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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 41040/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'affidamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo vengono dedotti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale di sorveglianza aveva revocato in maniera automatica il beneficio in conseguenza dell'episodio segnalato (aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con conseguenti gravi lesioni), nonostante dagli atti emergesse che l'affidato aveva agito per legittima difesa o al più per eccesso colposo, e che comunque egli non aveva precedenti per reati analoghi ed aveva tenuto sino ad allora un comportamento corretto; che tutto il materiale probatorio risulta vagliato dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); il provvedimento si basa su un'accurata analisi delle risultanze sull'episodio di lesioni aggravate attribuito a Cavazzana, escludendo ragionevolmente che vi fosse alcuna evidenza, diversa dalla sua rappresentazione dei fatti, di una sua reazione scriminata dall'art. 52 cod. pen.; il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato la particolare gravità della condotta e la sua decisività per valutare il fallimento della prova, anche in relazione alla sua capacità di gestire responsabilmente i rapporti civili e di frenare i suoi impulsi; che non vi sono quindi travisamenti delle prove né illogicità di motivazione; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'affidamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo vengono dedotti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale di sorveglianza aveva revocato in maniera automatica il beneficio in conseguenza dell'episodio segnalato (aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con conseguenti gravi lesioni), nonostante dagli atti emergesse che l'affidato aveva agito per legittima difesa o al più per eccesso colposo, e che comunque egli non aveva precedenti per reati analoghi ed aveva tenuto sino ad allora un comportamento corretto; che tutto il materiale probatorio risulta vagliato dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); il provvedimento si basa su un'accurata analisi delle risultanze sull'episodio di lesioni aggravate attribuito a Cavazzana, escludendo ragionevolmente che vi fosse alcuna evidenza, diversa dalla sua rappresentazione dei fatti, di una sua reazione scriminata dall'art. 52 cod. pen.; il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato la particolare gravità della condotta e la sua decisività per valutare il fallimento della prova, anche in relazione alla sua capacità di gestire responsabilmente i rapporti civili e di frenare i suoi impulsi; che non vi sono quindi travisamenti delle prove né illogicità di motivazione; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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