CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37004/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11686_24 rilevato che, con due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione di legge in relazione all'art 10, d. Igs. n. 74 del 2000 ed il correlato vizio di contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato (dolendosi, in particolare, con riferimento al reato di cui al capo 2) e al reato di cui al capo 8), dell'inesistenza di qualsivoglia forma di richiesta della documentazione rispetto alla quale si consolidava l'ipotesi del reato di occultamento, avendo la Corte d'appello fondato il giudizio su errati presupposti in fatto e in diritto) nonché di violazione di legge in relazione all'art. 99, cod. pen. (dolendosi per l'applicazione della recidiva costituita dalla sentenza di applicazione della pena pronunciata dal tribunale di Rimini in data 20.12.2012, non rilevando la circostanza che la stessa "conviva" con il vincolo della continuazione); rilevato, ancora, che con ulteriori due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alle prove della condotta da egli tenuta riguardo all'effettiva condotta gestoria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dolendosi, in particolare, del fatto di essere stato ritenuto responsabile in virtù dell'esistenza in atto di una procura gestoria, in assenza di ulteriori elementi che lo qualificassero come amministratore di fatto) nonché il vizio di omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (dolendosi, in particolare, dell'affermazione dei giudici territoriali secondo cui l'interesse alla sostituzione fosse automaticamente venuto meno per effetto del riconoscimento all'imputato della sospensione condizionale della pena); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa del Corrotto sono inammissibili: a) perché, il primo, costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserita contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 12/16 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere provato il contestato occultamento relativamente ai fatti contestati ai capi 2) ed 8) della rubrica, avendo il ricorrente riferito una versione opposta dei fatti rispetto a quella resa dal Corrado, non essendo peraltro sufficiente, al fine di sostenere l'esistenza del presunto vizio di contraddittorietà motivazionale, la mera estrapolazione di frasi dalla deposizione Cafaia del 4.05.2022, in assenza allegazione dell'integrale trascrizione della deposizione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071 - 01); b) perché, il secondo, inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, si v. pag. 20 della sentenza impugnata, in cui i giudici di appello rendono puntualmente conto delle ragioni dell'applicazione della contestata recidiva, specifica ed infraquinquennale, osservando come "le precedenti condanne sono espressione da un lato della facilità con la quale l'imputato cade nel reato, reiterando condotte delittuose anche della stessa tipologia, e dall'altro sono espressione di come il precedente sanzionamento non abbia sortito alcun effetto deterrente in ordine alla ricaduta nel reato, il che esclude in radice la possibilità di poter escludere ai fini sanzionatori la contestata recidiva"), motivazione, dunque, del tutto conforme all'insegnamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01), avendo il giudice di appello assolto al compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore; ritenuto, parimenti, che i motivi di ricorso proposti dalla difesa del Savoldelli, sono inammissibili: a) il primo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente quanto argomentato con motivazione non manifestamente illogica e immune, pertanto, dai denunciati vizi, alle pagg. 15/16 della sentenza impugnata, in cui detto ruolo non viene fatto discendere solo dal rilascio della procura gestoria, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, ma anche dalla circostanza, riterita significativa sul piano probatorio, che fu proprio il ricorrente a cedere il posto di amministratore della società al Corrado, ciò che evidenziava, unitamente alla circostanza del rilascio della procura, l'esistenza del ruolo gestorio svolto effettivamente nella società sia al tempo in cui ebbe formalmente a svolgere il ruolo di amministratore, che successivamente alla cessione di tale ruolo al Corrado, continuando ad operare nella gestione societaria in esercizio dei poteri conferitigli con la predetta procura); b) il secondo, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, si v. pag. 21 della sentenza impugnata, in cui i giudici territoriali non omettono di motivare sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui alla I. n. 689 del 1981, ma ritengono che, in ragione dei già concessi e non revocabili suddetti doppi benefici, dette pene non erano applicabili); (( sul punto, è ben vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, Rv. 282551 - 01), la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile con la sospensione condizionale della pena, essendovi l'interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici, posto che, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, può essere sottoposto all'esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, e che, dunque, il ricorso, ove fosse stato espressamente dedotto il vizio di violazione di legge, ben avrebbe potuto essere ritenuto fondato in ordine al secondo motivo; tuttavia, rileva il Collegio, il motivo di ricorso non denuncia il vizio di violazione di legge ma si duole esclusivamente di un'omessa motivazione circa la richiesta di applicazione della I. n. 689 del 1981 che, come visto, è inesistente, avendo la Corte d'appello, se pur erroneamente in diritto, motivato sul punto; ed allora, in difetto di puntuale deduzione del vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., questa Corte, non versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., vede la propria cognizione limitata al solo motivo proposto (ex art. 609, comma 1, cod. proc. pen.), e, dunque, attesa la natura del ricorso per cassazione quale mezzo di impugnazione ordinario, a critica vincolata e parzialmente devolutivo, non può estendere la propria cognizione ad un vizio non espressamente proposto, con conseguente inammissibilità di quello espressamente dedotto (omessa motivazione); quanto sopra, del resto, ha trovato il proprio autorevole avallo anche nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno infatti affermato il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05); ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]