CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Perugia; di) nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 marzo 1974; avverso la sentenza del 15 dicembre 2020, del Tribunale di Terni; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Terni, ritenendo procedibile a querela di parte il reato contestato di minaccia aggravata e rilevando la mancanza della prescritta condizione di procedibilità, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela. 2. Avverso tale decisione ricorre il procuratore generale, e deduce che all'imputato è stato contestato il delitto di cui all'art. 612, commi 1 e 2, perché avrebbe puntato un'ascia contro il petto della persona offesa, profferendo frasi minacciose. Il delitto di minaccia, quindi, in quanto commesso con l'uso di un'arma (tale dovendosi ritenere l'ascia), contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sarebbe procedibile d'ufficio e, conseguentemente, la sentenza emessa dal tribunale dovrebbe essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. All'imputato è contestato il delitto di cui all'art. 612 commi 1 e 2, cod. pen., perché avrebbe minacciato [OSCURATO:PERSONA], puntandogli un'ascia contro il petto. Il delitto è stato commesso il 22 settembre 2016. Nella formulazione della norma applicabile ratione temporis, si prevedeva la procedibilità a querela di parte, salvo che la minaccia fosse stata grave o realizzata in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale. Fra le circostanze aggravanti previste in quest'ultimo articolo, vi è anche l'utilizzo di armi. Cosicché, se la minaccia è stata commessa mediante l'utilizzo di un'arma, il delitto diventa procedibile d'ufficio. E l'ascia è un'arma impropria ai sensi dell'art. dell'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto strumento che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui è portato, è potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona. Il delitto contestato, quindi, deve ritenersi procedibile d'ufficio. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Terni. Così deciso il 25 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere