CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione in relazione al reato di falso in autocertificazione, avuto riguardo alla dichiarazione di aver svolto 120 ore di "attività di pesca" in luogo delle effettive 66, al fine di ottenere fondi europei per il settore di attività. Il ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo doloso del reato di cui agli artt. 483 cod. pen. e 46-76 DPR n, 445 del 2000, avendo l'imputato per mera negligenza dichiarato il falso nella "manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del programma operativo nazionale pesca", confondendo l'"attività di pesca" vera e propria con le "bordate di pesca". Inoltre, si denunciano i medesimi vizi quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, nonché in relazione alla revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del GIP presso il Tribunale di Marsala del 8.1.2013, irrevocabile. 4. [OSCURATO:PERSONA] M.F. Loy ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le ragioni formulate dal ricorrente sono estremamente generiche ed aspecifiche, oltre che manifestamente infondate. La sentenza d'appello ha evidenziato che la condotta tenuta dall'imputato è stata ritenuta dolosa perché finalizzata ad ottenere un vantaggio economico e non colposa, sulla base di una motivazione congrua e priva di illogicità manifeste, sicchè sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente, invece, propone mere asserzioni reiterative delle ragioni dell'impugnazioni di merito e contenenti valutazioni delle prove di stampo opposto alle conclusioni dei giudici di merito; conclusioni racchiuse, peraltro, in una doppia pronuncia conforme. La circostanza ripetuta dell'equivoco in cui egli sarebbe incorso nel dichiarare di aver svolto per un numero superiore di volte rispetto al reale attività di pesca vera e propria non giova all'argomentare difensivo, meramente ripetitivo di un argomento apodittico, già debole in partenza. 2.1. Anche il motivo attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché la Corte ha giustificato la propria scelta facendo riferimento alla gravità della frode destinata a ledere gli interessi comunitari; alla presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato (anche di ordine omogeneo) ed alla mancanza di chiari elementi di ordine positivo da valorizzare in chiave più favorevole. Si è risposto pienamente, così, all'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 2.2. Infine, quanto al diniego del beneficio di concedere la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, esso è stato sufficientemente motivato con riguardo alla gravità dei precedenti per condotte omologhe a quella in contestazione; mentre la revoca della sospensione condizionale della pena, contestata con argomenti estremamente generici, è coerente con la presenza di più di due precedenti a carico dell'imputato: per l'ultima delle due condanne, entrambe emesse con sospensione, è stato correttamente revocato il beneficio, in ossequio al disposto normativo previsto dall'art. 168 cod. pen. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de