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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31971/2026

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della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio diviolazione di legge, nonché il vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dicui all’art. 116, cod. pen., é meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) e ivipuntualmente disattese, proponendo una lettura alternativa del merito, nonconsentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,infondatezza considerato che la Corte d’appello ha confermato la responsabilitàcon argomentazioni ineccepibili e prive di vizi logici;rilevato che la Corte ha evidenziato che la condotta violenta messa in attodal complice, ed esorbitata nel più grave delitto di rapina era un prevedibilesviluppo del delitto di furto concertato dai concorrenti (si vedano pagg. 5-6 dellasentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio diviolazione di legge, nonché il vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dicui all’art. 116, cod. pen., é meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) e ivipuntualmente disattese, proponendo una lettura alternativa del merito, nonconsentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,infondatezza considerato che la Corte d’appello ha confermato la responsabilitàcon argomentazioni ineccepibili e prive di vizi logici;rilevato che la Corte ha evidenziato che la condotta violenta messa in attodal complice, ed esorbitata nel più grave delitto di rapina era un prevedibilesviluppo del delitto di furto concertato dai concorrenti (si vedano pagg. 5-6 dellasentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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