CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. DanielePompili, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,Pag. 1 di 6Numero registro generale 11405/2024Numero sezionale 4572/2025Numero di raccolta generale 12278/2026Data pubblicazione 01/05/2026- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 607/2024 del Tribunale di Modenapubblicata il 19.3.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza del 5.12.2022 il Giudice di Pace di Modena rigettava ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. eNeos s.p.a., rispettivamente, tour operator e vettore aereo, al fine diessere risarcito per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamentesubiti durante il volo di rientro in Italia da una vacanza trascorsa inMadagascar.L’attore aveva dedotto di aver acquistato un pacchetto turisticoorganizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. per una vacanza in Madagascar dal1°.1.2020 al 9.1.2020, comprensivo di viaggio A/R [OSCURATO:PERSONA]/NosyBe con il vettore [OSCURATO:SOCIETA]., e di aver subito disagi in occasione del volodi ritorno N. 0337, del 9.1.2020, a seguito dell’atterraggio di emergenzapresso l’aeroporto di Karthoum (Sudan). L’atterraggio, resosi necessario acausa dell’improvvisa fuoriuscita di fumo nella cabina di pilotaggio duranteil volo, aveva comportato l’arrivo a destinazione con diciassette ore diritardo del viaggiatore, che lamentava la mancata adeguata assistenza.2. Il Tribunale di Modena con sentenza pubblicata il 19.3.2024 rigettaval’appello proposto dal Folesani, ponendo a suo carico le spese del grado infavore degli appellati.Il Tribunale escludeva qualsiasi profilo di responsabilità a carico diVeratour s.p.a. e del vettore aereo, avendo quest’ultimo documentato laregolare manutenzione del mezzo e il superamento dei controlli per ildecollo, da ciò inferendo che l’evento si era verificato a causa di forzamaggiore. [OSCURATO:SOCIETA]., inoltre, aveva provato di aver provveduto ariprogrammare il volo di rientro da Karthoum a [OSCURATO:PERSONA], nonché aPag. 2 di 6Numero registro generale 11405/2024Numero sezionale 4572/2025Numero di raccolta generale 12278/2026Data pubblicazione 01/05/2026fornire l’assistenza necessaria ai passeggeri. Il Tribunale, inoltre,escludeva la risarcibilità del danno da «danno da vacanza rovinata», nonconstando il superamento del doppio filtro della gravità della lesione edella serietà del pregiudizio.3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e Neoss.p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3, conriferimento al principio fondamentale che caratterizza la responsabilità delvettore aereo per guasto tecnico in violazione delle sentenze della Corte diGiustizia europea, sez. IV, 22 dicembre 2008, C-549/07 - sentenza 17settembre 2015, causa C-247/14”.Il ricorrente si duole non essersi considerato dal Tribunale chenell’interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento CE 261/2004, resadalla Corte di Giustizia UE, un problema tecnico insorto a bordo di unaeromobile non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», salvoche esso non derivi da eventi che per loro natura siano estranei al normaleesercizio dell’attività del vettore e sfuggano al suo controllo.2. Con il secondo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. sotto ilprofilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al principiodella responsabilità in capo alla compagnia aerea ed all’obbligo dimanutenzione, rispetto al momento dell’accertamento del guasto tecnicoincidente sulla sicurezza ed aeronavigabilità del velivolo”.Lamenta il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha desunto chel’avaria fosse dipesa da un evento di forza maggiore sul rilievo del rilascioPag. 3 di 6Numero registro generale 11405/2024Numero sezionale 4572/2025Numero di raccolta generale 12278/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell’autorizzazione al volo a seguito dei controlli di sicurezza, mentre ilvettore sarebbe stato tenuto a provare l’esistenza di una causa esternanon rientrante nel normale esercizio dell’attività. Il ragionamento fatto dalTribunale, pertanto, contrasta con la ratio legata alla sicurezza dei voli econ la responsabilità presunta del vettore aereo.3. Con il terzo motivo denunzia “violazione degli articoli 132, n. 4,c.p.c., e 118, disposizioni attuative c.p.c., in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente incapace di chiarire l’iterlogico giuridico seguito dal giudice nella sentenza impugnata”.Il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione resadal Tribunale, il quale ha richiamato la decisione del Giudice di Pace, maha omesso di esplicitare l’iter logico seguito per pervenire alla presunzioneche l’avaria fosse di dipesa da un evento «imprevedibile e inevitabile».4 I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.L’impugnata sentenza è fondata su due rationes decidendi.Il giudice dell’appello ha rigettato il gravame sul rilievo chel’atterraggio di emergenza era dipeso da un evento imprevedibile einevitabile non imputabile sia all’organizzatore del viaggio, sia al vettoreaereo.Il Tribunale è pervenuto a tale affermazione sulla base di unapresunzione radicata sul rilascio dell’autorizzazione a seguito delsuperamento dei controlli preventivi. Il vettore, inoltre, aveva prodottodocumentazione attestante sia la regolare e corretta manutenzionedell’aeromobile, sia la tempestiva denuncia all’ENAC dell’evento e la suaregistrazione quale incidente di emergenza “[OSCURATO:PERSONA]”, ossia situazioneurgente non integrante un pericolo immediato per la vita di nessuno o perla nave/aeromobile.Il Tribunale, ancora, ha osservato, quanto al lamentato disagio,come l'originaria obbligazione di risultato assunta dal tour operator fosserisultata oggettivamente impossibile per causa non imputabile, e che laPag. 4 di 6Numero registro generale 11405/2024Numero sezionale 4572/2025Numero di raccolta generale 12278/2026Data pubblicazione 01/05/2026riprogrammazione del volo e la necessaria assistenza dei viaggiatorifossero state adeguatamente fornite dal vettore aereo, ai sensi dell’art. 9del regolamento CE n. 261/2004, tenuto conto dell'eccezionalità e dellespecificità del caso concreto (crescente odore di bruciato nella cabina dipilotaggio non accompagnato da fumo). Del pari, anche i restanti dannireclamati erano conseguenti all’evento di forza maggiore e non imputabilicausalmente ai convenuti.A questa prima ratio il Tribunale ne ha aggiunta una seconda, làdove ha affermato che anche il «danno da vacanza rovinata», “nel cuiambito rientra il danno da ritardo e/o cancellazione del volo aereo”,soggiace al doppio filtro della gravità della lesione e della serietà delpregiudizio nel rispetto del principio di solidarietà ex art. 2 Cost., sì chenon ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento,ma solo quello che superi una soglia minima di tolleranza. Tale soglia,secondo il Tribunale, non era stata varcata per l’assenza sia diripercussioni sulla vacanza effettivamente goduta, sia di qualsiasicircostanza rilevante, da cui desumere la compromissione della finalitàturistica alla stregua dei principi di correttezza e buona fede.Deve essere ribadito il consolidato principio di diritto secondo cuiqualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere ladecisione, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cuisi fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idoneacensura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v., Cass., Sez. Un., 8 agosto 2005, n. 16602, e,conformemente, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., sez. III,29 maggio 2015, n. 11169; Cass., sez. III, 27 dicembre 2016, n. 27015;Cass., sez. I, 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n.13880; Cass., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17182).Pag. 5 di 6Numero registro generale 11405/2024Numero sezionale 4572/2025Numero di raccolta generale 12278/2026Data pubblicazione 01/05/2026Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Cortesovente affermato (v., Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass.,sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., sez. I, 18 settembre 2006, n.20118; Cass., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez. Un.,16602/2005, cit.), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordinealla ratio decidendi non censurata (v. Cass. 13880/2020, cit.; Cass., sez.III, 13 ottobre 2017, n. 24076; Cass. 27015/2015, cit.; Cass., sez. III, 22settembre 2011, n. 19254, Cass., sez. I, 11 gennaio 2007, n. 1658;Cass., sez. III, 13 luglio 2005, n. 14740).5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa tra le parti lespese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 6 di 6