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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14428/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29387-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Marco BALDASSARRI e Michel MARTONE ed elettivamente domiciliato in Roma, al lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 195/01/2020 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento di diverse cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte, dopo aver premesso che l'oggetto del giudizio era limitato a sei cartelle di pagamento, dovendosi escludere «quelle che esulano dalla giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] e quella riguardante avviso di addebito per euro 2.032,80 non impugnata dal contribuente», rigettava l'appello dell'agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che l'Ufficio appellante «non è stato in grado di fornire adeguata prova delle notificazioni in allora effettuate delle citate cartelle tributarie delle varie annualità e delle varie tipologie di tributi (IRPEF, IRAP ed IVA) e per annualità assai risalenti nel tempo (addirittura all'anno 2001), ciò soprattutto alla luce del certificato di residenza "storico" emesso dal Comune di Pistoia ed allegato agli atti di causa».

2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorsol -anr2,,,, A e. /t, j

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Sostiene la ricorrente che la sentenza d'appello si risolve «nella seguente laconica affermazione: "l'appello non merita accoglimento, avendo la C.T.P. valutato in modo assolutamente corretto e condivisibile gli aspetti caratterizzanti l'odierna controversia".

Eppure l'appello dell'Ufficio era incentrato proprio sulla carenza assoluta di motivazione della sentenza emessa nel primo grado di giudizio (in particolare, in ordine alla ragione per cui la capitalizzazione del reddito, utilizzabile come criterio di stima, dovesse essere nel caso di specie assunta come unico prioritario criterio per la determinazione del valore dell'immobile in questione)».

3. Il motivo è inammissibile in quanto viene censurata una statuizione diversa da quella impugnata atteso che, da un lato, in nessuna parte della sentenza impugnata si rinviene l'affermazione sopra trascritta, che la difesa erariale erroneamente attribuisce alla CTR, e, dall'altro, la questione posta nel giudizio non attiene alla «capitalizzazione del credito», bensì alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento emesse nei confronti del contribuente.

4. Invero, la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. (arg. da Cass. n. 17125 del 2007; conf.

Cass. n. 15517 del 2020, secondo cui «La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo"»).

5. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 140 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendosi che la CTR aveva erroneamente ritenuto non provata la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate nonostante la produzione in giudizio delle relate di notifica effettuate a soggetto che risultava assolutamente irreperibile.

6. Il motivo è inammissibile in quanto, sotto lo schermo della violazione e falsa applicazione di una norma di legge, è diretto a censurare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento.

7. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale in base al quale «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis, Cass. n. 9097 del 2017, n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017), che nella specie è stato dedotto con il terzo motivo che, come si dirà, è infondato.

D'altro canto è noto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 29404 del 2017).

8. Orbene, il motivo di ricorso in esame, così come prospettato, confligge apertamente con i suindicati principi in quanto la ricorrente non deduce l'erronea interpretazione e applicazione da parte della CTR delle disposizioni censurate, ma l'erronea valutazione della documentazione attestante la notifica al contribuente delle cartelle di pagamento impugnate, risolvendosi, in buona sostanza, in una non consentita richiesta alla Corte di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez.

U, n. 24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014), che avrebbe dovuto essere censurata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che è vizio nella specie non dedotto.

9. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

10. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29387-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Marco BALDASSARRI e Michel MARTONE ed elettivamente domiciliato in Roma, al lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 195/01/2020 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento di diverse cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte, dopo aver premesso che l'oggetto del giudizio era limitato a sei cartelle di pagamento, dovendosi escludere «quelle che esulano dalla giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] e quella riguardante avviso di addebito per euro 2.032,80 non impugnata dal contribuente», rigettava l'appello dell'agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che l'Ufficio appellante «non è stato in grado di fornire adeguata prova delle notificazioni in allora effettuate delle citate cartelle tributarie delle varie annualità e delle varie tipologie di tributi (IRPEF, IRAP ed IVA) e per annualità assai risalenti nel tempo (addirittura all'anno 2001), ciò soprattutto alla luce del certificato di residenza "storico" emesso dal Comune di Pistoia ed allegato agli atti di causa». 2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorsol -anr2,,,, A e. /t, j 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Sostiene la ricorrente che la sentenza d'appello si risolve «nella seguente laconica affermazione: "l'appello non merita accoglimento, avendo la C.T.P. valutato in modo assolutamente corretto e condivisibile gli aspetti caratterizzanti l'odierna controversia". Eppure l'appello dell'Ufficio era incentrato proprio sulla carenza assoluta di motivazione della sentenza emessa nel primo grado di giudizio (in particolare, in ordine alla ragione per cui la capitalizzazione del reddito, utilizzabile come criterio di stima, dovesse essere nel caso di specie assunta come unico prioritario criterio per la determinazione del valore dell'immobile in questione)». 3. Il motivo è inammissibile in quanto viene censurata una statuizione diversa da quella impugnata atteso che, da un lato, in nessuna parte della sentenza impugnata si rinviene l'affermazione sopra trascritta, che la difesa erariale erroneamente attribuisce alla CTR, e, dall'altro, la questione posta nel giudizio non attiene alla «capitalizzazione del credito», bensì alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento emesse nei confronti del contribuente. 4. Invero, la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. (arg. da Cass. n. 17125 del 2007; conf. Cass. n. 15517 del 2020, secondo cui «La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo"»). 5. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 140 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendosi che la CTR aveva erroneamente ritenuto non provata la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate nonostante la produzione in giudizio delle relate di notifica effettuate a soggetto che risultava assolutamente irreperibile. 6. Il motivo è inammissibile in quanto, sotto lo schermo della violazione e falsa applicazione di una norma di legge, è diretto a censurare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento. 7. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale in base al quale «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis, Cass. n. 9097 del 2017, n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017), che nella specie è stato dedotto con il terzo motivo che, come si dirà, è infondato. D'altro canto è noto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 29404 del 2017). 8. Orbene, il motivo di ricorso in esame, così come prospettato, confligge apertamente con i suindicati principi in quanto la ricorrente non deduce l'erronea interpretazione e applicazione da parte della CTR delle disposizioni censurate, ma l'erronea valutazione della documentazione attestante la notifica al contribuente delle cartelle di pagamento impugnate, risolvendosi, in buona sostanza, in una non consentita richiesta alla Corte di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, n. 24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014), che avrebbe dovuto essere censurata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che è vizio nella specie non dedotto. 9. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 10. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento
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