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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 25249/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7876/25 OSSERVA Visti gli atti e il provvedimento; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile; invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente ti 11 integrativa rispetto al secondo (ex multis, Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014, dep. 2015, R., Rv. 261868), avendo il ricorrente censurato dEll'ordinanza attraverso cui il GUP del Tribunale di Catanzaro procedeva de plano alla (aok.) correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 286/2024, in quanto adottata senza fare ricorso alla procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen. attraverso l'ampliamento della confisca; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7876/25 OSSERVA Visti gli atti e il provvedimento; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile; invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente ti 11 integrativa rispetto al secondo (ex multis, Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014, dep. 2015, R., Rv. 261868), avendo il ricorrente censurato dEll'ordinanza attraverso cui il GUP del Tribunale di Catanzaro procedeva de plano alla (aok.) correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 286/2024, in quanto adottata senza fare ricorso alla procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen. attraverso l'ampliamento della confisca; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25249/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris