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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 23437/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1051/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10116/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Cosenza; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza ha deciso sull’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del GIP, emesso in data 16/12/2025, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, della somma di euro 249.896,00, sulla scorta della provvisoria incolpazione per i delitti di cui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23437/2025 Roma, lì, 24/06/2025 agli artt. 640-bis e 648-ter.1 cod. pen.; in particolare, i giudici cosentini hanno di fatto respinto l’istanza limitandosi a disporre la restituzione, in favore del ricorrente, della somma di euro 700 a titolo di indennità prevista dal [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro Unico. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che chiede l’annullamento dell’ordinanza in quanto affetta da violazione di legge e, in particolare, degli artt. 8, comma 1, 12 lett. b) e c), 16, comma 1, e 27, cod. proc. pen.: rileva, infatti, che la stessa A.G., procedendo a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto presente che la vicenda procedimentale è caratterizzata da molteplici ipotesi di reato tutte connesse ai sensi dell’art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen.; aggiunge che la vis actrativa del reato più grave di autoriciclaggio nonché il criterio di priorità temporale radica la competenza in capo al Tribunale di Paola.

3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con una censura non consentita.

1. Come si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato, l’adozione della misura cautelare reale nei confronti dell’odierno ricorrente era stata fondata su due distinte attività di polizia giudiziaria (successivamente integrata dall’operato della Tenenza della GdF di Cetraro), occasionate dall’intervento degli operanti per sedare un banale alterco insorto presso una succursale di BancoPosta che aveva consentito, tuttavia, di far emergere una fitta rete di relazioni tra diversi soggetti, sino a disvelare l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere diretta all’ottenimento di crediti di imposta legati al superbonus ottenuti sulla base di documentazione falsa (fatture ed altro) e “monetizzati” mediante la loro cessione a [OSCURATO:PERSONA].

Era stato possibile, pertanto, ricostruire l’attività del sodalizio che operava reclutando soggetti (tra cui, si assume, l’odierno ricorrente) disponibili – dietro compenso – a fornire i propri documenti e ad attivare una scheda SIM aprendo un conto su cui monetizzare i crediti; il gruppo agiva quindi apprestando falsa documentazione a sostegno delle richieste ed operando da remoto sui cassetti fiscali compiendo tutte le operazioni necessarie per “monetizzare” i falsi crediti fiscali procedendo infine ad investire i proventi della loro cessione mediante acquisti in oro.

Stando alla ricostruzione operata dai giudici della cautela reale, tra i soggetti “reclutati” come disponibili ad “intestarsi” le pratiche di superbonus v’era, per l’appunto, anche l’odierno ricorrente in capo al quale era stato acquisito un credito fiscale per un importo complessivo di euro 249.896,00, che era stato “monetizzato” – tramite la cessione a [OSCURATO:PERSONA] spa – con l’accredito di quattro bonifici, intervenuti il 25/10/2021, che aveva rappresentato l’unica operazione effettuata sul conto corrente dello Scalzo, acceso il 10/09/2021, in prossimità della attività di falsa rendicontazione.

All’accredito di tali somme erano poi seguiti, a stretto giro, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], degli acquisti in oro per euro 185.950,00 e, previa ulteriore integrazione del medesimo conto corrente, per euro 185.250,00.

Questo quadro aveva dunque consentito di ipotizzare, a carico dello Scalzo, i reati di truffa aggravata (capo 30), autoriciclaggio (capi 31 e 32) nonché il reato di cui all’art. 55 d. lg.vo 231 del 2007 e di disporre il sequestro preventivo di euro 249.896,00 finalizzato alla confisca - anche per equivalente - ed eseguito per soli 2.600 euro.

2. Con l’istanza di riesame la difesa aveva dedotto esclusivamente l’insussistenza del nesso pertinenziale tra le somme sequestrate ed il reato per cui si procede.

3. In questa sede, invece, l’unica doglianza avanzata riguarda la ritenuta incompetenza per territorio dell’AG procedente, questione che la difesa deduce per la prima volta scorta allegando, a sostegno, una pronuncia relativa alla posizione di tale [OSCURATO:PERSONA], indagata per un fatto simile e, si assume, nell’ambito della stessa indagine e per reati connessi ai sensi dell’art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen. 4.

Rileva il Collegio che, se è indubbia la possibilità di dedurre, in sede di riesame, l’incompetenza per territorio del giudice che ha adottato la misura, va tuttavia ribadito, come risulta da plurime decisioni, che la questione, in quanto non rilevabile d’ufficio, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione laddove non sia stata dedotta in quella sede (cfr., in tal senso, conf., Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 28455 del 11/06/2024, P., Rv. 286758 – 01).

E’ vero che all’indirizzo qui richiamato e condiviso si contrappone quello secondo cui, in materia cautelare, l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata anche per la prima volta con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente, si è precisato, adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (cfr., così, Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262081 – 01).

E, tuttavia, il Collegio ritiene di dover convenire con il primo e più recente orientamento perché coerente con il principio generale secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge che non siano già state dedotte con i motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.; si è correttamente osservato che tale conclusione “… discende dalla stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza” (cfr., così, Sez. 3, n. 32904/2018, cit.; conf., Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, Leone, Rv. 242822 – 01).

A sostegno della soluzione condivisa dal Collegio è stato invocato lo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto con la riforma “Cartabia” e con il quale è stato disciplinato il meccanismo ideato per sollecitare una pronuncia anticipata e vincolante della Corte di cassazione sulla competenza territoriale, al fine di evitare il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l'erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.

La stessa elaborazione sviluppata dalla giurisprudenza in merito alla corretta individuazione dei presupposti di operatività del rinvio pregiudiziale è nel senso che lo scrutinio della Corte può intervenire soltanto dopo una prima delibazione della questione ad opera delle parti e del giudice remittente tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, considerando tutti gli elementi concreti che risultino rilevanti ai fini della individuazione della competenza, non potendo essere devolute al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089 – 01).

5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere profili di colpa nell’attivare la presente impugnazione.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1051/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10116/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Cosenza; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza ha deciso sull’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del GIP, emesso in data 16/12/2025, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, della somma di euro 249.896,00, sulla scorta della provvisoria incolpazione per i delitti di cui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23437/2025 Roma, lì, 24/06/2025 agli artt. 640-bis e 648-ter.1 cod. pen.; in particolare, i giudici cosentini hanno di fatto respinto l’istanza limitandosi a disporre la restituzione, in favore del ricorrente, della somma di euro 700 a titolo di indennità prevista dal [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro Unico. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che chiede l’annullamento dell’ordinanza in quanto affetta da violazione di legge e, in particolare, degli artt. 8, comma 1, 12 lett. b) e c), 16, comma 1, e 27, cod. proc. pen.: rileva, infatti, che la stessa A.G., procedendo a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto presente che la vicenda procedimentale è caratterizzata da molteplici ipotesi di reato tutte connesse ai sensi dell’art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen.; aggiunge che la vis actrativa del reato più grave di autoriciclaggio nonché il criterio di priorità temporale radica la competenza in capo al Tribunale di Paola. 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con una censura non consentita. 1. Come si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato, l’adozione della misura cautelare reale nei confronti dell’odierno ricorrente era stata fondata su due distinte attività di polizia giudiziaria (successivamente integrata dall’operato della Tenenza della GdF di Cetraro), occasionate dall’intervento degli operanti per sedare un banale alterco insorto presso una succursale di BancoPosta che aveva consentito, tuttavia, di far emergere una fitta rete di relazioni tra diversi soggetti, sino a disvelare l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere diretta all’ottenimento di crediti di imposta legati al superbonus ottenuti sulla base di documentazione falsa (fatture ed altro) e “monetizzati” mediante la loro cessione a [OSCURATO:PERSONA]. Era stato possibile, pertanto, ricostruire l’attività del sodalizio che operava reclutando soggetti (tra cui, si assume, l’odierno ricorrente) disponibili – dietro compenso – a fornire i propri documenti e ad attivare una scheda SIM aprendo un conto su cui monetizzare i crediti; il gruppo agiva quindi apprestando falsa documentazione a sostegno delle richieste ed operando da remoto sui cassetti fiscali compiendo tutte le operazioni necessarie per “monetizzare” i falsi crediti fiscali procedendo infine ad investire i proventi della loro cessione mediante acquisti in oro. Stando alla ricostruzione operata dai giudici della cautela reale, tra i soggetti “reclutati” come disponibili ad “intestarsi” le pratiche di superbonus v’era, per l’appunto, anche l’odierno ricorrente in capo al quale era stato acquisito un credito fiscale per un importo complessivo di euro 249.896,00, che era stato “monetizzato” – tramite la cessione a [OSCURATO:PERSONA] spa – con l’accredito di quattro bonifici, intervenuti il 25/10/2021, che aveva rappresentato l’unica operazione effettuata sul conto corrente dello Scalzo, acceso il 10/09/2021, in prossimità della attività di falsa rendicontazione. All’accredito di tali somme erano poi seguiti, a stretto giro, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], degli acquisti in oro per euro 185.950,00 e, previa ulteriore integrazione del medesimo conto corrente, per euro 185.250,00. Questo quadro aveva dunque consentito di ipotizzare, a carico dello Scalzo, i reati di truffa aggravata (capo 30), autoriciclaggio (capi 31 e 32) nonché il reato di cui all’art. 55 d. lg.vo 231 del 2007 e di disporre il sequestro preventivo di euro 249.896,00 finalizzato alla confisca - anche per equivalente - ed eseguito per soli 2.600 euro. 2. Con l’istanza di riesame la difesa aveva dedotto esclusivamente l’insussistenza del nesso pertinenziale tra le somme sequestrate ed il reato per cui si procede. 3. In questa sede, invece, l’unica doglianza avanzata riguarda la ritenuta incompetenza per territorio dell’AG procedente, questione che la difesa deduce per la prima volta scorta allegando, a sostegno, una pronuncia relativa alla posizione di tale [OSCURATO:PERSONA], indagata per un fatto simile e, si assume, nell’ambito della stessa indagine e per reati connessi ai sensi dell’art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen. 4. Rileva il Collegio che, se è indubbia la possibilità di dedurre, in sede di riesame, l’incompetenza per territorio del giudice che ha adottato la misura, va tuttavia ribadito, come risulta da plurime decisioni, che la questione, in quanto non rilevabile d’ufficio, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione laddove non sia stata dedotta in quella sede (cfr., in tal senso, conf., Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 28455 del 11/06/2024, P., Rv. 286758 – 01). E’ vero che all’indirizzo qui richiamato e condiviso si contrappone quello secondo cui, in materia cautelare, l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata anche per la prima volta con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente, si è precisato, adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (cfr., così, Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262081 – 01). E, tuttavia, il Collegio ritiene di dover convenire con il primo e più recente orientamento perché coerente con il principio generale secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge che non siano già state dedotte con i motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.; si è correttamente osservato che tale conclusione “… discende dalla stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza” (cfr., così, Sez. 3, n. 32904/2018, cit.; conf., Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, Leone, Rv. 242822 – 01). A sostegno della soluzione condivisa dal Collegio è stato invocato lo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto con la riforma “Cartabia” e con il quale è stato disciplinato il meccanismo ideato per sollecitare una pronuncia anticipata e vincolante della Corte di cassazione sulla competenza territoriale, al fine di evitare il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l'erronea dichiarazione o attribuzione della competenza. La stessa elaborazione sviluppata dalla giurisprudenza in merito alla corretta individuazione dei presupposti di operatività del rinvio pregiudiziale è nel senso che lo scrutinio della Corte può intervenire soltanto dopo una prima delibazione della questione ad opera delle parti e del giudice remittente tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, considerando tutti gli elementi concreti che risultino rilevanti ai fini della individuazione della competenza, non potendo essere devolute al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089 – 01). 5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere profili di colpa nell’attivare la presente impugnazione. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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