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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27032/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021CO6M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599-biscod. proc. pen. in data 10 aprile 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 6 di reclusione ed € 30.000,00 di multa, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis1 cod. pen., in ordine al delitto allo stesso ascritto di concorso in traffico di sostanza stupefacente.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Cacaci, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza di motivazionedella sentenza impugnata in relazione alla sussistenza di cause di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibilecon procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen . .

Ed invero, con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01 ); e nel caso in esame il ricorso lamenta l’ omessa motivazione in punto affermazione di responsabilità pur avendo in sede di richiesta di concordato rinunciato ai motivi relativi alla sussistenza del reato ed alla partecipazione del ricorrente ai fatti illeciti.

Ne consegue che il ricorso è proposto per motivi non deducibili.

In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio 2024 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021CO6M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599-biscod. proc. pen. in data 10 aprile 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 6 di reclusione ed € 30.000,00 di multa, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis1 cod. pen., in ordine al delitto allo stesso ascritto di concorso in traffico di sostanza stupefacente. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Cacaci, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza di motivazionedella sentenza impugnata in relazione alla sussistenza di cause di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibilecon procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen . . Ed invero, con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01 ); e nel caso in esame il ricorso lamenta l’ omessa motivazione in punto affermazione di responsabilità pur avendo in sede di richiesta di concordato rinunciato ai motivi relativi alla sussistenza del reato ed alla partecipazione del ricorrente ai fatti illeciti. Ne consegue che il ricorso è proposto per motivi non deducibili. In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2024 IL
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