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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11478/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 933442022j R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Enna, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]tZg(329..}A [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in via ataoon (m) , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].a bd 6\1M-i-O - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3467/7/2017 della Commissione regionale tributaria della Sicilia, depositata il 18/9/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] di Enna e di [OSCURATO:PERSONA], appellante incidentale, ed in riforma della pronuncia della CTP di Enna, che aveva accolto le riunite impugnazioni di alcuni avvisi di liquidazione relativi alla registrazione di sentenze civili emesse dal Tribunale di Enna, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, recanti accertamento di diritto a contenuto patrimoniale.

Il giudice del gravame ha ritenuto: che, in esito ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dall'Azienda sanitaria, il giudice civile aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda svolta dalle Farmacie creditrici, tra cui quella della Cammallerí, in conseguenza del pagamento medio tempore eseguito del credito azionato in monitorio, ed aveva accertato quanto dalla stessa Azienda sanitaria dovuto, a titolo di ratei di rimborso per prestazioni farmaceutiche rese in regime di convenzione; che non v'era evidenza probatoria di una pregressa registrazione dei decreti ingiuntivi, in quanto provvisoriamente esecutivi, non emergendo la prova, da parte dell'Azienda sanitaria stessa, che il pagamento del dovuto fosse intervenuto "per effetto della esecutività del decreto ingiuntivo"; che la sentenza civile era stata correttamente tassata in misura proporzionale (l% dell'imponibile), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, venendo in considerazione una pronuncia di accertamento che, diversamente da quanto previsto con riferimento a quelle di condanna, rimaneva al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, in forza del principio di alternatività di cui all'art. 40, d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II all'art. 8 dell'allegata Tariffa.

L'[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Enna ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ. ed assume che, come poteva desumersi dalla stessa sentenza oggetto di tassazione, i decreti ingiuntivi opposti non erano stati dichiarati esecutivi, né poteva esserlo, atteso l'adempimento sia pur tardivo eseguito dalla debitrice, per cui il credito azionato per prestazioni farmaceutiche assoggettate ad IVA al momento del deposito della sentenza tassata era pari a zero.

Col secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 37 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, Tariffa allegata, sull'assunto che, in esito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'Ufficio avrebbe comunque dovuto tenere conto di quanto dal contribuente eventualmente corrisposto in relazione alla liquidazione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo.

Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 40 e art. 8, nota II, Parte Prima, Tariffa allegata, e deduce che, nella fattispecie, vengono in rilievo prestazioni soggette ad IVA, tali essendo la qualificazione giuridica dei rimborsi spettanti ai farmacisti, con conseguente applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, circostanza rilevante ai fini della tassazione dell'atto in misura fissa anziché proporzionale.

Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sull'assunto che, in ragione della fondatezza della proposta impugnazione e, quantomeno, di difformi orientamenti giurisprudenziali, - il giudice del gravame avrebbe dovuto compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

I motivi di ricorso sono destituiti di fondamento e vanno senz'altro rigettati.

Giova premettere che l'assenza in gìudizio di [OSCURATO:PERSONA] non è d'ostacolo, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, alla decisione della causa, stante la palese infondatezza dell'impugnazione (Cass. n. 8980/2020; Cass.12515/2018; n. 11287/2018; n. 2723/2010).

I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono incentrati sulla affermazione che la Azienda sanitaria ha chiesto al giudice dell'opposizione la revoca dei decreti ingiuntivi emessi a favore dei creditori convenzionati per aver pagato loro, in corso di causa, le prestazioni rese, non appena la Regione Sicilia aveva reso disponibili i fondi all'uopo necessari, senza pertanto insistere nella contestazione delle ragioni degli ingiungenti, che la domanda di condanna insita nei ricorsi per decreto ingiuntivo è stata dichiarata improcedibile dall'adito Tribunale con sentenza che sostituisce il titolo monitorio, che non sussiste alcun trasferimento di ricchezza da tassare, che in forza del principio di alternatività di cui all'art. 40, d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II all'art. 8 dell'allegata Tariffa, l'Ufficio avrebbe dovuto comunque considerare che il credito oggetto dei decreti opposti, trattandosi di somme dovute a titolo di rimborso dei farmaci erogati per conto del SSN ai cittadini, concerne fiscalmente operazioni soggette ad IVA per le quali l'imposta di registra è semmai dovuta in misura fissa.

Come già la Corte ha avuto occasione di osservare in analoga fattispecie, la CTR della Sicilia, "nel rilevare che la pronuncia (...) del giudice civile recava (anche) un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (con riferimento ad un debito non ancora corrisposto dall'Azienda), oltreché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha ricondotto detto accertamento alla previsione tariffaria [art. 8, comma 1, lett. c)]" e poiché la stessa odierna ricorrente assume che i decreti ingiuntivi opposti, in difetto di esecutorietà, non erano stati registrati, non ha alcun senso il riferimento all'esigenza di regolazione del tributo al termine del giudizio di opposizione (art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986).

Quanto agli ulteriori profili censori, la giurisprudenza della Corte, pur dopo l'evocata pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 177/2017), è ferma nell'affermare che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di aiternatività di cui all'art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 (v.

Cass. n. 3459/2021; Cass. n. 24158/2021); Cass. n. 11036/2019).

Va, dunque, rimarcato il diverso rilievo della pronuncia di accertamento, rispetto a quella di condanna, ai fini della tassazione di registro dell'atto giudiziario e, dunque, della rilevanza fiscale dell'atto in relazione agli effetti giuridici dallo stesso prodotti.

Al fine di determinare la base imponibile, infatti, occorre guardare agli effetti oggettivamente prodotti dall'atto atteso che quella di registro è imposta "d'atto" e ciò "comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato." (Cass. n. 19247/2012; Corte Cost. n. 158/2020, che ha riaffermato la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro).

La CTR, pertanto, si è attenuta agli enunciati principi, valutando che la statuizione dichiarativa dell'esistenza del credito è riconducibile alla sfera applicativa dell'art. 8, lett. c, Parte Prima, Tariffa, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986.

Anche il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla disciplina delle spese processuali, va disatteso in quanto non ricorre la prospettata violazione dell'art. 91 cod. proc. civ, attesa il rispetto del principio della soccombenza, in ragione del quale, al di fuori dell'ipotesi di compensazione per reciproca soccombenza o per giusti motivi, la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese di giudizio (tra le altre, Cass.n. 3083/2006).

Del resto, l'interpretazione delle evocate disposizioni normative risulta operata dal giudie di appello in conformità al consolidato orientamento interpretativo della Corte sicché la disciplina delle spese risulta pienamente giustificata dal principio di soccombenza.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 933442022j R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Enna, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]tZg(329..}A [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in via ataoon (m) , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].a bd 6\1M-i-O - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3467/7/2017 della Commissione regionale tributaria della Sicilia, depositata il 18/9/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] di Enna e di [OSCURATO:PERSONA], appellante incidentale, ed in riforma della pronuncia della CTP di Enna, che aveva accolto le riunite impugnazioni di alcuni avvisi di liquidazione relativi alla registrazione di sentenze civili emesse dal Tribunale di Enna, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, recanti accertamento di diritto a contenuto patrimoniale. Il giudice del gravame ha ritenuto: che, in esito ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dall'Azienda sanitaria, il giudice civile aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda svolta dalle Farmacie creditrici, tra cui quella della Cammallerí, in conseguenza del pagamento medio tempore eseguito del credito azionato in monitorio, ed aveva accertato quanto dalla stessa Azienda sanitaria dovuto, a titolo di ratei di rimborso per prestazioni farmaceutiche rese in regime di convenzione; che non v'era evidenza probatoria di una pregressa registrazione dei decreti ingiuntivi, in quanto provvisoriamente esecutivi, non emergendo la prova, da parte dell'Azienda sanitaria stessa, che il pagamento del dovuto fosse intervenuto "per effetto della esecutività del decreto ingiuntivo"; che la sentenza civile era stata correttamente tassata in misura proporzionale (l% dell'imponibile), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, venendo in considerazione una pronuncia di accertamento che, diversamente da quanto previsto con riferimento a quelle di condanna, rimaneva al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, in forza del principio di alternatività di cui all'art. 40, d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II all'art. 8 dell'allegata Tariffa. L'[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Enna ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ. ed assume che, come poteva desumersi dalla stessa sentenza oggetto di tassazione, i decreti ingiuntivi opposti non erano stati dichiarati esecutivi, né poteva esserlo, atteso l'adempimento sia pur tardivo eseguito dalla debitrice, per cui il credito azionato per prestazioni farmaceutiche assoggettate ad IVA al momento del deposito della sentenza tassata era pari a zero. Col secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 37 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, Tariffa allegata, sull'assunto che, in esito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'Ufficio avrebbe comunque dovuto tenere conto di quanto dal contribuente eventualmente corrisposto in relazione alla liquidazione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo. Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 40 e art. 8, nota II, Parte Prima, Tariffa allegata, e deduce che, nella fattispecie, vengono in rilievo prestazioni soggette ad IVA, tali essendo la qualificazione giuridica dei rimborsi spettanti ai farmacisti, con conseguente applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, circostanza rilevante ai fini della tassazione dell'atto in misura fissa anziché proporzionale. Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sull'assunto che, in ragione della fondatezza della proposta impugnazione e, quantomeno, di difformi orientamenti giurisprudenziali, - il giudice del gravame avrebbe dovuto compensare, tra le parti, le spese del giudizio. I motivi di ricorso sono destituiti di fondamento e vanno senz'altro rigettati. Giova premettere che l'assenza in gìudizio di [OSCURATO:PERSONA] non è d'ostacolo, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, alla decisione della causa, stante la palese infondatezza dell'impugnazione (Cass. n. 8980/2020; Cass.12515/2018; n. 11287/2018; n. 2723/2010). I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono incentrati sulla affermazione che la Azienda sanitaria ha chiesto al giudice dell'opposizione la revoca dei decreti ingiuntivi emessi a favore dei creditori convenzionati per aver pagato loro, in corso di causa, le prestazioni rese, non appena la Regione Sicilia aveva reso disponibili i fondi all'uopo necessari, senza pertanto insistere nella contestazione delle ragioni degli ingiungenti, che la domanda di condanna insita nei ricorsi per decreto ingiuntivo è stata dichiarata improcedibile dall'adito Tribunale con sentenza che sostituisce il titolo monitorio, che non sussiste alcun trasferimento di ricchezza da tassare, che in forza del principio di alternatività di cui all'art. 40, d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II all'art. 8 dell'allegata Tariffa, l'Ufficio avrebbe dovuto comunque considerare che il credito oggetto dei decreti opposti, trattandosi di somme dovute a titolo di rimborso dei farmaci erogati per conto del SSN ai cittadini, concerne fiscalmente operazioni soggette ad IVA per le quali l'imposta di registra è semmai dovuta in misura fissa. Come già la Corte ha avuto occasione di osservare in analoga fattispecie, la CTR della Sicilia, "nel rilevare che la pronuncia (...) del giudice civile recava (anche) un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (con riferimento ad un debito non ancora corrisposto dall'Azienda), oltreché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha ricondotto detto accertamento alla previsione tariffaria [art. 8, comma 1, lett. c)]" e poiché la stessa odierna ricorrente assume che i decreti ingiuntivi opposti, in difetto di esecutorietà, non erano stati registrati, non ha alcun senso il riferimento all'esigenza di regolazione del tributo al termine del giudizio di opposizione (art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986). Quanto agli ulteriori profili censori, la giurisprudenza della Corte, pur dopo l'evocata pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 177/2017), è ferma nell'affermare che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di aiternatività di cui all'art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 (v. Cass. n. 3459/2021; Cass. n. 24158/2021); Cass. n. 11036/2019). Va, dunque, rimarcato il diverso rilievo della pronuncia di accertamento, rispetto a quella di condanna, ai fini della tassazione di registro dell'atto giudiziario e, dunque, della rilevanza fiscale dell'atto in relazione agli effetti giuridici dallo stesso prodotti. Al fine di determinare la base imponibile, infatti, occorre guardare agli effetti oggettivamente prodotti dall'atto atteso che quella di registro è imposta "d'atto" e ciò "comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato." (Cass. n. 19247/2012; Corte Cost. n. 158/2020, che ha riaffermato la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro). La CTR, pertanto, si è attenuta agli enunciati principi, valutando che la statuizione dichiarativa dell'esistenza del credito è riconducibile alla sfera applicativa dell'art. 8, lett. c, Parte Prima, Tariffa, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986. Anche il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla disciplina delle spese processuali, va disatteso in quanto non ricorre la prospettata violazione dell'art. 91 cod. proc. civ, attesa il rispetto del principio della soccombenza, in ragione del quale, al di fuori dell'ipotesi di compensazione per reciproca soccombenza o per giusti motivi, la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese di giudizio (tra le altre, Cass.n. 3083/2006). Del resto, l'interpretazione delle evocate disposizioni normative risulta operata dal giudie di appello in conformità al consolidato orientamento interpretativo della Corte sicché la disciplina delle spese risulta pienamente giustificata dal principio di soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella
Decreto Cassazione n. 11478/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris