CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17360-2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] LUCIANOper procura in calce al ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R . L. , rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N . 79 /20 20 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 28 / 2 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 26/11/2025; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del 13/5/2009, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Sassari, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., la revoca del contratto, stipulato il 15/5/2008 tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cedente) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria) , poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto la cessione del contratto di leasing n. 12/120682 (intercorrente tra la [OSCURATO:SOCIETA]., quale concedente, e la società poi fallita, quale utilizzatrice), per il prezzo di €. 1.550.000,00,oltre IVA, assumendo che si trattava di atto a titolo oneroso compiuto nell ’ anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della cedente e che il bene ceduto dalla società fallita superava di oltre un quarto il prezzo percepito. 1.2. La [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha chiesto il rigetto della domanda del Fallimento ed, in ipotesi di accoglimento della stessa, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione delle somme pagate a titolo di canoni fino alla pronuncia della sentenza. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto il rigetto della domanda. 1.4. Il tribunale di Sassari, con sentenza del 5/1/2018, ha: - innanzitutto, accolto la domanda di revoca proposta dal Fallimento ed ha, pertanto, dichiarato l’inefficacia, nei confronti dello stesso, dell’atto di cessione del contratto di leasing; - in secondo luogo, accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla società cessionaria e, quindi, condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione, in favore d i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle somme ricevute a titolo di canoni a partire dalla domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza. Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, tra l ’ altro, di non aver avuto alcun ruolo attivo nell’operazione contestata e , in ogni caso, l’insussistenza dei presupposti della domanda di revoca proposta dal Fallimento. 1.6. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha resistito all’appello chiedendone il rigetto. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal suo canto, ha eccepito che la sentenza appellata, nella parte in cui il tribunale aveva accolto la sua domanda riconvenzionale e condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a restituire i canoni di leasing corrisposti a seguito della cessione del relativo contratto, era passata in giudicato. 1.8. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il gravame. 1.9. La corte, in particolare, ha ritenuto che: ( a) il tribunale aveva correttamente escluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse fornito in giudizio la prova della propria inscientia decoctionis; -la [OSCURATO:SOCIETA], infatti, pur avendone l’onere, non aveva fornito in giudizio la prova di circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa; -del resto, non era emer sa dagli atti del giudizio “la prova dell’ignoranza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] dello stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA]”, essendo, piuttosto, risultato che la stessa, in ragione della morosità dell’utilizzatrice nei suoi confronti per €. 123.172,00, era a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava quest’ultima;(b) il contratto impugnato, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, era riconducibile alla norma prevista dall ’ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall.: - la società utilizzatrice , poi fallit a, aveva, infatti, ced uto la titolarità di un contratto di leasing Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 avente per oggetto il godimento di un determinato bene, ricevendo quale controprestazione della cessione un prezzo; -“il valore economico della prestazione cui si è impegnata la società poi fallita nei confronti della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA].” doveva essere determinato avendo riguardo “alle reciproche prestazioni delle parti oggetto del contratto di cessione ed alle reciproche utilità conseguenti e quindi, da un lato, al prezzo di cessione pagato dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, all’effettivo valore economico del bene ceduto dalla fallita al netto dei canoni ancora dovuti e del prezzo di riscatto”; -il tribunale, al fine di determinare il “valore da attribuire al bene oggetto del contratto di leasing”, aveva correttamente utilizzato “il verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate”, depositato dal Fallimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di documento pacificamente e incontestatamente “successivo alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., intervenuta con la terza memoria il 19.4.2010”, e, comunque, utilizzato esclusivamente quale “argomento di prova”;- il tribunale, “ a fronte di una stima del CTU che valutava in euro 3.138.708 il valore del capannone”, aveva correttamente condivisoi rilievi critici mossi alla stima del consulente tecnico d’ufficio da parte del consulente del Fallimento, “ tenuto altresì conto della stima effettuata dall’Agenzia delle entrate nel verbale di accertamento citato (la quale attribuiva al bene un valore di euro 4.632.000)”, eaveva, di conseguenza, ritenuto che, sulla base dei valori di stima attribuiti al capannone dal consulente del Fallimento e dall’Agenzia delle entrate, la prestazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] aveva superato di oltre un quarto ciò che le era stato dato e che l’atto impugnato doveva essere, pertanto, revocato a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall.; (c ) parimenti infondate, poi, erano le censure con le quali Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 l’appellante aveva contestato la sentenza impugnata per non avere considerato che il Fallimento non aveva subito alcun danno dalla cessione del contratto di leasing impugnato , in quanto il bene non poteva comunque rientrare nell’attivo fallimentare, essendo di proprietà della concedente; - tale doglianza, infatti, “non coglie nel segno perché la titolarità del bene oggetto del leasing non incide sulla possibilità di esperire l’azione revocatoria della cessione del contratto, che pacificamente costituisce un atto a titolo oneroso” ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 1, cit.; - in ogni caso, una volta accertata la sperequazione di cui all’art. 67 cit. in ordine al reciproco valore delle prestazioni assunte, il danno era presunto in ragione del solo fatto dell’insolvenza, spettando alla [OSCURATO:SOCIETA] di provare il contrario; (d) risulta va , infine, infondata la censura dell’appellante alla condanna pronunciata nei suoi confronti al rimborso delle spese del giudizio, pur non avendo avuto un ruolo attivo nella vicenda negoziale, sul rilievo, tra l’altro, che la stessa “aveva comunque aderito” alla stipulazione del contratto di cessione revocato. 1.10. La corte d’appello ha, quindi, rigettato l’appello ed ha, quindi, confermato la sentenza del tribunale. 1.11. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notifica to il 24/6/2020, ha chiesto, per dieci motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello, documentandone la notifica, come da relazione in atti, in data3/3/2020. 1.12. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha nno resistito con controricorsi. 1.13. La ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 Il ricorso è tempestivo. La decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 325, comma 2°, c.p.c., risulta, infatti,sospesa tra il 9/3/2020 e l ’ 11/5/2020 ( artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. con l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. con l. n. 40/2020). 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente , lamentando la violazione degli artt. 2967 e 2722 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 67 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la revoca dell’atto impugnato sul rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA], a fronte della morosità dell’utilizzatrice cedente nei suoi confronti per la somma di €. 123.172,00,era a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava quest’ultima, non ave ndo fornito in giudizio la prova dell’ignoranza in capo alla stessadello stato di insolvenza in cui versava la [OSCURATO:PERSONA] al momento dell ’ atto impugnato , omettendo, tuttavia, di considerare che: -il contratto impugnato dal Fallimento aveva per oggetto la cessione , stipulata tra l’utilizzatrice quale cedente e la [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,quale cessionaria, delcontratto di leasing intercorrente tra la concedente [OSCURATO:SOCIETA] e l a società utilizzatrice poi fallita; - l ’ inscientia decoctionis da parte della [OSCURATO:SOCIETA] , contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, era , pertanto, irrilevante,essendo, del resto, pacifico che la stessa , quale contraente ceduta,non aveva svolto alcun ruolo attivo nel contratto di cessione. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione solo apparente, haconfermato la revoca dell’atto impugnato sul Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 mero rilievo che, ai fini della sproporzione prevista dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., occorrevaavere riguardo alle reciproche prestazioni delle parti oggetto del contratto di cessione ed alle reciproche utilità conseguenti e quindi, da un lato, al prezzo di cessione pagato dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, all’effettivo valore economico del bene ceduto dalla fallita al netto dei canoni ancora dovuti e del prezzo di riscatto, senza, per contro, spiegare le ragioniper cui, dopo avere correttamente affermato che la fallita aveva ceduto un contratto di leasing che le consentiva solo il godimento di un bene immobile, aveva , poi, ritenuto che il valore della prestazione da essa effettuata dovesse ancorarsi al valore dell’immobile oggetto del contratto di leasing, come se fosse stato ceduto l’immobile e non il diritto al suo godimento, laddove, in realtà, la [OSCURATO:SOCIETA]., con il subentro, noneradiventata proprietaria dell’immobile ma solo titolare del contratto di leasinge degli obblighi da esso nascenti. 3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2°, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione apparente e contraddittoria, ha confermato la revoca dell’atto impugnato sul mero rilievo che, ai fini della sproporzione prevista dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., occorreva aver riguardo non al prezzo della cessione ma alvalore del bene in locazione finanziaria, senza, tuttavia, considerare che, al fine di verificare la sussistenza della sproporzione richiesta dall’art. 67 cit., il confronto doveva essere effettuato fra quanto versato dalla conduttrice al momento della cessione ed il prezzo della cessione stessa, a nulla, per contro,rilevando il valore del bene, che era e rimanevanella piena proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 67 e 72 e 72 - quater l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la revoca dell’atto impugnato sul rilievo che, ai fini della sproporzione prevista dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., occorre va considerare il valore del bene al momento della cessione stessa, senza, tuttavia, considerare che: -la funzione dell’azione revocatoria è volta a riportare nel patrimonio della procedura concorsuale beni della società fallita che ne sono usciti in violazione delle disposizioni prescritte dall’art. 67 cit.; - il bene in leasing , tuttavia, è aggredibile dai creditori della utilizzatrice solo quando, una volta adempiuti esattamente il contratto ed esercitato il diritto di riscatto, questa ne diventa proprietaria; - in caso di Fallimento, peraltro, trovano applicazione anche gli artt. 72 e 72-quater l.fall., i quali disciplin ano gli effetti del contratto di leasing ancora in essere al momento della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore; - i l curatore , pertanto,può utilmente disporre del bene solo nel caso in cui abbia deciso di subentrare e proseguire nel contratto di leasing e abbia adempiut o tutte le residue obbligazioni ; - i n difetto di tale scelta, peraltro da compiere nei tempi previsti dall ’ art. 72 - quatercit., il bene rientra nella disponibilità della proprietaria, e cioè la concedente, la quale ha diritto di ottenerne la riconsegna. 3.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma2°, n. 4, c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la prestazione effettuata dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] era eccedente il limite previsto nel novellato art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., sul mero rilievo che la soluzione adottata dal tribunale, Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 e cioè di dare preferenza alla stima fornita dal consulente tecnico del Fallimento rispetto a quella del consulente tecnico d’ufficio, era preferibile , senza, tuttavia, fornire, rispetto a tale statuizione, una vera e propria motivazione , laddove “ per discostarsi dalle risultanze della consulenza d’ufficio e fare proprie quelle del ctp è necessario che nella motivazione venga data ampia e, soprattutto congrua, motivazione”. 3.6. Con il sesto e il settimo motivo, la ricorrente, lamentando, rispettivamente,la violazione dell’art. 67 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la prestazione effettuata dalla cedente poi fallita fosse eccedente il limite previsto dall ’ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., omettendo, per contro, di considerare il fatto che l’utile tratto dalla cede nte [OSCURATO:PERSONA] da l contratto impugnato non era stato solo i l prezzo pattuito , ma anche l’accollo, da parte d ella cessionaria, del pagamento dei canoni scaduti e non onorati, pari ad €. 123.172,00. 3.7. Con l’ottavo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 183 e 153 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la prestazione effettuata dalla cedente poi fallita fosseeccedente il limite previsto dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., dando, tuttavia, rilievo ad un documento acquisito tardivamente agli atti, e cioè il verbale di accertamento dell’Agenzia delle entrate che il Fallimento aveva deposit ato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], omettendo, tuttavia, di considerare che: - il documento era stato prodotto solo dopo che il consulente tecnico d’ufficio aveva depositato non solo il suo elaborato principale (22/3/2012), ma anche l ’ integrazione Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 sollecitata dal giudice alla luce delle osservazioni del consulente del Fallimento; - tale documento era già in possesso del Fallimento, che ne aveva fatto richiamo esplicito (pur non producendolo) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.8. Con il nono e il decimo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver affermato che la titolarità del bene oggetto del leasing in capo alla concedente non esclude la possibilità di esperire l’azione revocatoria della cessione del contratto quale atto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 1, cit., ha ritenuto che, una volta accertata la sperequazione di cui all’art. 67 cit. in ordine al reciproco valore delle prestazioni assunte, il danno era presunto in ragione del solo fatto dell’insolvenza, limitandosi ad affermare, con motivazione apparente, che spettava alla [OSCURATO:SOCIETA] di provare il contrario, senza, per contro, motivare sui rilievi che l’appellante aveva formulato, e cioè che: - i l Fallimento non aveva subito alcun danno dalla operazione di cessione del contratto; - l’accoglimento della domanda di revoca , infatti, determina va esclusivamente l’inopponibilità al Fallimento della cessione; - il bene concesso in leasing non era , però , rientrato nell ’ attivo fallimentaree non rappresentava , dunque, un cespite sul quale la massa dei creditori avrebbe potutotrovare soddisfazione; - la proprietaria dell’immobile, fino a quando non fossero statipagati tutti i canoni di locazione e fino a quando non fosse stato esercitato di diritto di riscatto, era e r imaneva la [OSCURATO:SOCIETA] senza che il Fallimento potessevantare alcun diritto sul bene in questione. Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 3.9. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 3.10. La sentenza impugnata, come visto, ha ritenuto che la cessione del contratto impugnata dal Fallimento dovesse essere revocata, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., sul rilievo, tra l’altro, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva fornito in giudizio la prova della propria inscientia decoctionis e che, in ogni caso, non era emersa dagli atti del giudizio la prova dell’ignoranza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] dello stato di insolvenza della cessionaria, essendo, piuttosto, risultato che la stessa, in ragione della morosità dell’utilizzatrice (poi cedente) nei suoi confronti, era a (diretta) conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava quest’ultima. 3.11. La corte d’appello, così facendo, ha, dunque, implicitamente ma inequivocamente ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA], pur essendosi limitata, come la stessa corte ha accertato,ad aderire, (quale contraente ceduta) alla stipulazione del contratto di cessione impugnato dal Fallimento, ne erastata, in sostanza, partecontraente. 3.12. Solo così, infatti, può spiegarsi perché la corte d’appello ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse, per un verso, l’onere, proprio del terzo contraente, di dimostrare la (propria) inscientia decoctionis ( e, prima ancora, la legittimazione ad impugnare la statuizionedi revoca) e, per altro verso, a fronte della (ritenuta) sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., la legittimazione passiva (propria del contraente di un contratto revocato) rispetto alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto, a titolo d’indebito oggettivo, la restituzione alla cessionaria dei canoni contrattuali ad essa versati medio temporeda quest’ultima. Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 3.13. Tali statuizioni, tuttavia, se valutate in relazione agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il presupposto, non sono giuridicamente corrette. 3.14. Nell’azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) proposta dal curatore avverso l’atto di cessione del contratto posto in essere dal cedente poi fallito, la legittimazione passiva spetta, in effetti , esclusivamente al cessionario d ella posizione contrattuale cedutama non anche a l contraente ceduto il quale, salvo accertamento in fatto (nella specie omesso) che deponga nel senso della sua partecipazione per un proprio interesse all’operazione impugnata, rimane, in linea di principio, estraneo tanto al contratto di cessione, quanto alla domanda di revoca dello stesso (e ai conseguenti oneri probatori) e, a fortiori, agli effetti (d’inopponibilità) conseguenti a lla pronuncia di revoca dell’atto di cessione. 3.15. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di rilevare che: - l ’ accoglimento dell ’ azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) proposta dal curatore non restituisce al fallito la titolarità in senso dominicale dell’identico bene oggetto dell’atto dichiarato inefficace ( vale a dire, come nel caso in esame, la posizione contrattuale di utilizzatore nel contratto di leasing oggetto della cessione), ma si limita ad attribuire al Fallimento la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla liquidazione del bene trasferito dal debitore poi fallito ovvero, nel caso in cui ciò sia impossibile, a conseguire il ripristino dell’equilibrio patrimoniale alterato dall’atto revocato mediante la retrocessione alla massa dei creditori di una somma corrispondente al suo controvalore; - “ la sanzione dell’inefficacia”, infatti, “è strettamente funzionale ad un’attività liquidatoria diretta sul bene recuperato o il controvalore conseguito, in una prospettiva che non ammette spazi di Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 discrezionalità, ma esige una vocazione appunto strumentale al soddisfacimento dei creditori, che è anche ed esattamente la misura in cui si apprezza il pregiudizio da essi subito (rispettivamente presunto o provato) e così neutralizzato”; - l’oggetto della domanda di revocatoria fallimentare, in effetti, non è il bene in sé ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore; - il “ destinatario … delle citate azioni è”, pertanto, almeno in linea di principio, esclusivamente “il soggetto già controparte contrattuale nel negozio di disposizione del diritto facente capo al fallito”; -soltanto nei confronti di tale soggetto, infatti, “l’accoglimento delle azioni revocatorie (fallimentare ed ordinaria) produce il citato effetto reintegrativo della garanzia patrimoniale”, che, “a seconda dell’oggetto della domanda, sarà regolato mediante una diretta attività esecutiva promossa dall’organo concorsuale ovvero, se impossibile per insuscettibilità del bene a prestarsi ad una liquidazione diretta (a causa di vicende economiche di deperimento o di impedimento ad un’apprensione o mutamento sostanziale della originaria composizione), dalla retrocessione alla massa dei creditori del controvalore della posizione soggettiva il cui trasferimento sia dichiarato inefficace”; - la “ disarticolazione ” , anch’essa pur sempre relativa, dell’atto dichiarato inefficace “non restituisce all’organo concorsuale la pienezza della posizione dominicale ceduta (anche quando avente per oggetto una posizione contrattuale, oltre che un bene), bensì la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione”, almeno ove “al terzo non sia stata ascritta una concorrente responsabilità nella produzione del medesimo depauperamento Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 e dunque le azioni gli risultino estranee, perché fuori dal rapporto effettivamente controverso”; - nel caso in cui l ’ atto dispositivo dichiarato inefficace ha determinato, come nel caso della cessione del contratto, “ la sostituzione soggettiva in un rapporto plurilaterale”, l ’ effetto reintegrativo dell ’ azione revocatoria proposta dal Fallimento, “potrà prodursi anche nei confronti del contraente ceduto”, ma solo se è “ possibile affermarne la partecipazione” all’atto di disposizione patrimoniale oggetto dell’azione proposta; - “ la sorte del contraente ceduto resta”, pertanto,“tendenzialmente estranea al rapporto tra cedente e cessionario”; - “ il prestato consenso del ceduto”, infatti, “limitandosi a rendere possibile (ai sensi dell’art. 1406 c.c.) la citata variazione, non trasforma ex se tale parte in coautrice dell’atto di cessione, né dunque essa, al di fuori di una specifica prova compartecipativa, è destinataria di un’azione”, “ come quelle in esame ”, “ che sia volta a riconfigurare quali depauperativi del patrimonio del cedente gli atti da questo compiuti verso il … cessionario”; - il dilatato “completamento economico” dell’azione proposta, pertanto, in tanto potrà prodursi anche nei confronti del “contraente ceduto”, in quanto sia possibile affermarne, alla luce degli accertamenti operati sul punto dal giudice di merito, “ la partecipazione agli atti di disposizione patrimoniale” oggetto dell’azione proposta; - l’azione revocatoria, in ognuna delle sue versioni, dev’essere, infatti, diretta nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato e, dunque , provocato, il depauperamento patrimoniale del debitore(Cass. n. 23485 del 2021, in motiv., la quale, in un caso di revocatoria fallimentare proposta nei confronti di un atto di cessione di contratto, da un lato, ha respinto il motivo con cui il Fallimento aveva dedotto la violazione dell’art. 1406 c.c. sul rilievo che la sentenza aveva Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 erroneamente negato che la concedente fosse legittimata passiva all’azione, laddove invece nel giudizio per la revoca di un contratto plurilaterale anche il ceduto diviene litisconsorte necessario, al pari del cedente e del cessionario, e, dall’altro lato, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione passiva della concedente rispetto alle azioni revocatorie intraprese avverso la cessione del contratto operato dalla utilizzatrice poi fallita, essendo in tale veste titolare della posizione passiva solo la parte cessionaria di tale contratto, posto che, agli effetti della pronuncia di revoca, la prima resta estranea). 3.16. Nel caso in esame, però, una siffatta risultanza fattuale non emergedalla sentenza impugnata, avendo la corte d’appello “mancato ogni accertamento … che il concedente sia stato altresì parte delle … cessioni della posizione contrattuale, cooperando - nel proprio interesse - al medesimo risultato colpito dalle corrispondenti azioni del curatore, secondo i relativi presupposti”(Cass. n. 23485 del 2021, in motiv.), vale a dire il compimentoin periodo sospetto, a titolo oneroso e a prestazioni sproporzionate, di un atto di cessione del contratto di leasingda parte dell’utilizzatrice, poi fallita, in favore della società cessionaria. 3.17. Il depauperamento del patrimonio della società cedente, poi fallita, infatti, alla luce dell’accertamento operato dalla corte d’appello, è stato determinato esclusivamente dall’atto di cessione concluso dalla stessa con il terzo cessionario, non essendo emerso che i l contraente ceduto (concedente il leasing)avesse fornito un suo apporto causale al relativo compimento. 3.18. La sentenza impugnata,dunque, lì dove ha statuito chela [OSCURATO:SOCIETA], a fronte dell’azione revocatoria fallimentare Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 della cessione del contratto di leasingcompiuta dalla cedente poi fallita, aveva tanto l ’ onere di provare la propria inscientia decoctionis(e, prima ancora, la legittimazione ad impugnarne le statuizioni), quantola legittimazione passiva rispetto all ’ azione di restituzione delle prestazioni conseguente eseguite in quanto (divenute) indebite, ha, evidentemente, ritenuto che la concedente ceduta fosse stata parte del contratto (di cessione del contratto) impugnato dal Fallimento, senza , tuttavia, procedere, così cadendo nel (sostanzialmente) denunciato vizio di falsa applicazione della norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., ad accertare, in via preliminare, se la [OSCURATO:SOCIETA] aveva effettivamente partecipato, nei termini prima esposti, a tale operazione contrattuale. 3.19. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio alla corte d ’ appello di Cagliari,la quale, in differente composizione, oltre ad nuovo esame circa la sussistenza dei presupposti, come sopra esposti, della legittimazione passiva della contraente ceduta, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio: non prima, peraltro, di aver verificato (nei limiti in cui non si sia formato il giudicato interno): a)se il Fallimento abbia un effettivo interesse all’azione revocatoria della cessione del contratto intrapresa dallo stesso, posto che: - il c uratore che abbia esercitato con successo l ’ azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può, infatti,esercitare le facoltà previste dall’art. 72 l.fall. in relazione alla posizione contrattuale originaria, poiché l ’ accoglimento dell’azione revocatoria non restituisce al Fallimento la pienezza della posizione negoziale ceduta ma gli attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione; - esercitate con successo le azioni revocatorie degli atti di Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 cessione di una posizionecontrattuale già facente capo al fallito, nessuna delle facoltà previste dall’ art. 72 l .f all. appare , per contro, esercitabile dal curatore in relazione alla posizione contrattuale originaria, la quale, in ragione dello svolgimento medio tempore del rapporto contrattuale e dei pagamenti interinali eseguiti, non è suscettibile per sua natura di essere pienamente ripristinata; - il pregiudizio dell ’ atto revocando attiene, invero, alla scomposizione qualitativa o quantitativadel patrimonio del debitore, indebolito nella sua consistenza originaria, cioè nella idoneità a fungere quale garanzia del soddisfacimento dei creditori del soggetto insolvente; - le iniziative che, per l ’ effetto, venissero a mancare in capo all’organo concorsuale, dunque, non sono altro che una conseguenza di un più ampio e decisivo limite dei poteri di liquidazione proprio di quel patrimonio, al quale occorre invece esclusivamente fare riferimento anche per la misura delle azioni destinate al suo ripristino; b) se la contraente ceduta sia effettivamente legittimata a subire l ’ azione di restituzione, proposta nei suoi confronti dalla cessionaria per il caso di accoglimento dell’azione revocatoria del contratto di cessione, dei canoni ad essa versati medio tempore da quest ’ ultima: - il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito non determina, infatti,alcun effetto restitutorio (del bene o del diritto ceduto) rispetto al disponente né, tantomeno, un effetto traslativo (degli stessi) in favore della massa dei creditori, ma comporta esclusivamente l’inefficacia dell’atto rispetto a questi ultimi, rendendo il bene (o il diritto) alienato assoggettabile all’esecuzione concorsuale, ma senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di disposizione impugnato dal curatore (ex multis, Cass. n. 2154 del 1984; Cass. n. 8962 del Ric. 2020n.17360 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 1997; Cass. n. 8419 del 2000; Cass. n. 18573 del 2004; Cass.n. 17590 del 2005; Cass. n. 31277 del 2018; nel passato, Cass.n. 435 del 1962; più di recente, ); - l ’ atto revocato, pertanto, anche se si tratta della cessione del contratto, rimane perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti (e cioè il cedente e il cessionario) e di qualsiasi altro terzo (cfr. Cass. n. 25209 del 2023), compreso, ove non sia (stato ritenuto) parte del contratto di cessione revocato