CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25238/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7697/25 - Benedetti OSSERVA Visti gli atti e il provvedimento; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile; invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «in caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen..» (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 25278 del 23/02/2023, Rv. 284863). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]