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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 04326/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen.,, entrambe con ricorsi proposti a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto atto di appello e che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, non è abilitato al patrocinio innanzi le [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che si è affermata la necessità della sottoscrizione, a pera di ipammisibilità, del ricorso perper cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale perra anche nel i92-1 gut.ovz,.. caso di qualificazione in ricorsoVdi un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 Ud. (dep. 29/04/2011 ) Rv. 249985 - 01).

I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen.,, entrambe con ricorsi proposti a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto atto di appello e che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, non è abilitato al patrocinio innanzi le [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che si è affermata la necessità della sottoscrizione, a pera di ipammisibilità, del ricorso perper cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale perra anche nel i92-1 gut.ovz,.. caso di qualificazione in ricorsoVdi un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 Ud. (dep. 29/04/2011 ) Rv. 249985 - 01). I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 04326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris