei corrispettivinascenti da quei contratti” (così ricorso, pag. 34).10. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano “violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1339 e 1419 c.c., rilevante ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” (così ricorso, pag. 34).Deducono che ha errato la Corte de L'Aquila a interpretare le convenzioniintercorse in data 5.10.2004 ed in data 11.3.2005 tra la “[OSCURATO:PERSONA]. A.R.” e ladirezione sanitaria della Regione Abruzzo, allorché ha ritenuto che vi fosse sta-bilito che le fatture sarebbero state pagate, per conto della “A.S.L.”, dalla“FI.R.A.”.Deducono che l'art. 10 delle medesime convenzioni è stato erroneamente in-terpretato “come una pattuizione contenente un rinvio fisso, laddove, ed al con-trario, (…) contiene all'evidenza un rinvio mobile” (così ricorso, pag. 35).Deducono che depone in tal senso la circostanza per cui, attraverso il ri-chiamo, all'art. 10, dell'art. 38 della legge regionale n. 146/1996, come rifor-mato nel 2004, la “FI.R.A.” avrebbe dovuto eseguire il pagamento “nella suaqualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria” (cfr. ricorso, pag.36); cosicché, entrata in vigore la riforma che ha revocato a “FI.R.A.” qualsivo-glia incarico di “monitoraggio finanziario e di gestione finanziaria”, il richiamooperato dall'art. 10 delle convenzioni “non può che intendersi all'art. 38 postRiforma 2004 dove è previsto che sono le AA.SS.LL. a dover effettuare i paga-menti” (così ricorso, pag. 36).Deducono d'altra parte che la “FI.R.A.” non avrebbe potuto effettuare alcunpagamento in assenza di risorse attribuitele dalla legge (cfr. ricorso, pag. 38).Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/202611. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano “violazione e/o falsaData pubblicazione 04/06/2026applicazione degli artt. 2967 c.c., 38 l.r. n. 146/1996, rilevante ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.” (così ricorso, pag. 38).Deducono che ha errato la Corte de L'Aquila a ritenere che sarebbe statoonere degli appellanti, iniziali attori, dimostrare che a seguito della cessazionedelle funzioni di gestione finanziaria dei pagamenti da parte di “FI.R.A.” perconto delle “A.S.L.”, tali funzioni erano state trasferite alle “A.S.L.” “anche per icrediti maturati nel periodo anteriore”.Deducono invero che non erano gravati da alcun onere di prova, giacché “sitratta di un effetto derivante dalla legge, e, in particolare, di un effetto prodottodall'introduzione dell'art. 38 post Riforma 2004” (così ricorso, pag. 38).Deducono in pari tempo che è da escludere che vi sia stato tra la “FI.R.A.” ele “A.S.L.” un fenomeno successorio (cfr. ricorso, pag. 38).Deducono propriamente che “tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ASL non vi è stata successione(…), piuttosto solo una cessazione ex lege della mera funzione di «ente incari-cato del pagamento» da parte della [OSCURATO:PERSONA] di debiti ex contractu già di pertinenzadella ASL” (così ricorso, pag. 39).12. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso principalesono connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i me-desimi mezzi di impugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere(tanto al di là del rilievo del P.M. secondo cui deve, “semplicemente, farsi appli-cazione della normativa vigente ratione temporis”, sicché l'infondatezza delprimo motivo comporta ex se l'infondatezza del secondo motivo e del terzo mo-tivo).13. Questa Corte ha già avuto cura di far luogo alle seguenti puntualizzazionicon l'ordinanza n. 6300 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pronunciata con riferimento al ricorsoNumero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026iscritto al n. 18821/2020 r.g., nella controversia che ha opposto la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]“U.B.I. Factor” s.p.a. alla “A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila”, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla “FI.R.A. – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.).«In tema di pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate da struttureprivate in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario na-zionale, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 1, comma decimo,del d.l. n. 324 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423 del 1993(…), si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle [OSCURATO:PERSONA] nelregime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 che a quelle auto-rizzate dalle medesime USL successivamente alla loro costituzione in AziendeSanitarie Locali (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2020, n. 3676; Cass., Sez. III,5/07/2018, n. 17587; Cass., Sez. I, 23/12/2016, n. 26959)» (così in motiva-zione Cass. (ord.) n. 6300/2023).«Nell'ambito della Regione Abruzzo, l'individuazione del soggetto incaricatodei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996,n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a) eb), della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, dellalegge regionale 10 gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle ASLdebbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (commaprimo), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sulterritorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma se-condo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandatoalla [OSCURATO:PERSONA] (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria dellesomme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL,Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggiofinanziario della spesa (comma quarto)» (così in motivazione Cass. (ord.) n.6300/2023).«Tale disposizione, ritenuta da una recente pronuncia di questa Corte idoneaa giustificare l'imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di provvedere ai pagamenti dicompetenza delle ASL (cfr. Cass., Sez. III, 21/11/2022, n. 34155), è entrataperaltro in vigore soltanto il 1° giugno 2004, e non è quindi applicabile al periodoprecedente (…)» (così in motivazione Cass. (ord.) n. 6300/2023. Con l'ordinanzan. 34155/2022 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla “Società delleTerme” s.p.a. in liquidazione avvero la sentenza n. 326/2019, con cui la Corted'appello de L'Aquila aveva accolto il gravame esperito dall' “A.S.L. n. 2 Lanciano– Vasto - Chieti” avverso la sentenza di prime cure, con la quale il Tribunale diPescara aveva riconosciuto alla “Società delle Terme” l'importo di euro243.445,84, a titolo di corrispettivo per prestazioni termali fornite nell'anno2007).14. Ovviamente, va ribadito che nella specie la perdurante res litigiosa ri-guarda i corrispettivi per le prestazioni erogate negli anni 2004, 2005, 2006 e2007, siccome con la sentenza (definitiva) n. 20/2021 – poi confermata dallaCorte d'appello - il Tribunale aveva reputato non dovuto l'importo di euro1.108.621,80 in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passivadell' “A.S.L. L/V/C”.Ciò nondimeno ‒ si è detto – i ricorrenti principali assumono che l'art. 1, 10°co., del d.l. n. 324/1993, convertito nella legge n. 423/1993, così come dannoconto l'interpretazione letterale ed il riferimento ai lavori preparatori, ha intro-dotto una scissione tra la “titolarità della situazione soggettiva passiva in capoalla USL”, che è appunto il soggetto titolare della situazione sostanziale passiva,Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026e la “legittimazione passiva, in via esclusiva, dell' ente incaricato per le azioniData pubblicazione 04/06/2026giurisdizionali relative a pretese azionate dalla struttura convenzionata” (cosìricorso, pag. 15).Altresì, che in caso di revoca dell'incarico “il soggetto titolare del debito ri-congiunge in sé la titolarità passiva della situazione giuridica soggettiva e lalegittimazione per il contenzioso ” (così ricorso, pag. 16).Ancora, che la “FI.R.A.” non identificherebbe il soggetto passivamente legit-timato in termini sostanziali, siccome “la Regione Abruzzo, a partire dal 2009,ha revocato l'incarico di gestore dei pagamenti alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, pertanto, apartire dal 2009, non è più «ente incaricato del pagamento» ai sensi della nor-mativa statale, e, per ciò, non è più legittimata, in sede processuale, «per ilcontenzioso» della ASL relativo a qualsiasi pagamento, e, quindi, anche in rela-zione ai pagamenti dovuti per prestazioni rese dal privato dal 2004 al 2008,specie qualora l'azione giurisdizionale inerente al relativo recupero sia stata in-trodotta dopo il 2009” (così ricorso, pagg. 27 – 28).15. Ebbene, in ordine alla quaestio esegetica che si prospetta in relazione,appunto, al dettato del 10° co. dell'art. 1 cit. (“nei rapporti con le farmacie, coni medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, incaso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debi-tore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbliga-zioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, an-ziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”), dettato cui eviden-temente la disciplina regionale non può portare deroga (“è appena il caso diprecisare che alla legge regionale n. 146 del 1996 non può essere attribuitavalenza abrogativa della legge nazionale”: così in motivazione Cass. (ord.) n.Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/202634155/2022), si osserva – nel solco dei “precedenti” di cui alle già citate ordi-nanze n. 34155/2022 e 6300/2023 ‒ quanto segue.Il letterale tenore dell'art. 1, 10° co., del d.l. n. 324/1993, individua chiara-mente, in caso di mancato pagamento delle spettanze, quale debitore inadem-piente - ancor prima che quale soggetto passivo del pignoramento - l'ente inca-ricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorial-mente competente (cfr. Cass. 3.12.1970, n. 2533, secondo cui, quando l'inter-pretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un signi-ficato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione lo-gica, specie se, attraverso questa, si tenda a modificare la volontà di legge chia-ramente espressa).Il venir meno della “FI.R.A.”, quale ente incaricato del pagamento a decorreredall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dovuta al decreto commissariale 17.12.2008, n. 2: cfr. al riguardola sentenza d'appello, pag. 10, ove è riprodotta la deduzione in tale senso degliappellanti principali, qui ricorrenti), non rileva, in quanto, nel caso di specie, sidiscute di prestazioni eseguite nel lasso temporale in cui deve reputarsi indubbiala legittimazione sostanziale passiva della “FI.R.A.” (cfr. Cass. (ord.) 20.9.2024,n. 25323, secondo cui il principio della irretroattività della legge comporta chela nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esau-ritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vitase, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o sivenga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o futuredi esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “sta-tus” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata invigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini,Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collega-mento con il fatto che li ha generati).Invano, perciò, i ricorrenti principali adducono – con il terzo mezzo ‒ che “seil legislatore regionale avesse inteso che ai rapporti pendenti delle ASL con lestrutture accreditate per gli anni 2004-2008 avessero dovuto applicarsi le normeante 2009, oramai abrogate, lo avrebbe detto espressamente (così ricorso pag.39).16. Vanno dunque, parallelamente, appieno condivisi i rilievi del P.M.Ovvero il rilievo secondo cui “l'argomentazione svolta dai ricorrenti circa lascissione fra titolarità del debito (A.S.L.) e legittimazione passiva (Finanziaria)non è condivisibile, posto che il tenore dell'art. 1, comma 10, d.l. 324/1993, èchiaro nell'individuare il debitore inadempiente nell'Ente incaricato del paga-mento del corrispettivo, anziché (nel)l'unità sanitaria locale competente. L'usodel predicato verbale si deve considerare non può essere frainteso ed interpre-tato come una sorta di fictio iuris, avendo lo scopo di individuare con precisioneil debitore inadempiente”.Ovvero il rilievo secondo cui “[non] si vede, alla luce della normativa regionalesopra richiamata, come possa affermarsi che la Regione difettava di un enteincaricato del pagamento del corrispettivo (art. 1, comma 10, d.l. 324/1993).Ovvero il rilievo secondo cui “la successiva abrogazione della Finanziaria qualeEnte incaricato del pagamento, a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dovuta al decretocommissariale 17.12.2008, n. 2, che anticipava l'art. 9, l. reg. 17/2009, sopracitata), pertanto, non rileva, in quanto, nel caso di specie, si discute di contrattie di obbligazioni sorte nel torno di tempo in cui era indubbia la titolarità passivadella Finanziaria e nessuna norma successiva ha revocato tale titolarità”.Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/202617. Va debitamente soggiunto che i postulati cui si è inteso pervenire nonData pubblicazione 04/06/2026sono in alcun modo smentiti dalla sentenza n. 34301 del 27.12.2025 (Rv.676992-01) delle Sezioni Unite di questa Corte (richiamata in memoria dallericorrenti principali).Le Sezioni Unite hanno puntualizzato che la legittimazione passiva nelle azionipromosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzionecon le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinques d.lgs. 502 del 1992,spetta a queste ultime, a meno che - secondo quanto disposto dall'art. 1, 10°co., del d.l. n. 324 del 1993 (convertito con modificazioni dalla legge n. 423 del1993) - non vi sia una disposizione della legge regionale o un provvedimentodell'autorità regionale (purché richiamato in ambito contrattuale) che indichinoun diverso ente incaricato del pagamento per le annualità in questione.E ben vero - si è esplicitato - negli anni 2004/2008 nella Regione Abruzzo allastregua della legislazione regionale “incaricata del pagamento” è stata la“FI.RA.” e la sopravvenuta revoca dell'incarico non rileva, in quanto, nella spe-cie, si discute di prestazioni eseguite nel lasso temporale anzidetto.E ben vero – si soggiunge ‒ gli stessi ricorrenti principali hanno addotto chesia il contratto - del 5.10.2004 - regolante le prestazioni relative all'anno 2004sia il contratto – dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ‒ relativo al triennio 2005/2007 prevedevanoperaltro che “la [OSCURATO:PERSONA], a fronte della fattura trasmessa dalla SanStefar alla sin-gola ASL, liquidava la fattura per conto dell'ASL , come disposto dall'art. 10dei Contratti, stipulato in ossequio all'art. 30, comma 1, l.r. n. 146/1996 (…)”(cfr. ricorso, pagg. 22 – 23).In ogni caso, con precipuo riferimento al secondo mezzo, nessuna forma di“anomalia motivazionale”, rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 delNumero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/20267.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, né alcun “error in iudicando” inficial'interpretazione dei contratti in data 5.10.2004 ed in data 11.3.2005.Viepiù che i rilievi in parte qua dei ricorrenti principali si risolvono tout courtnella prospettazione ermeneutica di segno antitetico.18. Ovviamente, il rigetto del ricorso principale dispensa questa Corte dalladisamina del ricorso incidentale, siccome espressamente esperito – lo si è detto‒ “per la sola ipotesi che i motivi di ricorso da 1 a 3 proposti dal Fallimento e daUnicredit venissero accolti in tutto o in parte” (così controricorso, pag. 18; altresìpag. 26).19. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazionee/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. In subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284 c.c.rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” (così ricorso, pag. 40).Premettono che hanno domandato il riconoscimento degli interessi ex d.lgs.n. 231/2002 ovvero in subordine ex art. 1284, 4° co., cod. civ. sia per i crediticorrelati a prestazioni sanitarie sia per i crediti correlati a prestazioni di “diagnosifunzionale” (cfr. ricorso, pag. 41).Premettono segnatamente che, con riferimento ai crediti per le prestazioni di“diagnosi funzionale”, avevano sin dalla citazione di primo grado domandato ilriconoscimento degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 ovvero, in subor-dine ai sensi dell'art. 1284, 4° co., cod. civ.; più esattamente, con riferimentoai crediti relativi all'annualità 2003, disciplinati dalla convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e con riferimento ai crediti relativi all'annualità 2008, disciplinati dallaconvenzione del 27.12.2007 e dalla convenzione del 30.1.2009 (cfr. ricorso,pagg. 40 - 41).Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026Indi deducono che la Corte d'appello non si è pronunciata in ordine agli inte-ressi ex art. 1284, 4° co., cod. civ. con riferimento ai crediti per le prestazionidi “diagnosi funzionale”, siccome in ordine agli interessi ex art. 1284, 4° co.,cod. civ. si è pronunciata unicamente in relazione alle prestazioni sanitarie (cfr.ricorso, pag. 41).Deducono altresì che il mancato riconoscimento degli interessi moratori exd.lgs. n. 231/2002 con riferimento ai crediti per le prestazioni di “diagnosi fun-zionale” integra il vizio di “omesso esame” (cfr. ricorso, pag. 41).Deducono invero che i crediti per le prestazioni di “diagnosi funzionale” rela-tivi all'annualità 2008 sono regolati, così come si è esposto a pag. 5 della cita-zione di primo grado, dalle convenzioni del 27.12.2007 e del 30.1.2009, suc-cessive all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002 (cfr. ricorso, pag. 42).Deducono quindi che la Corte distrettuale ha travisato il contenuto degli attiprocessuali, ossia delle convenzioni del 27.12.2007 e del 30.1.2009, che per leprestazioni di “diagnosi funzionale” – e diversamente dalle convenzioni che re-golano le prestazioni sanitarie ‒ non recano alcuna pattuizione in ordine agliinteressi, sicché la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 è appieno applicabile(cfr. ricorso, pag. 43).Deducono infine che l'art. 1284, 4° co., cod. civ. non reca alcun rinvio al d.lgs.n. 231/2002, ma si limita a stabilire che, qualora le parti non abbiano determi-nato la misura degli interessi, dal dì della domanda giudiziale il tasso degli inte-ressi è pari a quello di cui alla “legislazione speciale relativa ai ritardi nelle tran-sazioni commerciali” (cfr. ricorso, pag. 44).20. Il quarto motivo del pari va rigettato.Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/202621. È da escludere che la Corte de L'Aquila abbia omesso di pronunciarsi inordine agli interessi ex art. 1284, 4° co., cod. civ. con riferimento ai crediti perle prestazioni di “diagnosi funzionale”.Invero, la Corte abruzzese, allorché ha dato conto del tenore del terzo motivodel gravame principale, ha, dapprima e peraltro, riferito che gli appellanti ave-vano chiesto “in subordine il riconoscimento degli interessi al tasso sopra indi-cato quanto meno a decorrere dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284,comma 4, c.c.” (così sentenza d'appello, pag. 12).Indi, per i crediti per l'attività di diagnosi funzionale, ha affermato non soloche essi traevano titolo da convenzione anteriore al dì di entrata in vigore deld.lgs. n. 231/2002, ma ha soggiunto che “per gli stessi motivi” – cioè anche indipendenza del premesso rilievo dell'anteriorità del titolo convenzionale rispettoal dì di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002 - il tasso d'interesse delle tran-sazioni commerciali non era applicabile neppure a decorrere dalla data delladomanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, 4° co., cod. civ., siccome tal ultimoarticolo richiama la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, reputata – dalla Cortedi merito - inapplicabile ratione temporis (cfr. sentenza d'appello, pag. 13).Ben vero, soccorre – comunque ‒ l'insegnamento di questa Corte a tenor delquale non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando,pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine adun motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessaria-mente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solonel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un puntoche si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass. (ord.)4.6.2019, n. 15255).Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/202622. Si è detto che i ricorrenti hanno addotto, altresì, che, contrariamenteall'assunto della Corte de L'Aquila, i crediti per le prestazioni di “diagnosi fun-zionale” relativi all'anno 2008 traggono origine da convenzioni non già del 1997bensì del 2007 e del 2009, sicché si giustifica – deducono ‒ l'applicazione rationetemporis del d.lgs. n. 231/2002.23. In parte qua non può, a rigore, essere condiviso il rilievo del P.M. secondocui la censura dei ricorrenti, in quanto veicolante “un errore di fatto che la Cortedi appello avrebbe commesso con riferimento alla data delle convenzioni cheprevedevano le (…) prestazioni di diagnosi funzionale, risultante da documentiprodotti in causa, avrebbe richiesto altro mezzo di impugnazione” (così conclu-sioni del P.M., pag. 3).Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informa-zione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impu-gnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppostirichiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare [è ilcaso di specie] e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(cfr. Cass. sez. un. 5.3.2024, n. 5792, (Rv. 670391-01)).Evidentemente, nella specie, il fatto probatorio, ovvero le convenzioni cherappresentano la fonte dei crediti per le prestazioni di “diagnosi funzionale” re-lative all'anno 2008, hanno costituito un punto controverso “sostanziale” sulquale la sentenza ha pronunciato.Numero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Cosicché correttamente i ricorrenti hanno formulato in primo luogo la denun-Data pubblicazione 04/06/2026cia sub specie di “omesso esame”.24. D'altra parte, questa Corte spiega che, nel caso di prestazioni sanitarieerogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private preaccreditate conlo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblicogli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soloqualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pub-blico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nul-lità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, 1° co., lett. a),del citato decreto), con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confrontidella struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, deter-minate prestazioni di cura da essa erogate (cfr. Cass. 2.7.2019, n. 17665; Cass.11.10.2016, n. 20391).25. Su tale scorta, tuttavia, non può non rilevarsi che i ricorrenti, sottraendosiall'onere dell' “autosufficienza”, non hanno provveduto a riprodurre/illustrarenel corpo del ricorso il testo delle convenzioni del 27.2.2007 e del 30.1.2009onde consentire il riscontro e il vaglio dei propri – in parte qua ‒ assunti (cfr.Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469 (Rv. 656488-01) secondo cui, in tema diricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, 1° co.,n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito,qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni neces-sarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cas-sazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarneNumero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità; Cass. (ord.) 1.7.2021, n. 18695).26. L'inottemperanza all'onere dell' “autosufficienza” rileva non solo con rife-rimento agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, circa i quali i ricorrenti hanno ad-dotto che convenzioni del 27.12.2007 e del 30.1.2009 “non recano alcuna pat-tuizione in ordine agli interessi, con la conseguenza che la disciplina di cui ald.lgs. n. 231/2002 risulta pienamente applicabile” (così ricorso, pag. 43).Ma rileva pur con riferimento agli interessi, richiesti in via subordinata, ex art.1284, 4° co., cod. civ., circa i quali analogamente i ricorrenti hanno addotto che“nessuna delle convenzioni che regolano le Prestazioni di [OSCURATO:PERSONA](…) contiene alcuna pattuizione sugli interessi (…)” (così ricorso, pagg. 43 – 44).27. In dipendenza del rigetto del ricorso principale, i ricorrenti principalivanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del pre-sente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.28. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;condanna in solido i ricorrenti principali, curatore del fallimento della “SanStef. A.R.” s.r.l. e “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare alla controricor-rente, “A.S.L. n. 2 Lanciano/Vasto/Chieti”, le spese del presente giudizio di le-gittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 perNumero registro generale 23747/2023Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 17960/2026Data pubblicazione 04/06/2026esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r.cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino