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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23527/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore;rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] SantisNumero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6083/2019depositata il 11/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 6083/2019, pubblicata in data 11 ottobre 2019,la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione delle appellateREGIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E, ha respintoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Roma n. 2791/2014, pubblicata in data 5febbraio 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nella veste dicessionaria dei crediti originariamente vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], enteproprietario e gestore dell’Ospedale classificato [OSCURATO:PERSONA] di Nancy, peril pagamento di prestazioni sanitarie rese nell’anno 2005 in favore delServizio sanitario regionale del [OSCURATO:PERSONA] e per attività di somministrazionediretta di farmaci nei confronti dei pazienti assistiti.All’esito del giudizio di primo grado - nel quale si erano costituitesia [OSCURATO:PERSONA] E sia REGIONE [OSCURATO:PERSONA] - ilTribunale di Roma aveva:Sez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026− dichiarato la cessazione della materia del contendererelativamente ai crediti per la somministrazione di farmacinell’anno 2005 avendo la REGIONE [OSCURATO:PERSONA] provveduto alpagamento di due delle tre fatture azionate;− respinto la domanda di pagamento del saldo di € 6.686.769,38portata dalla fattura n. 58/2006 relativa a prestazioniospedaliere;− dichiarato inammissibili le domande subordinate dirisarcimento del danno e di arricchimento senza causaformulate sempre da [OSCURATO:PERSONA];− compensato le spese di lite.3.

La Corte d’appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sui seimotivi di appello formulati da [OSCURATO:PERSONA] ha, in primoluogo, esaminato congiuntamente e disatteso il primo e secondomotivo di gravame con i quali si censurava la decisione di prime cure,deducendo che:− l’[OSCURATO:PERSONA], in quanto ospedale classificato, dovevaconsiderarsi equiparato alle strutture pubbliche, conconseguente inapplicabilità dei tetti di spesa regionali alleprestazioni rese fino al 31 dicembre 2008;− il Tribunale aveva erroneamente omesso di esercitare il poteredi disapplicazione della DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 731/2005, con cui erastato fissato il tetto di spesa per il 2005.Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha osservato che:− l’ospedale classificato, pur inserito nel sistema sanitariopubblico ai sensi della L. n. 132/1968, non è equiparabile agliospedali pubblici sotto il profilo dell’autonomia gestionale, delregime giuridico e dei controlli;Sez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026− il modello ordinario di regolazione dei rapporti tra serviziosanitario regionale e strutture classificate è quello degli accordicontrattuali, previsto dalla L. n. 833/1978 e dal D. Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni;− per l’anno 2005 non risultava stipulato alcun accordo tra laRegione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] che disciplinasse laremunerazione a consuntivo delle prestazioni;− non vi era stato alcun riconoscimento, implicito o esplicito,delle prestazioni rese “extra budget”;− in generale la previsione dei tetti di spesa risponde a esigenzedi programmazione e contenimento della spesa sanitaria e nonpuò ritenersi incompatibile con il regime degli ospedaliclassificati;Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello ha evidenziato che− il giudice ordinario può disapplicare un atto amministrativosolo in via incidentale, quando l’atto costituisce un meroantecedente logico della controversia mentre non sussiste lapossibilità che un privato ottenga dal giudice ordinario ladeclaratoria di illegittimità di un atto amministrativo;− nella specie, per contro, sulla base della stessa prospettazionedell’appellante, l’illegittimità della DGR veniva a costituire ilfondamento stesso della pretesa creditoria dell’appellante,fondandosi la causa petendi della domanda dell’appellanteproprio sull’annullamento dell’atto amministrativo;− per pronunciarsi sulla domanda di pagamento, si sarebbe resonecessario l’esame della legittimità dell’atto amministrativo,valutando vizi del medesimo, come tali deducibiliesclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.Sez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026La Corte d’appello ha poi disatteso anche il terzo motivo con il qualesi censurava la decisione di prime cure nella parte in cui la stessa avevadichiarato inammissibili le domande subordinate di risarcimento deldanno e di ingiustificato arricchimento.Al riguardo, la Corte capitolina ha rilevato che dette domandevenivano ad integrare una non consentita mutatio libelli, in quantofondate su petitum e causa petendi del tutto diversi rispettoall’originaria domanda di adempimento, e, dopo aver rammentato chel’art. 183 c.p.c. consente il c.d. ius variandi solo quando le nuovedomande siano conseguenza diretta delle difese del convenuto, haulteriormente escluso che nel caso concreto ricorresse tale ultimaipotesi, in quanto l’appellante era ben consapevole della natura “extrabudget” delle prestazioni fin dall’inizio della controversia e quindi lenuove domande non erano state determinate dalle difese svolte incorso di causa.Alla luce della decisione assunta sui primi tre motivi, la Corted’appello ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di appello, con i qualisi deduceva che: unico soggetto legittimato passivamente era laRegione [OSCURATO:PERSONA], comunque coobbligata in via solidale (quarto motivo);sul credito dovevano essere computati gli interessi moratori ex D. Lgs.n. 231/2002 (quinto motivo); in subordine dovevano esserericonosciuti gli interessi legali, maggior danno e svalutazione monetaria(sesto motivo).4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima dichiara di avere interesse a proporre ricorso inquanto:− con atto di cessione concluso in data 30 luglio 2018 traUnicredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., UnicreditSez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026precedentemente azionato;− con atto di cessione in data 24 gennaio 2019 Modigliani SPESrl ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] il suddetto credito;− con atto di cessione notarile in data 1° febbraio 2019 CREDSECspa ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] il suddetto credito (cfr.doc. sub.

F);− con atto di cessione del 6 agosto 2019, [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ceduto il proprio credito a [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] 1.Resiste con controricorso REGIONE [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositatomemorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso principale è affidato a cinque motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c.

“peravere il Giudice di Appello erroneamente ritenuto non esistentel’accordo per la remunerazione delle prestazioni rese dall'ospedale SanCarlo per l’anno 2005, con ciò disattendendo il dato letterale della DGRLazio n. 731/2005 che espressamente qualificava gli ospedaliclassificati come equiparati a quelli pubblici e dell'accordo del 30 luglio2004, tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA], che ribadival'equiparazione del predetto ospedale classificato agli [OSCURATO:PERSONA] altresì il pagamento delle prestazioni rese per l'anno 2005,Sez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026remunerate in acconto e a saldo a consuntivo, senz'altro coincidentecon la produzione effettiva di quell'anno, cosi come stabilito dalConsiglio di Stato con la sentenza 28 giugno 2019, n. 4460, che hasancito, in via definitiva, l'equiparazione tra [OSCURATO:PERSONA] eOspedali Pubblici, fino al 31.12.2008, con esclusione, per Essi, fino aquella data, di qualsivoglia vincolo di spesa, stante l'applicazionedell'art. 79; comma 1-quinques, lett. d) Decreto legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133,solo a decorrere dal 1 gennaio 2009.

La decisione si pone dunque qualeerrata interpretazione del contratto interpartes del 30 luglio 2004 edella DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 731/2005”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione “in relazione allalegge 12 febbraio 1968, n. 132, c.d. 'Legge Mariotti', artt. 1, 2, 16, 18D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, art. 129, DPR 128/1969, art. 14, legge17 agosto 1974, n. 386, art.14, legge 23 dicembre 1978, n. 833,D.P.C.M. 18 luglio 1985, artt. 1, 4, 8, 8 bis - 8 octies del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, DM 15 aprile 1994, legge23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6, art. 2, comma 5 lettera b)del DPR 14 gennaio 1997 n. 37, decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 (art. 8), con cui sono stati inseriti gli artt. 8-bis - 8-octies neldecreto legislativo 502/1992, legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 2003 n. 4,art. 21, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito conmodificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 [art. 79, comma 1-quinques, lett. d], con cui sono stati introdotti, nell'art. 8 quinquies deldecreto legislativo 502/1992, i commi 2-quater e 2- quinquies, leggeRegione [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 2010, n. 3.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haescluso la l’equiparazione generale agli ospedali pubblici degli ospedaliSez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026classificati e degli IRCSS – nella specie l’[OSCURATO:PERSONA] di Nancyaveva ottenuto l’equiparazione prevista dall’art. 129 del d.p.r. n.130/1969 ed era stato classificato come Ospedale Generale di zona –conseguentemente ritenendo applicabili i tetti di spesa vincolanti allaremunerazione delle prestazioni sanitarie.Sulla scorta di un’ampia e dettagliata ricostruzione dell’evoluzionenormativa in materia – dalla disciplina degli enti ospedalieriantecedente al SSN, alla L. n. 833/1978, al D. Lgs. n. 502/1992, sinoalla normativa regionale – il ricorso viene ad argomentare che gliospedali classificati, fino all’entrata in vigore delle modifiche introdottedal D.L. n. 112/2008 - operative dal 1° gennaio 2009 – eranopienamente assimilati (“consustanziali”: pag. 35 ricorso) agli ospedalipubblici, con conseguente obbligo di erogare le prestazioni sanitarierichieste ed altrettanto conseguente diritto alla remunerazioneintegrale delle prestazioni rese, senza limiti di tetto di spesa.Deduce, pertanto, che la Corte d’Appello avrebbe erroneamenteanticipato l’efficacia della disciplina introdotta nel 2008, in tal modoapplicando retroattivamente un regime di contenimento della spesache non poteva ritenersi vigente per il 2005.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.Si deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto la Corted’Appello avrebbe affermato apoditticamente l’inesistenza di unaccordo per la remunerazione delle prestazioni rese nel 2005, senzafornire alcuna reale giustificazione della propria decisione.Argomenta il ricorso che la motivazione, sul punto, sarebbemeramente assertiva, in quanto non si confronterebbe né con ilcontenuto letterale dell’accordo del 30 luglio 2004, né con laSez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026documentazione amministrativa regionale (in particolare la DGR Lazion. 731/2005), né con le deduzioni difensive formulate in giudizio.Ne deriverebbe una motivazione solo apparente, inidonea a rendereintelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso, richiamando l’ipotesi di cuiall’art. 360, n. 5, c.p.c., deduce l’omesso esame dell’esistenzadell’accordo contrattuale valido anche per il 2005 e dalla naturameramente preventiva e non vincolante del budget indicato dallaRegione [OSCURATO:PERSONA] per tale anno.Il ricorso argomenta che il Tribunale, pur respingendo la domandadella ricorrente, aveva comunque riconosciuto l’esistenza di un sistemadi remunerazione in acconto e saldo a consuntivo anche per il 2005,mentre la Corte d’Appello avrebbe invece respinto il gravame sulla basedi un presupposto del tutto diverso, negando in radice l’esistenza di uncontratto per tale annualità.Tale omesso esame avrebbe inciso in modo determinante sull’esitodel giudizio, escludendo, contro ogni evidenza, il diritto allaremunerazione integrale delle prestazioni effettivamente rese.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt.183 e 116 c.p.c.;− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1362 segg. e 2041 c.c.L’ultimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte d’Appello ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata diingiustificato arricchimento.Deduce il ricorso che la Corte d’appello:− avrebbe erroneamente qualificato tale domanda comedomanda nuova tardiva laddove tale domanda essa costituivaSez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026una domanda conseguente alle eccezioni difensive dellecontroparti di inesistenza del contratto e superamento delbudget e doveva pertanto essere considerata pienamenteammissibile;− avrebbe conseguentemente violato anche gli artt. 1362 segg.e 2041 c.c., da un lato pronunciandosi “ad onta del datoletterale costituito dall’accordo regolante il pagamento delleprestazioni rese per l’anno 2005”, e così anche valutando noncorrettamente le prove ex art. 116 c.p.c.; dall’altro ritenendopreclusa l’applicabilità dell’art. 2041 c.c., istituto, invece,applicabile in virtù sia dell’assenza nell’anno 2005 di un tettodi spesa vincolante per gli ospedali classificati siadell’obbligatorietà delle prestazioni rese nell’ambito dei livelliessenziali assistenziali.2.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 1 èarticolato su due paragrafi:− “B.1) [OSCURATO:PERSONA]”, nel quale si sostieneche unico soggetto legittimato passivamente sarebbe laRegione [OSCURATO:PERSONA], cui, in base alla normativa statale e regionale -in particolare il D.L. n. 324/1993 e DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 602/2004 -competevano direttamente i flussi finanziari e il pagamentodelle prestazioni rese dagli ospedali classificati, mentre leaziende sanitarie avrebbero svolto un ruolo meramentecontabile e ricognitivo, privo di autonomia decisionale.− “B.2) [OSCURATO:PERSONA]”, nel quale si riproponel’eccezione di carenza di legittimazione attiva di UNICREDITl’inopponibilità delle cessioni di credito in quanto le stesse nonsarebbero state mai accettate dalla ASL né dalla Regione, néSez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026sarebbero comunque opponibili alla [OSCURATO:PERSONA] sensi della normativa di contabilità pubblica di cui al R.D. n.2440/1923 ed alla Legge n. 2248/1865.3.

Si deve osservare, a questo punto, che, con ordinanzainterlocutoria Cass. Sez. 1, n. 16184 del 2026 (N.R.G. 5432/2021; N.Sez. 472/2026), questa Corte, decidendo su questione affine a quellatrattata dai primi due motivi del presente ricorso, ha disposto il rinviodella causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza,svolgendo le seguenti osservazioni:“Infatti, in relazione alla questione del tetto di spesa per leprestazioni sanitarie rese ante 2009 da Ospedali privati classificati, siregistrano orientamenti non del tutto allineati.Secondo un indirizzo interpretativo (per tutte: Cass., sez.

I, 3gennaio 2023 n° 56, con menzione di altri precedenti di legittimità edamministrativi) – che equipara in toto i predetti Ospedali a quellipubblici – ai fini dell'operatività dei tetti di spesa, occorrerebbedistinguere tra strutture pubbliche e strutture ad esse equiparate, qualigli ospedali classificati, gli IRCCS et similia e le strutture meramenteaccreditate: solo per queste ultime avrebbe senso parlare diimposizione di un limite alle prestazioni erogabili, mentre per lestrutture che «risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale(Ospedali pubblici, Ospedali classificati, I.R.C.C.S., etc.)» non sarebbeneppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti alraggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato.

Infatti,secondo l'orientamento qui in parola, la struttura ospedaliera nonpotrebbe sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il serviziopubblico a tutti gli utenti, dovendo, dunque, ricondursi il tetto delleprestazioni erogabili al limite strutturale dell'ospedale, sicché anche gliospedali privati classificati avrebbero l'obbligo di rendere le prestazioniSez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026richieste dagli assistiti, nei limiti consentiti dalla loro capacità operativadeterminata dall'assetto strutturale ed organizzativo.Il regime della totale assenza di tetti di spesa per le strutturepubbliche e per quelle private equiparate sarebbe, tuttavia, valido sinoal 2008, dato che a partire dal 1° gennaio 2009 anche per esse sarebbestato introdotto il limite di spesa, come si desumerebbe dall'art. 8-quinquies, comma 2- quater, del d.lgs. 502/1992, nel testo risultantedalla sua riformulazione ad opera dell'art. 79 d.l. 112/2008.Secondo altro orientamento, invece (per tutte: Cass., sez.

III, 12dicembre 2019 n° 32505, revocata da Cass., sez.

III, 25 gennaio 2022n° 3251, ma in parte che qui non interessa), la fissazione in viaamministrativa del tetto di spesa per le prestazioni ante 2009 avrebbecomunque un rilievo, ove intervenuta; e, qualora annullata dal giudiceamministrativo, non determinerebbe ex se l'espansione del diritto allaremunerazione illimitata, ma solo l'obbligo per la PA di riemettere unanuova determinazione autoritativa.Tale orientamento è stato recentemente confermato da Cass., sez.III, 18 ottobre 2024 n° 27010 ed ha trovato conferma anche nellagiurisprudenza, più e meno recente, del Consiglio di Stato (si veda, ades., Cons.

Stato, sez.

II, 28 agosto 2023 n° 8017), con la quale è statoprecisato che anche prima del 2009 tra le strutture private classificatee quelle pubbliche non era predicabile una completa equiparazione, inquanto, pur non essendo applicabile il meccanismo di revisione aconsuntivo della remunerazione, la Regione poteva pur sempreapplicare un tetto di spesa, che, ove recepito negli accordi contrattuali,diventava, di fatto, un limite invalicabile.”4.

Appare, a questo punto, opportuno disporre il rinvio a nuovoruolo anche del presente procedimento, affinché lo stesso sia parimentiSez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026chiamato alla discussione in pubblica udienza unitamente alprocedimento N.R.G. 5432/2021; N. Sez. 472/2026.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore;rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] SantisNumero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6083/2019depositata il 11/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 6083/2019, pubblicata in data 11 ottobre 2019,la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione delle appellateREGIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E, ha respintoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Roma n. 2791/2014, pubblicata in data 5febbraio 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nella veste dicessionaria dei crediti originariamente vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], enteproprietario e gestore dell’Ospedale classificato [OSCURATO:PERSONA] di Nancy, peril pagamento di prestazioni sanitarie rese nell’anno 2005 in favore delServizio sanitario regionale del [OSCURATO:PERSONA] e per attività di somministrazionediretta di farmaci nei confronti dei pazienti assistiti.All’esito del giudizio di primo grado - nel quale si erano costituitesia [OSCURATO:PERSONA] E sia REGIONE [OSCURATO:PERSONA] - ilTribunale di Roma aveva:Sez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026− dichiarato la cessazione della materia del contendererelativamente ai crediti per la somministrazione di farmacinell’anno 2005 avendo la REGIONE [OSCURATO:PERSONA] provveduto alpagamento di due delle tre fatture azionate;− respinto la domanda di pagamento del saldo di € 6.686.769,38portata dalla fattura n. 58/2006 relativa a prestazioniospedaliere;− dichiarato inammissibili le domande subordinate dirisarcimento del danno e di arricchimento senza causaformulate sempre da [OSCURATO:PERSONA];− compensato le spese di lite.3. La Corte d’appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sui seimotivi di appello formulati da [OSCURATO:PERSONA] ha, in primoluogo, esaminato congiuntamente e disatteso il primo e secondomotivo di gravame con i quali si censurava la decisione di prime cure,deducendo che:− l’[OSCURATO:PERSONA], in quanto ospedale classificato, dovevaconsiderarsi equiparato alle strutture pubbliche, conconseguente inapplicabilità dei tetti di spesa regionali alleprestazioni rese fino al 31 dicembre 2008;− il Tribunale aveva erroneamente omesso di esercitare il poteredi disapplicazione della DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 731/2005, con cui erastato fissato il tetto di spesa per il 2005.Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha osservato che:− l’ospedale classificato, pur inserito nel sistema sanitariopubblico ai sensi della L. n. 132/1968, non è equiparabile agliospedali pubblici sotto il profilo dell’autonomia gestionale, delregime giuridico e dei controlli;Sez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026− il modello ordinario di regolazione dei rapporti tra serviziosanitario regionale e strutture classificate è quello degli accordicontrattuali, previsto dalla L. n. 833/1978 e dal D. Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni;− per l’anno 2005 non risultava stipulato alcun accordo tra laRegione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] che disciplinasse laremunerazione a consuntivo delle prestazioni;− non vi era stato alcun riconoscimento, implicito o esplicito,delle prestazioni rese “extra budget”;− in generale la previsione dei tetti di spesa risponde a esigenzedi programmazione e contenimento della spesa sanitaria e nonpuò ritenersi incompatibile con il regime degli ospedaliclassificati;Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello ha evidenziato che− il giudice ordinario può disapplicare un atto amministrativosolo in via incidentale, quando l’atto costituisce un meroantecedente logico della controversia mentre non sussiste lapossibilità che un privato ottenga dal giudice ordinario ladeclaratoria di illegittimità di un atto amministrativo;− nella specie, per contro, sulla base della stessa prospettazionedell’appellante, l’illegittimità della DGR veniva a costituire ilfondamento stesso della pretesa creditoria dell’appellante,fondandosi la causa petendi della domanda dell’appellanteproprio sull’annullamento dell’atto amministrativo;− per pronunciarsi sulla domanda di pagamento, si sarebbe resonecessario l’esame della legittimità dell’atto amministrativo,valutando vizi del medesimo, come tali deducibiliesclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.Sez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026La Corte d’appello ha poi disatteso anche il terzo motivo con il qualesi censurava la decisione di prime cure nella parte in cui la stessa avevadichiarato inammissibili le domande subordinate di risarcimento deldanno e di ingiustificato arricchimento.Al riguardo, la Corte capitolina ha rilevato che dette domandevenivano ad integrare una non consentita mutatio libelli, in quantofondate su petitum e causa petendi del tutto diversi rispettoall’originaria domanda di adempimento, e, dopo aver rammentato chel’art. 183 c.p.c. consente il c.d. ius variandi solo quando le nuovedomande siano conseguenza diretta delle difese del convenuto, haulteriormente escluso che nel caso concreto ricorresse tale ultimaipotesi, in quanto l’appellante era ben consapevole della natura “extrabudget” delle prestazioni fin dall’inizio della controversia e quindi lenuove domande non erano state determinate dalle difese svolte incorso di causa.Alla luce della decisione assunta sui primi tre motivi, la Corted’appello ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di appello, con i qualisi deduceva che: unico soggetto legittimato passivamente era laRegione [OSCURATO:PERSONA], comunque coobbligata in via solidale (quarto motivo);sul credito dovevano essere computati gli interessi moratori ex D. Lgs.n. 231/2002 (quinto motivo); in subordine dovevano esserericonosciuti gli interessi legali, maggior danno e svalutazione monetaria(sesto motivo).4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima dichiara di avere interesse a proporre ricorso inquanto:− con atto di cessione concluso in data 30 luglio 2018 traUnicredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., UnicreditSez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026precedentemente azionato;− con atto di cessione in data 24 gennaio 2019 Modigliani SPESrl ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] il suddetto credito;− con atto di cessione notarile in data 1° febbraio 2019 CREDSECspa ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] il suddetto credito (cfr.doc. sub. F);− con atto di cessione del 6 agosto 2019, [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ceduto il proprio credito a [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] 1.Resiste con controricorso REGIONE [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositatomemorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a cinque motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. “peravere il Giudice di Appello erroneamente ritenuto non esistentel’accordo per la remunerazione delle prestazioni rese dall'ospedale SanCarlo per l’anno 2005, con ciò disattendendo il dato letterale della DGRLazio n. 731/2005 che espressamente qualificava gli ospedaliclassificati come equiparati a quelli pubblici e dell'accordo del 30 luglio2004, tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA], che ribadival'equiparazione del predetto ospedale classificato agli [OSCURATO:PERSONA] altresì il pagamento delle prestazioni rese per l'anno 2005,Sez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026remunerate in acconto e a saldo a consuntivo, senz'altro coincidentecon la produzione effettiva di quell'anno, cosi come stabilito dalConsiglio di Stato con la sentenza 28 giugno 2019, n. 4460, che hasancito, in via definitiva, l'equiparazione tra [OSCURATO:PERSONA] eOspedali Pubblici, fino al 31.12.2008, con esclusione, per Essi, fino aquella data, di qualsivoglia vincolo di spesa, stante l'applicazionedell'art. 79; comma 1-quinques, lett. d) Decreto legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133,solo a decorrere dal 1 gennaio 2009. La decisione si pone dunque qualeerrata interpretazione del contratto interpartes del 30 luglio 2004 edella DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 731/2005”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione “in relazione allalegge 12 febbraio 1968, n. 132, c.d. 'Legge Mariotti', artt. 1, 2, 16, 18D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, art. 129, DPR 128/1969, art. 14, legge17 agosto 1974, n. 386, art.14, legge 23 dicembre 1978, n. 833,D.P.C.M. 18 luglio 1985, artt. 1, 4, 8, 8 bis - 8 octies del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, DM 15 aprile 1994, legge23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6, art. 2, comma 5 lettera b)del DPR 14 gennaio 1997 n. 37, decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 (art. 8), con cui sono stati inseriti gli artt. 8-bis - 8-octies neldecreto legislativo 502/1992, legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 2003 n. 4,art. 21, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito conmodificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 [art. 79, comma 1-quinques, lett. d], con cui sono stati introdotti, nell'art. 8 quinquies deldecreto legislativo 502/1992, i commi 2-quater e 2- quinquies, leggeRegione [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 2010, n. 3.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haescluso la l’equiparazione generale agli ospedali pubblici degli ospedaliSez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026classificati e degli IRCSS – nella specie l’[OSCURATO:PERSONA] di Nancyaveva ottenuto l’equiparazione prevista dall’art. 129 del d.p.r. n.130/1969 ed era stato classificato come Ospedale Generale di zona –conseguentemente ritenendo applicabili i tetti di spesa vincolanti allaremunerazione delle prestazioni sanitarie.Sulla scorta di un’ampia e dettagliata ricostruzione dell’evoluzionenormativa in materia – dalla disciplina degli enti ospedalieriantecedente al SSN, alla L. n. 833/1978, al D. Lgs. n. 502/1992, sinoalla normativa regionale – il ricorso viene ad argomentare che gliospedali classificati, fino all’entrata in vigore delle modifiche introdottedal D.L. n. 112/2008 - operative dal 1° gennaio 2009 – eranopienamente assimilati (“consustanziali”: pag. 35 ricorso) agli ospedalipubblici, con conseguente obbligo di erogare le prestazioni sanitarierichieste ed altrettanto conseguente diritto alla remunerazioneintegrale delle prestazioni rese, senza limiti di tetto di spesa.Deduce, pertanto, che la Corte d’Appello avrebbe erroneamenteanticipato l’efficacia della disciplina introdotta nel 2008, in tal modoapplicando retroattivamente un regime di contenimento della spesache non poteva ritenersi vigente per il 2005.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.Si deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto la Corted’Appello avrebbe affermato apoditticamente l’inesistenza di unaccordo per la remunerazione delle prestazioni rese nel 2005, senzafornire alcuna reale giustificazione della propria decisione.Argomenta il ricorso che la motivazione, sul punto, sarebbemeramente assertiva, in quanto non si confronterebbe né con ilcontenuto letterale dell’accordo del 30 luglio 2004, né con laSez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026documentazione amministrativa regionale (in particolare la DGR Lazion. 731/2005), né con le deduzioni difensive formulate in giudizio.Ne deriverebbe una motivazione solo apparente, inidonea a rendereintelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.1.4. Con il quarto motivo il ricorso, richiamando l’ipotesi di cuiall’art. 360, n. 5, c.p.c., deduce l’omesso esame dell’esistenzadell’accordo contrattuale valido anche per il 2005 e dalla naturameramente preventiva e non vincolante del budget indicato dallaRegione [OSCURATO:PERSONA] per tale anno.Il ricorso argomenta che il Tribunale, pur respingendo la domandadella ricorrente, aveva comunque riconosciuto l’esistenza di un sistemadi remunerazione in acconto e saldo a consuntivo anche per il 2005,mentre la Corte d’Appello avrebbe invece respinto il gravame sulla basedi un presupposto del tutto diverso, negando in radice l’esistenza di uncontratto per tale annualità.Tale omesso esame avrebbe inciso in modo determinante sull’esitodel giudizio, escludendo, contro ogni evidenza, il diritto allaremunerazione integrale delle prestazioni effettivamente rese.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt.183 e 116 c.p.c.;− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1362 segg. e 2041 c.c.L’ultimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte d’Appello ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata diingiustificato arricchimento.Deduce il ricorso che la Corte d’appello:− avrebbe erroneamente qualificato tale domanda comedomanda nuova tardiva laddove tale domanda essa costituivaSez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026una domanda conseguente alle eccezioni difensive dellecontroparti di inesistenza del contratto e superamento delbudget e doveva pertanto essere considerata pienamenteammissibile;− avrebbe conseguentemente violato anche gli artt. 1362 segg.e 2041 c.c., da un lato pronunciandosi “ad onta del datoletterale costituito dall’accordo regolante il pagamento delleprestazioni rese per l’anno 2005”, e così anche valutando noncorrettamente le prove ex art. 116 c.p.c.; dall’altro ritenendopreclusa l’applicabilità dell’art. 2041 c.c., istituto, invece,applicabile in virtù sia dell’assenza nell’anno 2005 di un tettodi spesa vincolante per gli ospedali classificati siadell’obbligatorietà delle prestazioni rese nell’ambito dei livelliessenziali assistenziali.2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 1 èarticolato su due paragrafi:− “B.1) [OSCURATO:PERSONA]”, nel quale si sostieneche unico soggetto legittimato passivamente sarebbe laRegione [OSCURATO:PERSONA], cui, in base alla normativa statale e regionale -in particolare il D.L. n. 324/1993 e DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 602/2004 -competevano direttamente i flussi finanziari e il pagamentodelle prestazioni rese dagli ospedali classificati, mentre leaziende sanitarie avrebbero svolto un ruolo meramentecontabile e ricognitivo, privo di autonomia decisionale.− “B.2) [OSCURATO:PERSONA]”, nel quale si riproponel’eccezione di carenza di legittimazione attiva di UNICREDITl’inopponibilità delle cessioni di credito in quanto le stesse nonsarebbero state mai accettate dalla ASL né dalla Regione, néSez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026sarebbero comunque opponibili alla [OSCURATO:PERSONA] sensi della normativa di contabilità pubblica di cui al R.D. n.2440/1923 ed alla Legge n. 2248/1865.3. Si deve osservare, a questo punto, che, con ordinanzainterlocutoria Cass. Sez. 1, n. 16184 del 2026 (N.R.G. 5432/2021; N.Sez. 472/2026), questa Corte, decidendo su questione affine a quellatrattata dai primi due motivi del presente ricorso, ha disposto il rinviodella causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza,svolgendo le seguenti osservazioni:“Infatti, in relazione alla questione del tetto di spesa per leprestazioni sanitarie rese ante 2009 da Ospedali privati classificati, siregistrano orientamenti non del tutto allineati.Secondo un indirizzo interpretativo (per tutte: Cass., sez. I, 3gennaio 2023 n° 56, con menzione di altri precedenti di legittimità edamministrativi) – che equipara in toto i predetti Ospedali a quellipubblici – ai fini dell'operatività dei tetti di spesa, occorrerebbedistinguere tra strutture pubbliche e strutture ad esse equiparate, qualigli ospedali classificati, gli IRCCS et similia e le strutture meramenteaccreditate: solo per queste ultime avrebbe senso parlare diimposizione di un limite alle prestazioni erogabili, mentre per lestrutture che «risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale(Ospedali pubblici, Ospedali classificati, I.R.C.C.S., etc.)» non sarebbeneppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti alraggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato. Infatti,secondo l'orientamento qui in parola, la struttura ospedaliera nonpotrebbe sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il serviziopubblico a tutti gli utenti, dovendo, dunque, ricondursi il tetto delleprestazioni erogabili al limite strutturale dell'ospedale, sicché anche gliospedali privati classificati avrebbero l'obbligo di rendere le prestazioniSez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026richieste dagli assistiti, nei limiti consentiti dalla loro capacità operativadeterminata dall'assetto strutturale ed organizzativo.Il regime della totale assenza di tetti di spesa per le strutturepubbliche e per quelle private equiparate sarebbe, tuttavia, valido sinoal 2008, dato che a partire dal 1° gennaio 2009 anche per esse sarebbestato introdotto il limite di spesa, come si desumerebbe dall'art. 8-quinquies, comma 2- quater, del d.lgs. 502/1992, nel testo risultantedalla sua riformulazione ad opera dell'art. 79 d.l. 112/2008.Secondo altro orientamento, invece (per tutte: Cass., sez. III, 12dicembre 2019 n° 32505, revocata da Cass., sez. III, 25 gennaio 2022n° 3251, ma in parte che qui non interessa), la fissazione in viaamministrativa del tetto di spesa per le prestazioni ante 2009 avrebbecomunque un rilievo, ove intervenuta; e, qualora annullata dal giudiceamministrativo, non determinerebbe ex se l'espansione del diritto allaremunerazione illimitata, ma solo l'obbligo per la PA di riemettere unanuova determinazione autoritativa.Tale orientamento è stato recentemente confermato da Cass., sez.III, 18 ottobre 2024 n° 27010 ed ha trovato conferma anche nellagiurisprudenza, più e meno recente, del Consiglio di Stato (si veda, ades., Cons. Stato, sez. II, 28 agosto 2023 n° 8017), con la quale è statoprecisato che anche prima del 2009 tra le strutture private classificatee quelle pubbliche non era predicabile una completa equiparazione, inquanto, pur non essendo applicabile il meccanismo di revisione aconsuntivo della remunerazione, la Regione poteva pur sempreapplicare un tetto di spesa, che, ove recepito negli accordi contrattuali,diventava, di fatto, un limite invalicabile.”4. Appare, a questo punto, opportuno disporre il rinvio a nuovoruolo anche del presente procedimento, affinché lo stesso sia parimentiSez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 13106/2020Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 23527/2026Data pubblicazione 19/07/2026chiamato alla discussione in pubblica udienza unitamente alprocedimento N.R.G. 5432/2021; N. Sez. 472/2026. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 13106/2020 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 13
Sentenza Cassazione n. 23527/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris