CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 17637/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., e per il rigetto nel resto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] (trattazione scritta) [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/02/2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con cui il ricorrente è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Il ricorrente, con otto motivi, deduce: 1.1. L'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 191 e 203 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardo informazioni ricevute da "fonte confidenziale" anonima e illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto non fondata l'eccezione difensiva sollevata al riguardo. 1.2. L'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 191 e 203 cod. proc. pen. in relazione all'inutilizzabilità dell'esito della perquisizione personale svolta sul ricorrente l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché fondata sulle informazioni ricevute da "fonte confidenziale" rimasta anonima, in assenza dei presupposti di legge di cui all'art.352 cod. proc. pen. 1.3. L'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 63, comma 2, e 191 cod. proc. pen., poiché la Corte d'appello avrebbe utilizzato le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato, in assenza del difensore, nel corso della perquisizione personale operata dagli agenti di p.g. che erano state dichiarate inutilizzabile nel giudizio di primo grado. 1.4. Vizio di motivazione e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ritiene raggiunta la prova della provenienza delittuosa del bene rinvenuto nel possesso dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.5. Vizio di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di decidere sulla richiesta difensiva di pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello considerato a detto fine i due precedenti penali non specifici di cui è gravato il ricorrente (tentato furto in abitazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente) e la revoca della sospensione condizionale della pena intervenuta a seguito della pronuncia di condanna di primo grado per i fatti per cui si procede, quali elementi ostativi al riconoscimento della suddetta causa di esclusione della punibilità, in luogo di considerare gli elementi indicati all'art. 131-bis cod. pen.1.7. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui alli art. 62-bis cod. pen. 1.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto al fatto commesso. 1.9. Omessa motivazione in relazione alla richiesta, proposta con l'appello, di concedere tutti i benefici di legge a favore del ricorrente. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., e per il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità delle informazioni rese dall'ufficiale di p.g. in ordine ad informazioni ricevute da "fonte confidenziale" anonima e all'esito della perquisizione, sono inammissibili poiché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale che, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha evidenziato che le informazioni sono state apprese occasionalmente dall'agente nel corso delle indagini e sono state utilizzate unicamente per la conseguente attività di perquisizione, sicché non può ravvisarsi alcun difetto di verbalizzazione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 203 cod. proc. pen., la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni alla base della reiezione delle doglianze difensive a pag. 5, effettuando pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato che la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, in forza del disposto dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez. 1, n. 38605 del 15/07/2021, Rv. 282070) come pure in materia di stupefacenti ex art 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 2020, palmieri, Rv. 278030). Si tratta di approdi ermeneutici che, pur giustificati dalla specifica natura delle norme richiamate, appaiono coerenti con il dictum di Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239695 alla cui stregua una denuncia anonima, pur essendo di per sé inutilizzabile ai fini processuali, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli ordinari strumenti legali (in termini, Sez. 2, n. 46536 del 6/10/2022, Munzone, non mass.; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto). Né, sul tema, risulta pertinente l'orientamento di legittimità citato dal ricorrente (Sez. 3, n. 649 del 9/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]), il quale non esclude affatto il rilievo probatorio di quanto l'ufficiale di p.g. abbia constatato a seguito dell'attività di indagine svolta in conseguenza della fonte confidenziale, ma ne circoscrive correttamente l'ambito alla fase investigativa, escludendone l'ingresso come prova dei fatti del narrato della fonte nell'ambito del giudizio. Quanto, poi, all'esito della perquisizione, costituito dal sequestro del corpo del reato (sulla persona dell'imputato fu rinvenuta la fede nunziale in oro giallo di provenienza delittuosa), va precisato che l'atto di p.g. non fu la diretta derivazione di quanto appreso dalla fonte confidenziale, bensì la conseguenza dell'attività di indagine svolta - anche de visu - dalla p.g., che arricchì la platea informativa inizialmente appresa, ricavandosi dalla lettura delle sentenze di merito che l'imputato alla vista degli agenti - che in quel luogo si portarono al fine di verificare se era in corso un'illecita attività di vendita di beni di provenienza furtiva - si nascose dietro alcune macchine nel tentativo di sfuggire ai controlli e che l'oggetto di valore era occultato all'interno del portafoglio, notato a causa di un sospetto rigonfiamento nella parte posteriore dei pantaloni ove era stato riposto unitamente ad altro oggetto prezioso. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 15323 del 4/03/2022, Quadrini, non mass.; Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580 - 01; ex multis Sez. 3, ordinanza n. 3879 del 14/11/1997 dep. 1998, Bigazzi B., Rv. 209400 - 01; Sez. 6, n. 3048 del 03/07/2000, Tortora, Rv. 220640 - 01; Sez. 2, n. 12393 del 10/08/2000, Zavatteri, Rv. 217423 - 01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082 - 01; Sez. 1, n. 45487 del 28/09/2001, Vaiani, Rv. 220450 - 01; Sez. 1, n. 497 del 05/12/2002, dep. 2003, Dammagio, Rv. 222799 - 01; Sez. 5, n. 1276 17/12/2002 dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437 - 01; Sez. 4, n. 13718 del 27/02/2003, Parisi, Rv. 226436 - 01; Sez. 2, n. 26683 del 14/05/2003, Ciccarone, Rv. 225175 - 01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672 - 01;Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114 - 01; Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto è generico e manifestamente infondato. Dalla lettura delle sentenze di merito (v. anche pagg. 5 e 6 di quella del Tribunale) - le cui motivazioni, ricorrendo l'ipotesi della c.d. doppia conforme, costituiscono un unico corpo argomentativo - si ricava che l'affermazione di responsabilità, lungi dal fondarsi su quanto riferito dall'imputato alla p.g. nell'immediatezza del fatto, si fonda su diversi e pregnanti elementi costituiti, anzitutto, dalle circostanze di fatto che hanno portato al rinvenimento del bene di provenienza furtiva, tra le quali rileva non solo l'aver l'imputato cercato di nascondersi alla vista della p.g., ma anche il rinvenimento sulla sua persona della res furtiva unitamente ad altro oggetto prezioso occultato, nonché dal preciso riconoscimento dell'oggetto tra quelli trafugati nel corso di un furto in abitazione e, infine, dall'inverosimiglianza della versione difensiva fornita dalla madre dell'imputato. Si tratta di evidenze probatorie - con cui la difesa omette specificamente di confrontarsi - che rendono congrua la motivazione resa in punto di responsabilità dalla sentenza impugnata, a prescindere dal richiamo, pure ivi contenuto, alla contraddittorietà di quanto dal ricorrente riferito alla p.g., in ordine alle ragioni volte a giustificare il possesso. 4. Il quarto motivo è inammissibile. La censura difensiva muove, anzitutto, da un errato presupposto, ossia che a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del giudizio di non attendibilità del dichiarato della madre dell'imputato volto a ricondurre a provenienza lecita la res, il giudice del merito abbia fatto riferimento al mero dato costituito dal riconoscimento dell'anello nell'alveo del compendio illecito trafugato da ignoti nel corso di un furto in un'abitazione. Come in precedenza evidenziato, concorrono ad avvalorare l'ipotesi accusatoria, anche le decisive circostanze e modalità del rinvenimento del bene che non rinvengono elementi di contrasto nella versione difensiva pure introdotta con una testa a discarico. Congrua motivazione rinviene, infatti, il giudizio di maggiore verosimiglianza della provenienza del bene dal compendio furtivamente sottratto alla p.o., piuttosto che dalla madre dell'imputato. A fronte di un riconoscimento operato con certezza e nell'immediatezza da persone di famiglia che avevano avuto modo di vedere più volte l'anello indossato dalla proprietaria, l'alternativa versione difensiva, secondo cui la fede apparteneva al defunto marito e per tale ragione era indossata dall'imputato, risulta generica, contraddittoria e smentita anche dalle circostanze di fatto con cui ne è stata asseverata la disponibilità in capo all'imputato, con la conseguenza che nessuna illogicità scontano le sentenze di merito (v. pagg. 4 e 5 di quella del Tribunale) per essere giunte a ritenere anche "palesemente prefabbricata" la versione della testimone. 5. Anche il quinto motivo è inammissibile. La Corte d'appello - sulla scorta di un accertamento di fatto che, in quanto logicamente e congruamente motivato sulla base delle risultanze istruttorie, non si presta a nessuna censura di legittimità - ha correttamente ritenuto il ricorrente colpevole del reato ascrittogli. 6. Il sesto motivo in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, rinvenendo il diniego congrua motivazione, avendo la Corte d'appello affermato che «a carico dell'imputato risultano n. 2 precedenti: furto in abitazione tentato in concorso commesso nel 2015 e detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessa nel luglio del 2018, nonostante, una sospensione dell'esecuzione della pena revocata del 2021, indice preclaro di una pericolosità, quale capacità di reiterazione di azioni tipiche, anche in tempi ravvicinati e che induce la Corte a negare la sussistenza della peculiare tenuità al fatto in scrutinio». Si è, quindi, fatto riferimento a indici di disvalore che, letti unitariamente ai fatti del presente giudizio, consentono di escludere che il comportamento dell'imputato non sia abituale. Ai fini del riconoscimento della speciale causa di non punibilità - a mente del tenore letterale dell'art. 131-bis cod. pen. - non è sufficiente che l'offesa sia di particolare tenuità, occorrendo, in forza dell'espresso inserimento della congiunzione "e" tra le due condizioni ivi stabilite ("la punibilità è esclusa quando ... l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale"), che il comportamento non risulti espressivo di abitualità. Al riguardo, rileva quanto affermato dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.).(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). 7. Manifestamente infondato è il motivo in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Conformemente all'orientamento espresso più volte dalla Corte di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Nel caso in esame, il richiamo dei molteplici precedenti penali annoverati dall'imputato quale indice di capacità a delinquere soddisfa l'onere di motivazione rendendo implicitamente disatteso il dedotto rilievo difensivo della giovane età al momento della commissione del reato; 8. Generica è la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, in quanto la censura difensiva di illogicità della motivazione - che si appunta sul rilievo che la Corte di merito ha richiamato quale indice di disvalore la finalità locupletiva della condotta in realtà insita in modo ontologico nell'ambito dei delitti contro il patrimonio - non considera che la sentenza impugnata ha comunque fatto riferimento alla capacità a delinquere per come ricavata dai diversi precedenti penali. 9. Inammissibile è l'ultimo motivo in ordine alla concessione di "tutti i benefici". La Corte di merito, lungi dall'avere disatteso il tema oggetto della richiesta, lo ha affrontato, provvedendo a revocato il beneficio della pena sospesa in precedenza concesso all'imputato, così adottando una motivazione del tutto incompatibile con la pur generica richiesta difensiva. 10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il