CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello TzgriiN, di [OSCURATO:PERSONA] di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di EUIWUS in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 sexies dlgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Cerda il 24 settembre 2016. Rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare all'affermazione della responsabilità penale, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. Il difensore lamenta: - che la Corte avrebbe errato nella indicazione dell'organo accertIe intervenuto ([OSCURATO:PERSONA] in luogo di Carabinieri) e del modello di auto condotta dall'imputato ( [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA]); -che la Corte non avrebbe chiarito le ragioni per cui la circostanza risultante dalla relazione di servizio a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] (secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato avvisato, prima di procedere all'alcoltest, della facoltà di farsi assistere da un difensore) era stata smentita dallo stesso app. Morrone nel corso dell'esame dibattimentale; -che la Corte non avrebbe chiarito le contraddizioni nelle testimonianze degli operanti a proposito delle condizioni di [OSCURATO:PERSONA], descritto con gli occhi lucidi e alito vinoso, ma anche tranquillo e collaborativo; - che la Corte non avrebbe replicato alla censura del ricorrente secondo cui, sulla base della curva di Widmark e della impossibilità che il tasso alcolemico fosse stato rilevato solo a distanza di 38 minuti dal momento in cui era stato fermato, doveva ritenersi che al momento in cui si era posto alla guida [OSCURATO:PERSONA] non fosse MIO in stato di ebbrezza; - che non era emersa la prova della taratura dell'apparecchiatura etilometrica, dovendosi ritenersi in capo all'accusa l'onere di provare la avvenuta revisione. Il motivo deve ritenersi inammissibile. A parte la totale irrilevanza, ai fini della ricostruzione, delle inesattezze segnalate al primo punto in ordine alla identificazione dell'organo accertatore e del modello di auto, tutte le altre censure sono doglianze di mero fatto e riproduttive dei motivi già fatti valere in sede di impugnazione e disattesi con caVetti argomenti giuridici dalla Corte di Appello. Nella sentenza impugnata si dà atto che i verbalizzanti, Barranco e Morrone, avevano riscontrato in [OSCURATO:PERSONA] evidenti sintomi di ebbrezza ( alito vinoso e occhi lucidi), che a [OSCURATO:PERSONA] era stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore come indicato nel verbale in atti e come riferito dai testi, che infondata alla luce degli orientamenti di legittimità puntualmente richiamati doveva ritenersi la censura fondate sulla curva diWidnnark, che era stata fornita in dibattimento la prova della omologazione dell'apparecchio. Rilevato che il secondo motivo del ricorso i volto a contestare la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena ,è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. E' orientamento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) e quello per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto buon governo dei suddetti principi, evidenziando la mancanza di elementi da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, la gravità della condotta di reato ed i plurimi precedenti specifici. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il