CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 23085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso da se stesso, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec e [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 774/2021 (pubblicata il 10 settembre 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza-ingiunzione n. 1983/2018, il Comune di Lucca irrogava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sanzione pecuniaria di euro 220,50 per aver lasciato cartoni al di fuori delle colonnine dell’isola ecologica a scomparsa di piazza S. Maria. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 7601/2022 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Proposta opposizione da parte dell’ingiunto, il Giudice di pace di Lucca annullava la citata ordinanza-ingiunzione, compensando per intero le spese giudiziali. 2. Decidendo sul gravame interposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo della compensazione delle spese (ritenendo che avrebbero dovuto essere poste a carico del soccombente Comune di Lucca), il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 774/2021, lo rigettava, ravvisando la legittimità della pronuncia del primo giudice in relazione alla rilevata sussistenza delle condizioni previste dall’art. 92 c.p.c. (correlata all’intervenuto accoglimento dell’opposizione per incompletezza della prova circa la ricorrenza della condotta sanzionata, essendo stata ravvisata l’emergenza di un contesto indiziario che ne faceva emergere solo la possibile consumazione, pur non avendone, oltretutto, escluso con certezza la sua verificazione lo stesso trasgressore). 3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. L’intimato Comune di Lucca non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale di Lucca, con l’impugnata sentenza, ritenuto illegittimamente giustificata la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado sulla base di una debole ed ambigua argomentazione difensiva di esso ricorrente, quale opponente, e sulla scorta di una probabile commissione della violazione (ancorché considerata non provata con certezza con la sentenza del Giudice di pace) posta a fondamento della sanzione amministrativa. 2. Il motivo è fondato. Infatti, nella vicenda processuale in questione, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che – ai fini della valutazio ne della legittimità o meno della disposta compensazione da parte del giudice di primo grado – sarebbe stato necessario fare applicazione della norma di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione temporalmente applicabile ovvero in quella sostituita con l’art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modif., dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77. Pertanto, la compensazione avrebbe dovuto trovare fondamento o nella presenza dell’assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure – per effetto della portata della suddetta sentenza di illegittimità costituzionale – an che nella ipotesi di sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Risulta, perciò, evidente che – come correttamente denunciato dal ricorrente – la valutazione compiuta dal primo giudice per compensare integralmente le spese del giudizio, ricondotta al dichiarato annullamento dell’opposta ordinanza-ingiunzione per insussistenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente (come previsto dall’art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150/2011) non può sussumersi in alcuna delle richiamate ipotesidettate dal vigente citato art. 92, comma 2, c.p.c., ragion per cui il Tribunale di Lucca non avrebbe potuto ritenere - con la sentenza impugnata in questa sede - legittimamente applicata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ricadendosi affatto in un caso riconducibile alla necessità dell’esame di una questione nuova o alla presenza di gravi ed eccezioni ragioni o altre assimilabili (v., per tutte, Cass. n. 1950/2022). 3. In definitiva, il ricorso va accolto; da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata con il derivante rinvio della causa al Tribunale di Lucca, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, il quale provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 luglio 2023. Il Presidente rel. est.