CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14855/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Marsala in funzione di giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sentenze n. 906 del giorno 11 novembre 2020, divenuta irrevocabile in data 28 ottobre 2022, relativa a reati commessi dall'agosto 2016 alla fine di marzo 2017 e il 26 marzo 2017, nonché n. 14 del 5 gennaio 2015, divenuta irrevocabile in data 7 giugno 2018. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato denunciando, per il tramite del difensore, avv. S. Chiofalo, con motivo unico violazione di legge, assumendo che il giudice dell'esecuzione ha posto a fondamento della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 906 del 2020, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, la precedente condanna, emessa dal Tribunale di Marsala il 5 gennaio 2015, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2018 con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, non risultante dal certificato penale al momento della decisione da parte del Tribunale di Marsala del novembre 2020. La difesa assume che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio perché le cause ostative dovevano essere già documentalmente note al giudice della cognizione all'atto dell'emissione della seconda sentenza. Si sostiene, infatti, che il beneficio della nuova pena sospesa non poteva essere concesso dal Giudice della cognizione ma, questo, una volta concesso, non poteva più essere revocato ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, M. Guerra ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, facendo pervenire requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. E' noto il principio di diritto secondo il quale il giudice dell'esecuzione revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo quello dell'esecuzione, per svolgere la corrispondente doverosa verifica, acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longa, Rv. 264381; Sez. 1, n. 23746 del 15/07/2020, Cannata, n. m.; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832). Rilevante in senso tstativo alla revoca, non è, dunque, la mera conoscibilità della causa impeditiva, bensì la conoscenza effettiva, come documentalmente risultante dagli atti, da parte del giudice della cognizione, circostanza che, con il ricorso per cassazione, va specificamente dedotta ed allegata. Il giudice dell'esecuzione, infatti, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca ai sensi dell'art 674, comma 1-bis, cod proc pen., nonché dell'art 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, è onerato in via preliminare del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero effettivamente, documentalmente al giudice della cognizione, all'atto della concessione del beneficio, dovendo in tal senso esercitare anche d'ufficio i poteri istruttori sanciti dall'art 666, comma 5, cod. proc. pen. e provvedere all'acquisizione, in originale o in fotocopia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena oggetto della richiesta di revoca. 1.2.A tali principi si è attenuto il giudice nel provvedimento impugnato e del tutto infondato è il ricorso nella parte in cui fa riferimento alla nozione di conoscibilità della precedente concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione, quale criterio per valutare la sussistenza di condizioni ostative alla revoca, in esecuzione, del beneficio concesso in violazione di legge, richiamandosi anche a un onere di acquisizione, in quella sede, da parte del giudice procedente, di un certificato penale aggiornato. 1.3. Peraltro il Collegio osserva che la seconda revoca, relativa alla sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 2015v non risulta attinta da alcuna specifica censura. Il ricorrente, invero, si concentra sulla conoscibilità della concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione che ha emesso la sentenza nel 2020, senza peraltro allegare, specificamente, le ragioni della deduzione. Il doveroso esame degli atti, di cui rende conto il giudice dell'esecuzione, ha evidenziato, invece, che non vi era, negli atti esaminati dal giudice della cognizione, un certificato penale da cui emergesse la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 2015, irrevocabile nel 2018. 2.In definitiva il ricorso è infondato perché si attesta su principi di diritto diversi da quelli affermati da questa Corte, tenuto conto che la pronuncia a Sezioni Unite, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], citata dal ricorrente richiede che le cause ostative fossero effettivamente già note al giudice della cognizione perché sia inibito a quello dell'esecuzione di procedere alla revoca, in executivis, del secondo beneficio concesso in violazione di legge, secondo un parametro interpretativo che si attesta sulla conoscenza effettiva e non sulla conoscibilità dalla causa ostativa in capo al giudice della cognizione. 3.Segue il rigetto dell'istanza e la condanna alle spese ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis