CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 12772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17815-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Alghero , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Sassari , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 466/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, sez.dist. di SASSARI, depositata il 04/12/2017; Ric. 2018 n. 17815 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.259 del 2011, il Tribunale di Sassari, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con citazione del 14 novembre 2008, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di Euro 9.958,34, a dire dell’attore concessale in mutuo per pagare una rata del prezzo dovuto per l’acquisto di un’abitazione. 2. Con sentenza n.466 del 2017, la Corte d’appello di Cagliari, sez. di Sassari, in accoglimento dell’impugnazione di Puggioni e in riforma della sentenza, rigettò la domanda di Piras, condannandolo alle spese del doppio grado. In particolare, la Corte ritenne provata unicamente la dazione del danaro, ma non provato l’accordo di restituzione, rilevando sul punto che l’attribuzione della somma a titolo di donazione era pienamente compatibile con i rapporti personali intercorsi tra le parti. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Piras, sulla base di due motivi. Puggioni ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 del I comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 1813 e seg. cod. civ.: egli avrebbe provato, ex art. 2967 cod. civ, la consegna del denaro, il titolo e il conseguente obbligo di restituzione; la Corte territoriale, quindi, avrebbe «applicato la regola del riparto dell’onere probatorio senza esaminare le numerose emergenze processuali che il Tribunale, viceversa, ha ritenuto sufficienti a dimostrare in via presuntiva» l’avvenuta dazione a titolo di mutuo (così testualmente in ricorso). Ric. 2018 n. 17815 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - Il motivo è infondato , perché il ri corrente non si duole effettivamente della violazione o della falsa applicazione della norma invocata, riconoscendo che la Corte d’appello ha applicato la regola di riparto dell’onere probatorio in conformità con i principi consolidati di questa Corte. Sulpunto, è stato affermato che chi agisce in restituzione della res mutuata ha l’onere di provare, quali condizioni dell’azione, la materiale messa a disposizione in favore del mutuatario e il titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce infatti una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, perchénegare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma soltanto addurre unaragione diversa per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore. (Cass. Sez. 2, n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, n. 30944 del 29/11/2018). È vero che questa Corte ha altresì puntualizzato che il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela etenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (Cass. Sez. 2, n. 27372 del 08/10/2021). La Corte d’appello però, come già aveva fatto il Tribunale prima, ha invero proprio dato rilievo alla compatibilità della dazione di denaro a titolo di liberalità con i rapporti personali intercorsi tra le parti, definiti dallo stesso Piras come amicizia di lunga data e, dal Tribunale, come legame sentimentale; su questi elementi di fatto ha ragionevolmente escluso la raggiunta prova della pattuizione dell’obbligo di restituzione. Ric. 2018 n. 17815 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - Con la sua censura, Piras ha contestato la violazione o la falsa applicazione di questi principi soltanto con la formulazione della rubrica del suo motivo di ricorso, ma ha, poi, sostanzialmente lamentato un vizio di apprezzamento delle risultanze istruttorie che, evidentemente, può essere sottoposto al Giudice di legittimità soltanto nei ristretti limiti in cui è sindacabile la motivazione in fatto della sentenza impugnata. 2. Lo stesso vizio di erronea valutazione delle prove è stato quindi riproposto con il secondo motivo, formulato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.: la Corte territoriale non avrebbe considerato «la valenza della deposizione» del teste Parisi, ritenuta, nella sentenza impugnata, attendibile ma non rilevante. Il motivo è inammissibile per sua formulazione: lo stesso ricorrente, infatti, argomentando la censura, riconosce che la Corte territoriale non ha omesso di valutare la deposizione testimoniale, seppure le ha attribuito una rilevanza diversa da quella per lui auspicabile. Costituisce invero principio consolidato che siano riservate a l giudice del merito la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. La denunzia del vizio di motivazione, pertanto, non può consistere nella prospettazione di un risultato della valutazione delle emergenze processuali diverso da quello cui è pervenuto il giudice del merito e tanto meno nella mera deduzione di omessa valutazione della prova testimoniale o documentale, ma richiede la specificazione, sia purein maniera sintetica, degli elementi di causa il cui esame sarebbe stato omesso oppure insufficientemente o contraddittoriamente compiuto, in modo da rendere possibile l'accertamento della loro decisività (Cass. Sez. 2, n. 2898 del 25/03/1987; cfr. sul peso probatorio Sez. 2, n. 1554 del 28/01/2004; Sez. 2, n. 21187 del 08/08/2019). Ric. 2018 n. 17815 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 5 - Ciò posto, Piras ha evidenziato la rilevanza del fatto storico riferito dal teste e, cioè, la palesata intenzione di chiedere giudizialmente a Poggioni la restituzione del denaro; la Corte d’appello, tuttavia, ha esplicitamente valutato questo fatto ma lo ha ritenuto non significativo in quanto, oltre che riferito dall’attore Piras, in ogni caso è accaduto in un momento successivo alla dazione e, in conseguenza, non è correlato al momento costitutivo dell’obbligo di restituzione e non è indicativo di alcun accordo. 3. Il ricorso dev’essere perciò rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate comein dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 d