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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 19107/2026

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sa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla confisca;lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] eAlberto Gullino, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 22/02/2024 il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] lapena concordata in relazione ai reati a lui ascritti.

Con lo stesso provvedimento èstata disposta, ai sensi degli artt. 240 e 322ter cod. pen., la confisca dellasomma di euro 23.000 nonché la confisca per equivalente di due immobili delCalafiore fino alla concorrenza del valore di euro 63.900.La Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi del Procuratore della Repubblicae dell'imputato, con sentenza del 17/09/2024 ha annullato la suddetta sentenzalimitatamente alle pene accessorie e alla confisca.

In particolare, per quanto quiinteressa, la Corte riteneva fondato il ricorso del PM col quale si deduceva che ilG.i.p. aveva omesso di ordinare la confisca obbligatoria ex art. 322ter cod. pen.in relazione al reato di corruzione contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo c)dell'imputazione.Decidendo in sede di rinvio, il G.i.p. di Messina ha disposto nei confronti delCalafiore, in relazione al reato di corruzione di cui al capo c) del proc. 2932/18RGNR, la confisca della somma di euro 300.000 e, in caso di impossibilità, laconfisca di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente.2.

Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite i suoi difensori, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 318, 321 e 322ter,comma 2, cod. pen., 627, 628 cod. proc. pen.

Secondo la difesa del ricorrente lasentenza di annullamento, contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] delrinvio, non imponeva affatto la confisca della somma di 300.000 euro ma avevarimesso al giudice di merito il compito di quantificare la somma confiscabile alCalafiore in relazione al reato di cui al capo c).

Il G.i.p. aveva invece mal inteso ilprincipio di diritto contenuto nella sentenza rescindente, ritenendo erroneamenteche la pronuncia rescindente gli imponesse di confiscare anche al [OSCURATO:PERSONA] ilprezzo della corruzione nonostante quest'ultimo avesse avuto nella vicenda ilruolo di corruttore e non di corrotto.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 318, 321 e322ter, comma 2, cod. pen., 627, 628 cod. proc. pen.

La difesa evidenzia che,avendo il G.i.p. disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la confisca dell'intero prezzodel reato corrisposto al [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si poneva in contrastocon i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (cdsentenza Massini), la quale, in caso di concorso di persone nel reato, ha esclusola possibilità di applicare in tema di confisca il cd principio solidaristico.

La difesarileva che nella vicenda giudiziaria originata dai fatti di cui al capo c), neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] era già stata disposta la confisca di 220.000 euro qualeprezzo/profitto della corruzione, somma che era stata quantificata sulla basedelle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che dei 220.000euro dati al corrotto, 200.000 li aveva procurati lui mentre altri 20.000provenivano dal [OSCURATO:PERSONA].

Ciò premesso, secondo il difensore, in forza deiprincipi della sentenza Massini, al [OSCURATO:PERSONA] potevano al più essere confiscati20.000 euro, quale contributo da lui dato al pagamento del prezzo dellacorruzione del [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 318, 321 e 322ter,comma 2, cod. pen., 627, 628 cod. proc. pen.

La difesa rileva che la sentenzaera emessa era una sentenza di patteggiamento e conseguentemente la confisca(avente chiaramente natura sanzionatoria) non poteva essere disposta dal G.i.p.in quanto non contemplata dall'accordo raggiunto dalle parti (anche nelleconclusioni da ultimo rassegnate nell'udienza del giudizio di rinvio del30/10/2025).3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.

Stante la sua natura pregiudiziale, va preliminarmente affrontato il terzomotivo di ricorso, col quale la difesa deduce che il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non aveva ilpotere di disporre la confisca in quanto la stessa non era stata contemplata dalleparti in sede di patteggiamento.Il motivo è inammissibile in quanto esula da quelli che ai sensi dell'art. 628comma 2 cod. proc. pen. possono essere proposti avverso la sentenza delgiudice di rinvio.

La possibilità di disporre la confisca costituiva infatti un puntogià deciso dalla sentenza rescindente che, conseguentemente, non può piùessere riproposto secondo la disposizione sopra richiamata.

Trattasi peraltro dimotivo manifestamente infondato, essendo pacifico in giurisprudenza che laconfisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta,anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., purladdove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la suanatura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condottané alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficioeconomico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredirel'oggetto principale dell'attività criminosa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep.2017, Zaini, Rv. 268829-01).

Diversa è invece l'ipotesi, che tuttaviapacificamente non ricorre nel caso in esame, in cui l'accordo delle parti nelpatteggiamento abbia avuto ad oggetto anche l'applicazione della misura disicurezza patrimoniale (e dunque l'an e il quantum della confisca); ipotesi in cuiil giudice è invece tenuto a recepire integralmente nella sentenza l'accordoovvero a rigettare la richiesta di patteggiamento se non condivide quantostabilito dalle parti in ordine alla confisca (Sez.

U, n. 31368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 – 02).2.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, come si legge a pag. 26 della sentenza, ha ritenuto didover disporre nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] “in relazione al capo c)dell'imputazione del procedimento n. 2932/18 r.g.n.r., relativamente al reato dicui agli artt. 318 e 321 cod. pen., la confisca obbligatoria per l'importo di euro300.000,00 quale prezzo del reato che costituisce l'utilità materiale corrisposta alcorrotto”; tanto ha ritenuto di dover fare “in ossequio al principio di dirittopostulato dalla Suprema Corte” nella sentenza di annullamento, la quale,secondo lui aveva “ritenuto obbligatoria la confisca della somma corrispostadall'imputato a [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di confisca obbligatoria ex art, 322ter cod.pen.” (pag. 26).[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il G.i.p. di Messina non ha correttamenteinterpretato il dictum della sentenza di annullamento.

La Corte di cassazioneaveva infatti accolto il motivo di ricorso proposto dal PM col quale si lamentavache il [OSCURATO:PERSONA] della precedente sentenza di patteggiamento (quella del22/02/2024) aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria in relazione alreato di corruzione di cui al capo c). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha quindi rilevato chenella sentenza impugnata non si ravvisava “motivazione in relazione alprocedimento di quantificazione dell'importo oggetto di confisca … risultandodunque sussistente il vizio evocato dal ricorrente”.

Contrariamente a quantoritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, la sentenza rescindente non gli imponeva affatto diconfiscare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 300.000 euro e tanto meno di confiscarglielaquale prezzo del reato; la sentenza gli demandava unicamente il compito di fareapplicazione dell'art. 322ter cod. pen. anche il relazione al delitto di corruzione dicui al capo c).

Sulla base di un principio di diritto non contenuto nella sentenza diannullamento, il G.i.p. di Messina ha invece disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] laconfisca del prezzo della corruzione quantificato nella somma di 300.000 euroche gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di corruttori, avevano versato aDenis [OSCURATO:PERSONA], quale corrotto.

In tal modo la sentenza impugnata ha violato ildisposto dell'art. 322ter cod. pen. Ed invero quest'ultima disposizione stabilisce:a) al comma 1, che nel caso in cui si procede per i reati di corruzione passivapropria (art. 319 cod. pen.), impropria (art. 318 cod. pen.), in atti giudiziari (art.319ter cod. pen.), va sempre ordinata la confisca (diretta o per equivalente) deibeni che ne costituiscono il prezzo o il profitto; b) al comma 2, che nel caso siproceda per il reato di corruzione attiva (art. 321 cod. pen.) va sempre ordinatala “confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano apersona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dibeni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello didetto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilitàdate o promesse al pubblico ufficiale”.

E' quindi pacifico che, in tema di reati dicorruzione, al corrotto può e deve essere confiscato unicamente il prezzo o ilprofitto del delitto - vale a dire il denaro o le altre utilità percepite qualecompenso per la vendita della funzione (prezzo) ovvero l'ulteriore vantaggiopatrimoniale (diverso e ulteriore rispetto al prezzo) che ha comunque conseguitoper effetto del patto illecito -; al corruttore, invece, può e deve essere confiscatounicamente il profitto da lui conseguito, vale a dire il vantaggio (sub specie diaccrescimento del suo patrimonio o di mancato decremento/risparmio di spesa)che ha ottenuto per effetto della corruzione.

Per quanto specificatamenteriguarda il corruttore, il comma 2 dell'art. 322ter prevede che va disposta neisuoi confronti in via prioritaria la confisca dei beni che costituiscono il profittodella corruzione e che, ove la confisca di tali beni non sia possibile, va ordinataquella di altri beni dell'imputato di valore equivalente; per quest'ultimaevenienza il legislatore aggiunge tuttavia che il valore dei beni da confiscare perequivalente non può essere comunque inferiore a quello del denaro o della altreutilità date o promesse al pubblico ufficiale, quale prezzo della corruzione.Questa disposizione normativa è stata interpretata da questa Corte (Sez. 6, n.9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593 – 01) nel senso che nel delitto dicorruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità delcorruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibilel'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia statoeffettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione ègiustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttorepossa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita; si è altresìprecisato che la "clausola di salvezza" contenuta nella parte finale dell'art. 322ter, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su beni divalore corrispondente al profitto "e, comunque, non inferiore a quello del denaroo delle altre utilità date o promesse" al pubblico agente) ha la sola finalità difacilitare la individuazione del "quantum" da assoggettare a confisca perequivalente laddove l'entità del profitto, effettivamente esistente e conseguitodal corruttore, non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da unasorta di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia affarecorruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca,il profitto, se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa,comunque, essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto (nello stessosenso Sez. 6, n. 13620 del 03/12/2024, dep. 2025, Costantino, Rv. 287923 –01). [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento giurisprudenziale da ultimorichiamato, ma reputa opportuno fare alcune precisazioni in ordine alla nozionedi profitto del reato soprattutto con riferimento ai reati di corruzione.

La nozionedi profitto del reato deve oramai essere definita anche e soprattutto alla lucedella normativa sovranazionale vigente (si veda, tra le altre, la Direttiva2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei benistrumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), la quale, peraltro,contempla prevalentemente la nozione di provento del reato.

Quest'ultimo vienedefinito (vedi art. 2 della direttiva citata) come “ogni vantaggio economicoderivato, direttamente o indirettamente, da reati” che può “consistere inqualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione diproventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile”; dovendo poiintendersi per «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale,mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o undiritto su tale bene.

Il profitto/provento della corruzione, dunque, può consistereanche in un qualunque vantaggio che il corruttore acquisisce per mezzodell'illecito mercimonio della pubblica funzione, purché tale vantaggio sia“economicamente valutabile”.

Il profitto può dunque consistere sia in un bene(materiale o immateriale) sia in una prestazione, ai quali si possa attribuire unvalore monetario o patrimoniale.

Questa attribuzione di un valore patrimoniale, asua volta, può essere oggettiva (quando il valore è attribuito dalla legge o dalleregole di mercato) ma anche soggettiva (quando sono le parti del rapporto chedecidono che quel bene, quel servizio o quella prestazione, per loro ha undeterminato valore).

Tale ultima precisazione assume particolare rilevanza intema di corruzione in quanto spesso ciò che il corruttore si ripromette di ottenerenon è tanto (o solo) un determinato atto del pubblico ufficiale (al quale siricollega per lui un effetto vantaggioso), quanto piuttosto la stessa prestazione ola stessa disponibilità del pubblico ufficiale a mettersi genericamente al serviziodegli interessi del privato.

In tutti questi casi è evidente che l'attività del pubblicoufficiale o la sua generica messa a disposizione costituiscono, di per séconsiderati, un vantaggio patrimoniale per il corruttore che sugli stessi puòcontare anche semplicemente per orientare le sue scelte; un vantaggio che ètuttavia difficile da quantificare in termini economici.

Sono quindi quelli da ultimoindicati i casi in cui soccorre la citata clausola sussidiaria di cui all'art. 322tercomma 2 cod. pen.

In sostanza, il valore patrimoniale della prestazione odell'attività del corrotto è pari quanto meno a quanto il corruttore si è mostratodisposto a pagare per tale attività o tale prestazione.

In altri termini lapatrimonialità del vantaggio è data dal prezzo che la parte è disposta a pagareper ottenerlo e nello stesso tempo il prezzo si pone anche come valore minimo intermini monetari del vantaggio stesso.Tanto premesso, nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, per quanto detto,non ha fatto corretta applicazione dell'art. 322ter cod. pen. in quanto haordinato, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la confisca del prezzo del reato di corruzione(vale a dire l'intera somma erogata al corrotto), nonostante, essendo lui ilcorruttore, gli poteva essere confiscato unicamente il profitto ricavato dalcontestato delitto di cui all'art. 321 cod. pen.

Il G.i.p. non ha poi adempiuto almandato della pronuncia rescindente, la quale, come detto gli aveva demandatoil compito innanzi tutto di procedere alla quantificazione dell'importo daconfiscare in ordine al capo c).

Si impone dunque l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.3.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, seppur nei limiti di seguito indicati.Il G.i.p. ha infatti disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la confisca dell'interoprezzo/profitto del reato (quantificato in euro 300.000) senza tenere conto delprincipio di diritto sancito da questa Corte, secondo il quale in caso di concorso dipersone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deveessere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dalmedesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nelcontraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quotadi arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali(Sez.

U., n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01).

Inapplicazione di tale principio, nel caso in esame, correttamente è stata dispostala confisca dell'intero prezzo della corruzione a carico del corrotto, ai sensi delcomma 1 dell'art. 322ter cod. pen., essendo il [OSCURATO:PERSONA] l'unico percettoredell'utilità.

Per quanto riguarda invece il reato di corruzione attiva i corruttori,almeno secondo il capo d'imputazione, sono due, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sicché non è consentito confiscare ad entrambi l'intero importo, ma accorrestabilire quale parte del profitto della corruzione sia stato percepito da ciascunoe, solo nel caso in cui non sia possibile stabilire di quanto il patrimonio dei dueconcorrenti si sia accresciuto, è possibile utilizzare il criterio della ripartizione inparti uguali.Va tuttavia rilevato che non è in alcun modo condivisibile il criterio diripartizione prospettato dalla difesa.

Il difensore assume infatti che al Calafiorepotrebbero essere confiscati solo i 20.000 euro versati quale quota a suo caricodella “tangente” pagata al [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un argomento non condivisibile inquanto è evidente che tali 20.000 euro, come ammette la stessa difesa, sonosolo la quota del prezzo della corruzione a carico dell'odierno ricorrente e nonanche la quota del vantaggio derivato dall'accordo corruttivo che è andata adincrementare il suo patrimonio (e che deve dunque essere oggetto di confisca).4.

Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata va annullatalimitatamente alla statuizione relativa alla confisca disposta in relazione al capoc) del procedimento n. 2932/18 RGNR, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina (in persona di diverso magistrato). [OSCURATO:PERSONA] giudizio rescissorio si atterrà nella decisione ai principi di seguito indicati:1) dovrà in primo luogo accertare e quantificare, sulla base degli elementi incommissione del reato di cui all'art. 321 cod. pen. di al capo c), e disporre laconfisca in forma diretta dello stesso; in ciò facendo riferimento alla nozione diprofitto sopra delineata e tenendo altresì conto della complessità della vicendaprocessuale e dell'intimo collegamento esistente tra i fatti di cui al capo c) equelli di cui al capo a); occorre infatti considerare che si assume che [OSCURATO:PERSONA] eCalafiore avrebbero “comprato” l'appoggio e/o la prestazione del Verdinifinalizzata ad ottenere la nomina del magistrato [OSCURATO:PERSONA] qualecomponente del Consiglio di Stato (capo c); nomina che, a sua volta, avrebbecostituito parte del prezzo pagato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere,tramite la corruzione dello stesso, una sentenza loro favorevole nella causa dirisarcimento danni innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della RegioneSicilia (in cui [OSCURATO:PERSONA] era giudice relatore) che vedeva contrapposte le loro societàad enti pubblici (capo a);2) nel caso in cui, per qualunque ragione, non fosse possibile, sulla basedegli atti disponibili, quantificare l'esatto ammontare del profitto conseguitodall'imputato per effetto della complessa operazione illecita di cui al punto 1), ilGiudice dovrà fare applicazione della clausola sussidiaria di cui si è detto e quindiquantificare tale profitto in misura pari alle somme o alle utilità date o promesseal [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire i 300.000 euro indicati nell'imputazione o la diversasomma data o promessa risultante in atti);3) una volta quantificato il profitto della corruzione (se del caso anche conl'impiego della già citata clausola sussidiaria di cui all'art. 322ter, comma 2), ilGiudice, in applicazione dei principi di diritto contenuti nella sentenza cd Massini,dovrà accertare quale è la parte di tale profitto che è stata effettivamentepercepita da ciascuno dei soggetti che sono concorsi nel reato di cui al capo c) inqualità di corruttori (vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e confiscare a ciascuno lasola quota ricevuta; nel caso in cui non fosse possibile stabilire il quantum diprofitto ricevuto da ciascuno, si potrà ricorrere al criterio suppletivo dellaripartizione in parti uguali tra ciascun concorrente (cioè nella specie tra ciascunodei due corruttori).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del profitto delreato di cui al capo c), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Gip delTribunale di Messina.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla confisca;lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] eAlberto Gullino, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 22/02/2024 il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] lapena concordata in relazione ai reati a lui ascritti. Con lo stesso provvedimento èstata disposta, ai sensi degli artt. 240 e 322ter cod. pen., la confisca dellasomma di euro 23.000 nonché la confisca per equivalente di due immobili delCalafiore fino alla concorrenza del valore di euro 63.900.La Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi del Procuratore della Repubblicae dell'imputato, con sentenza del 17/09/2024 ha annullato la suddetta sentenzalimitatamente alle pene accessorie e alla confisca. In particolare, per quanto quiinteressa, la Corte riteneva fondato il ricorso del PM col quale si deduceva che ilG.i.p. aveva omesso di ordinare la confisca obbligatoria ex art. 322ter cod. pen.in relazione al reato di corruzione contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo c)dell'imputazione.Decidendo in sede di rinvio, il G.i.p. di Messina ha disposto nei confronti delCalafiore, in relazione al reato di corruzione di cui al capo c) del proc. 2932/18RGNR, la confisca della somma di euro 300.000 e, in caso di impossibilità, laconfisca di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente.2. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite i suoi difensori, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 318, 321 e 322ter,comma 2, cod. pen., 627, 628 cod. proc. pen. Secondo la difesa del ricorrente lasentenza di annullamento, contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] delrinvio, non imponeva affatto la confisca della somma di 300.000 euro ma avevarimesso al giudice di merito il compito di quantificare la somma confiscabile alCalafiore in relazione al reato di cui al capo c). Il G.i.p. aveva invece mal inteso ilprincipio di diritto contenuto nella sentenza rescindente, ritenendo erroneamenteche la pronuncia rescindente gli imponesse di confiscare anche al [OSCURATO:PERSONA] ilprezzo della corruzione nonostante quest'ultimo avesse avuto nella vicenda ilruolo di corruttore e non di corrotto.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 318, 321 e322ter, comma 2, cod. pen., 627, 628 cod. proc. pen. La difesa evidenzia che,avendo il G.i.p. disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la confisca dell'intero prezzodel reato corrisposto al [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si poneva in contrastocon i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (cdsentenza Massini), la quale, in caso di concorso di persone nel reato, ha esclusola possibilità di applicare in tema di confisca il cd principio solidaristico. La difesarileva che nella vicenda giudiziaria originata dai fatti di cui al capo c), neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] era già stata disposta la confisca di 220.000 euro qualeprezzo/profitto della corruzione, somma che era stata quantificata sulla basedelle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che dei 220.000euro dati al corrotto, 200.000 li aveva procurati lui mentre altri 20.000provenivano dal [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, secondo il difensore, in forza deiprincipi della sentenza Massini, al [OSCURATO:PERSONA] potevano al più essere confiscati20.000 euro, quale contributo da lui dato al pagamento del prezzo dellacorruzione del [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 318, 321 e 322ter,comma 2, cod. pen., 627, 628 cod. proc. pen. La difesa rileva che la sentenzaera emessa era una sentenza di patteggiamento e conseguentemente la confisca(avente chiaramente natura sanzionatoria) non poteva essere disposta dal G.i.p.in quanto non contemplata dall'accordo raggiunto dalle parti (anche nelleconclusioni da ultimo rassegnate nell'udienza del giudizio di rinvio del30/10/2025).3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1. Stante la sua natura pregiudiziale, va preliminarmente affrontato il terzomotivo di ricorso, col quale la difesa deduce che il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non aveva ilpotere di disporre la confisca in quanto la stessa non era stata contemplata dalleparti in sede di patteggiamento.Il motivo è inammissibile in quanto esula da quelli che ai sensi dell'art. 628comma 2 cod. proc. pen. possono essere proposti avverso la sentenza delgiudice di rinvio. La possibilità di disporre la confisca costituiva infatti un puntogià deciso dalla sentenza rescindente che, conseguentemente, non può piùessere riproposto secondo la disposizione sopra richiamata. Trattasi peraltro dimotivo manifestamente infondato, essendo pacifico in giurisprudenza che laconfisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta,anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., purladdove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la suanatura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condottané alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficioeconomico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredirel'oggetto principale dell'attività criminosa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep.2017, Zaini, Rv. 268829-01). Diversa è invece l'ipotesi, che tuttaviapacificamente non ricorre nel caso in esame, in cui l'accordo delle parti nelpatteggiamento abbia avuto ad oggetto anche l'applicazione della misura disicurezza patrimoniale (e dunque l'an e il quantum della confisca); ipotesi in cuiil giudice è invece tenuto a recepire integralmente nella sentenza l'accordoovvero a rigettare la richiesta di patteggiamento se non condivide quantostabilito dalle parti in ordine alla confisca (Sez. U, n. 31368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 – 02).2. Il primo motivo di ricorso è invece fondato.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, come si legge a pag. 26 della sentenza, ha ritenuto didover disporre nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] “in relazione al capo c)dell'imputazione del procedimento n. 2932/18 r.g.n.r., relativamente al reato dicui agli artt. 318 e 321 cod. pen., la confisca obbligatoria per l'importo di euro300.000,00 quale prezzo del reato che costituisce l'utilità materiale corrisposta alcorrotto”; tanto ha ritenuto di dover fare “in ossequio al principio di dirittopostulato dalla Suprema Corte” nella sentenza di annullamento, la quale,secondo lui aveva “ritenuto obbligatoria la confisca della somma corrispostadall'imputato a [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di confisca obbligatoria ex art, 322ter cod.pen.” (pag. 26).[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il G.i.p. di Messina non ha correttamenteinterpretato il dictum della sentenza di annullamento. La Corte di cassazioneaveva infatti accolto il motivo di ricorso proposto dal PM col quale si lamentavache il [OSCURATO:PERSONA] della precedente sentenza di patteggiamento (quella del22/02/2024) aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria in relazione alreato di corruzione di cui al capo c). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha quindi rilevato chenella sentenza impugnata non si ravvisava “motivazione in relazione alprocedimento di quantificazione dell'importo oggetto di confisca … risultandodunque sussistente il vizio evocato dal ricorrente”. Contrariamente a quantoritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, la sentenza rescindente non gli imponeva affatto diconfiscare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 300.000 euro e tanto meno di confiscarglielaquale prezzo del reato; la sentenza gli demandava unicamente il compito di fareapplicazione dell'art. 322ter cod. pen. anche il relazione al delitto di corruzione dicui al capo c). Sulla base di un principio di diritto non contenuto nella sentenza diannullamento, il G.i.p. di Messina ha invece disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] laconfisca del prezzo della corruzione quantificato nella somma di 300.000 euroche gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di corruttori, avevano versato aDenis [OSCURATO:PERSONA], quale corrotto. In tal modo la sentenza impugnata ha violato ildisposto dell'art. 322ter cod. pen. Ed invero quest'ultima disposizione stabilisce:a) al comma 1, che nel caso in cui si procede per i reati di corruzione passivapropria (art. 319 cod. pen.), impropria (art. 318 cod. pen.), in atti giudiziari (art.319ter cod. pen.), va sempre ordinata la confisca (diretta o per equivalente) deibeni che ne costituiscono il prezzo o il profitto; b) al comma 2, che nel caso siproceda per il reato di corruzione attiva (art. 321 cod. pen.) va sempre ordinatala “confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano apersona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dibeni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello didetto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilitàdate o promesse al pubblico ufficiale”. E' quindi pacifico che, in tema di reati dicorruzione, al corrotto può e deve essere confiscato unicamente il prezzo o ilprofitto del delitto - vale a dire il denaro o le altre utilità percepite qualecompenso per la vendita della funzione (prezzo) ovvero l'ulteriore vantaggiopatrimoniale (diverso e ulteriore rispetto al prezzo) che ha comunque conseguitoper effetto del patto illecito -; al corruttore, invece, può e deve essere confiscatounicamente il profitto da lui conseguito, vale a dire il vantaggio (sub specie diaccrescimento del suo patrimonio o di mancato decremento/risparmio di spesa)che ha ottenuto per effetto della corruzione. Per quanto specificatamenteriguarda il corruttore, il comma 2 dell'art. 322ter prevede che va disposta neisuoi confronti in via prioritaria la confisca dei beni che costituiscono il profittodella corruzione e che, ove la confisca di tali beni non sia possibile, va ordinataquella di altri beni dell'imputato di valore equivalente; per quest'ultimaevenienza il legislatore aggiunge tuttavia che il valore dei beni da confiscare perequivalente non può essere comunque inferiore a quello del denaro o della altreutilità date o promesse al pubblico ufficiale, quale prezzo della corruzione.Questa disposizione normativa è stata interpretata da questa Corte (Sez. 6, n.9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593 – 01) nel senso che nel delitto dicorruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità delcorruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibilel'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia statoeffettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione ègiustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttorepossa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita; si è altresìprecisato che la "clausola di salvezza" contenuta nella parte finale dell'art. 322ter, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su beni divalore corrispondente al profitto "e, comunque, non inferiore a quello del denaroo delle altre utilità date o promesse" al pubblico agente) ha la sola finalità difacilitare la individuazione del "quantum" da assoggettare a confisca perequivalente laddove l'entità del profitto, effettivamente esistente e conseguitodal corruttore, non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da unasorta di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia affarecorruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca,il profitto, se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa,comunque, essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto (nello stessosenso Sez. 6, n. 13620 del 03/12/2024, dep. 2025, Costantino, Rv. 287923 –01). [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento giurisprudenziale da ultimorichiamato, ma reputa opportuno fare alcune precisazioni in ordine alla nozionedi profitto del reato soprattutto con riferimento ai reati di corruzione. La nozionedi profitto del reato deve oramai essere definita anche e soprattutto alla lucedella normativa sovranazionale vigente (si veda, tra le altre, la Direttiva2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei benistrumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), la quale, peraltro,contempla prevalentemente la nozione di provento del reato. Quest'ultimo vienedefinito (vedi art. 2 della direttiva citata) come “ogni vantaggio economicoderivato, direttamente o indirettamente, da reati” che può “consistere inqualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione diproventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile”; dovendo poiintendersi per «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale,mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o undiritto su tale bene. Il profitto/provento della corruzione, dunque, può consistereanche in un qualunque vantaggio che il corruttore acquisisce per mezzodell'illecito mercimonio della pubblica funzione, purché tale vantaggio sia“economicamente valutabile”. Il profitto può dunque consistere sia in un bene(materiale o immateriale) sia in una prestazione, ai quali si possa attribuire unvalore monetario o patrimoniale. Questa attribuzione di un valore patrimoniale, asua volta, può essere oggettiva (quando il valore è attribuito dalla legge o dalleregole di mercato) ma anche soggettiva (quando sono le parti del rapporto chedecidono che quel bene, quel servizio o quella prestazione, per loro ha undeterminato valore). Tale ultima precisazione assume particolare rilevanza intema di corruzione in quanto spesso ciò che il corruttore si ripromette di ottenerenon è tanto (o solo) un determinato atto del pubblico ufficiale (al quale siricollega per lui un effetto vantaggioso), quanto piuttosto la stessa prestazione ola stessa disponibilità del pubblico ufficiale a mettersi genericamente al serviziodegli interessi del privato. In tutti questi casi è evidente che l'attività del pubblicoufficiale o la sua generica messa a disposizione costituiscono, di per séconsiderati, un vantaggio patrimoniale per il corruttore che sugli stessi puòcontare anche semplicemente per orientare le sue scelte; un vantaggio che ètuttavia difficile da quantificare in termini economici. Sono quindi quelli da ultimoindicati i casi in cui soccorre la citata clausola sussidiaria di cui all'art. 322tercomma 2 cod. pen. In sostanza, il valore patrimoniale della prestazione odell'attività del corrotto è pari quanto meno a quanto il corruttore si è mostratodisposto a pagare per tale attività o tale prestazione. In altri termini lapatrimonialità del vantaggio è data dal prezzo che la parte è disposta a pagareper ottenerlo e nello stesso tempo il prezzo si pone anche come valore minimo intermini monetari del vantaggio stesso.Tanto premesso, nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, per quanto detto,non ha fatto corretta applicazione dell'art. 322ter cod. pen. in quanto haordinato, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la confisca del prezzo del reato di corruzione(vale a dire l'intera somma erogata al corrotto), nonostante, essendo lui ilcorruttore, gli poteva essere confiscato unicamente il profitto ricavato dalcontestato delitto di cui all'art. 321 cod. pen. Il G.i.p. non ha poi adempiuto almandato della pronuncia rescindente, la quale, come detto gli aveva demandatoil compito innanzi tutto di procedere alla quantificazione dell'importo daconfiscare in ordine al capo c). Si impone dunque l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, seppur nei limiti di seguito indicati.Il G.i.p. ha infatti disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la confisca dell'interoprezzo/profitto del reato (quantificato in euro 300.000) senza tenere conto delprincipio di diritto sancito da questa Corte, secondo il quale in caso di concorso dipersone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deveessere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dalmedesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nelcontraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quotadi arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali(Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01). Inapplicazione di tale principio, nel caso in esame, correttamente è stata dispostala confisca dell'intero prezzo della corruzione a carico del corrotto, ai sensi delcomma 1 dell'art. 322ter cod. pen., essendo il [OSCURATO:PERSONA] l'unico percettoredell'utilità. Per quanto riguarda invece il reato di corruzione attiva i corruttori,almeno secondo il capo d'imputazione, sono due, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sicché non è consentito confiscare ad entrambi l'intero importo, ma accorrestabilire quale parte del profitto della corruzione sia stato percepito da ciascunoe, solo nel caso in cui non sia possibile stabilire di quanto il patrimonio dei dueconcorrenti si sia accresciuto, è possibile utilizzare il criterio della ripartizione inparti uguali.Va tuttavia rilevato che non è in alcun modo condivisibile il criterio diripartizione prospettato dalla difesa. Il difensore assume infatti che al Calafiorepotrebbero essere confiscati solo i 20.000 euro versati quale quota a suo caricodella “tangente” pagata al [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un argomento non condivisibile inquanto è evidente che tali 20.000 euro, come ammette la stessa difesa, sonosolo la quota del prezzo della corruzione a carico dell'odierno ricorrente e nonanche la quota del vantaggio derivato dall'accordo corruttivo che è andata adincrementare il suo patrimonio (e che deve dunque essere oggetto di confisca).4. Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata va annullatalimitatamente alla statuizione relativa alla confisca disposta in relazione al capoc) del procedimento n. 2932/18 RGNR, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina (in persona di diverso magistrato). [OSCURATO:PERSONA] giudizio rescissorio si atterrà nella decisione ai principi di seguito indicati:1) dovrà in primo luogo accertare e quantificare, sulla base degli elementi incommissione del reato di cui all'art. 321 cod. pen. di al capo c), e disporre laconfisca in forma diretta dello stesso; in ciò facendo riferimento alla nozione diprofitto sopra delineata e tenendo altresì conto della complessità della vicendaprocessuale e dell'intimo collegamento esistente tra i fatti di cui al capo c) equelli di cui al capo a); occorre infatti considerare che si assume che [OSCURATO:PERSONA] eCalafiore avrebbero “comprato” l'appoggio e/o la prestazione del Verdinifinalizzata ad ottenere la nomina del magistrato [OSCURATO:PERSONA] qualecomponente del Consiglio di Stato (capo c); nomina che, a sua volta, avrebbecostituito parte del prezzo pagato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere,tramite la corruzione dello stesso, una sentenza loro favorevole nella causa dirisarcimento danni innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della RegioneSicilia (in cui [OSCURATO:PERSONA] era giudice relatore) che vedeva contrapposte le loro societàad enti pubblici (capo a);2) nel caso in cui, per qualunque ragione, non fosse possibile, sulla basedegli atti disponibili, quantificare l'esatto ammontare del profitto conseguitodall'imputato per effetto della complessa operazione illecita di cui al punto 1), ilGiudice dovrà fare applicazione della clausola sussidiaria di cui si è detto e quindiquantificare tale profitto in misura pari alle somme o alle utilità date o promesseal [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire i 300.000 euro indicati nell'imputazione o la diversasomma data o promessa risultante in atti);3) una volta quantificato il profitto della corruzione (se del caso anche conl'impiego della già citata clausola sussidiaria di cui all'art. 322ter, comma 2), ilGiudice, in applicazione dei principi di diritto contenuti nella sentenza cd Massini,dovrà accertare quale è la parte di tale profitto che è stata effettivamentepercepita da ciascuno dei soggetti che sono concorsi nel reato di cui al capo c) inqualità di corruttori (vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e confiscare a ciascuno lasola quota ricevuta; nel caso in cui non fosse possibile stabilire il quantum diprofitto ricevuto da ciascuno, si potrà ricorrere al criterio suppletivo dellaripartizione in parti uguali tra ciascun concorrente (cioè nella specie tra ciascunodei due corruttori). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del profitto delreato di cui al capo c), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Gip delTribunale di Messina.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19107/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris