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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30591/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 4 novembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 19 marzo 2018 del Tribunale di Biella, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex art. 8 d.lgs. N. 74 del 2000 commessi fino al 16 settembre 2011 perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena, per l'emissione di altre 4 fatture per operazioni inesistenti datate 3.10.2011, 8.11.2011, 2.12.2011, 16.12.2011, in un anno e sei mesi di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva specifica reiterata.

La motivazione sul punto sarebbe apodittica e priva di contenuto concreto: sarebbe stata omessa qualsiasi valutazione sulla maggiore pericolosità del recidivo, nel rapporto tra i precedenti ed il reato commesso.

La Corte di appello non avrebbe valutato la distanza temporale tra il reato e le precedenti condanne, l'ultima risalirebbe al 1998, la circostanza che alcuni reati oggetto delle condanne sarebbero stati depenalizzati, che non sarebbe mai stata scontata la pena detentiva.

L'esclusione della recidiva determinerebbe l'estinzione dei reati per la prescrizione anche per i reati successivi al 16 settembre 2011, tenuto conto che, una volta applicato l'aumento di un terzo previsto dall'art. 17 d.lgs. 74/2000, sarebbe decorso il termine massimo di 10 anni. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto.

Le circostanze da cui la Corte territoriale avrebbe desunto l'oggettiva inesistenza delle fatture sarebbero non veritiere, poiché si sarebbe trattato di fatture aventi ad oggetto cessioni di cascame e non «altre prestazioni» come ritenuto.

Si richiama l'atto di appello con riferimento alle fatture emesse verso la Siltex.

Il riferimento alla testimonianza del Negri sarebbe di per sé insufficiente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.; il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto.Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova.

Il ricorso prospetta puramente motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.

2. È fondato il primo motivo; la motivazione sulla sussistenza della recidiva è carente sotto due profili.

2.1. La sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata e specifica con una motivazione apparente, limitata all'affermazione che la recidiva non potesse essere esclusa, perché «sintomatica della pervicacia dell'imputato nella commissione di illeciti».

2.2. Con l'atto di appello era stata specificamente contestata l'applicazione della recidiva richiamando i principi della giurisprudenza sull'obbligo di motivazione rilevando, altresì, che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare, nel valutare il rapporto tra le precedenti condanne ed il fatto per cui si procede, dell'epoca di commissione dei precedenti reati, di cui l'ultimo risaliva al 1998, della presenza di reati depenalizzati, della non particolare gravità dei reati, della definizione dei procedimenti per le condanne di cui ai numeri 9 e 12 del casellario giudiziale ex art. 444 cod. proc. pen., con applicazione della sospensione condizionale della pena.

2.3. La Corte di appello non ha valutato tali motivi di appello; la motivazione, poi, ha ad oggetto la pericolosità sociale collegata alla commissione del reato contestato ma non la verifica della sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna.

Nessuna analisi è stata effettuata sulla natura e sull'epoca dei reati per i quali era già intervenuta la condanna definitiva.

2.4. Come hanno affermato le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato.

Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

2.5. Va ribadito che il tempo decorso tra le precedenti condanne ed il nuovo reato è indubbiamente un indice di valutazione della relazione qualificata.

In tal senso sì veda Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 - 01, che ha affermato, in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art.133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della recidiva, sussistendo il vizio della motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 4 novembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 19 marzo 2018 del Tribunale di Biella, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex art. 8 d.lgs. N. 74 del 2000 commessi fino al 16 settembre 2011 perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena, per l'emissione di altre 4 fatture per operazioni inesistenti datate 3.10.2011, 8.11.2011, 2.12.2011, 16.12.2011, in un anno e sei mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva specifica reiterata. La motivazione sul punto sarebbe apodittica e priva di contenuto concreto: sarebbe stata omessa qualsiasi valutazione sulla maggiore pericolosità del recidivo, nel rapporto tra i precedenti ed il reato commesso. La Corte di appello non avrebbe valutato la distanza temporale tra il reato e le precedenti condanne, l'ultima risalirebbe al 1998, la circostanza che alcuni reati oggetto delle condanne sarebbero stati depenalizzati, che non sarebbe mai stata scontata la pena detentiva. L'esclusione della recidiva determinerebbe l'estinzione dei reati per la prescrizione anche per i reati successivi al 16 settembre 2011, tenuto conto che, una volta applicato l'aumento di un terzo previsto dall'art. 17 d.lgs. 74/2000, sarebbe decorso il termine massimo di 10 anni. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto. Le circostanze da cui la Corte territoriale avrebbe desunto l'oggettiva inesistenza delle fatture sarebbero non veritiere, poiché si sarebbe trattato di fatture aventi ad oggetto cessioni di cascame e non «altre prestazioni» come ritenuto. Si richiama l'atto di appello con riferimento alle fatture emesse verso la Siltex. Il riferimento alla testimonianza del Negri sarebbe di per sé insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.; il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto.Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova. Il ricorso prospetta puramente motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. 2. È fondato il primo motivo; la motivazione sulla sussistenza della recidiva è carente sotto due profili. 2.1. La sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata e specifica con una motivazione apparente, limitata all'affermazione che la recidiva non potesse essere esclusa, perché «sintomatica della pervicacia dell'imputato nella commissione di illeciti». 2.2. Con l'atto di appello era stata specificamente contestata l'applicazione della recidiva richiamando i principi della giurisprudenza sull'obbligo di motivazione rilevando, altresì, che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare, nel valutare il rapporto tra le precedenti condanne ed il fatto per cui si procede, dell'epoca di commissione dei precedenti reati, di cui l'ultimo risaliva al 1998, della presenza di reati depenalizzati, della non particolare gravità dei reati, della definizione dei procedimenti per le condanne di cui ai numeri 9 e 12 del casellario giudiziale ex art. 444 cod. proc. pen., con applicazione della sospensione condizionale della pena. 2.3. La Corte di appello non ha valutato tali motivi di appello; la motivazione, poi, ha ad oggetto la pericolosità sociale collegata alla commissione del reato contestato ma non la verifica della sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna. Nessuna analisi è stata effettuata sulla natura e sull'epoca dei reati per i quali era già intervenuta la condanna definitiva. 2.4. Come hanno affermato le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. 2.5. Va ribadito che il tempo decorso tra le precedenti condanne ed il nuovo reato è indubbiamente un indice di valutazione della relazione qualificata. In tal senso sì veda Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 - 01, che ha affermato, in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art.133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. 3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della recidiva, sussistendo il vizio della motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
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