CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del Riesame di Asti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 01 agosto 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Asti ha confermato il decreto di sequestro preventivo del veicolo Fiat 500 tg. [OSCURATO:TARGA] emesso dal Giudice per le indagini preliminari, rigettando l'istanza di revoca. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] - indagata del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. per aver indotto in errore, mediante false autocertificazioni, il funzionario del [OSCURATO:PERSONA] nella formazione dell'atto di proprietà di due veicoli, uno dei quali la Fiat 500, in realtà in uso ad altri soggetti - articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea interpretazione di legge penale in riferimento agli artt. 48 e 479 cod. pen., 94-bis C.d.S. e 192 e 321 cod. proc. pen., lamenta che i giudici del riesame hanno confermato il decreto di sequestro preventivo del veicolo Fiat 500, senza considerare che il mezzo era stato sottoposto a sequestro probatorio - poi revocato, senza tuttavia che si fosse proceduto alla restituzione alla ricorrente -, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. per aver opposto resistenza nel corso di un controllo da parte delle Forze dell'Ordine, intraprendendo una spericolata fuga a bordo della vettura sulla quale viaggiava. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea interpretazione di legge penale in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., lamenta che i giudici del riesame hanno ritenuto la sussistenza del fumus del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., anziché dell'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis C.d.S., nonostante l'assenza di riscontri volti a provare che l'intento della ricorrente fosse quello di indurre in errore il pubblico ufficiale nella formazione di un atto pubblico ideologicamente falso, necessario per la configurabilità del reato. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea interpretazione di legge penale in riferimento agli artt. 8 e 16 cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari, nonostante il delitto addebitato alla ricorrente si fosse consumato presso il P.R.A. di Cuneo, al quale era stata inoltrata la richiesta di trascrizione della proprietà del veicolo Fiat 500. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso motivazionale dell'ordinanza in verifica, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione dell'articolato indiziario che connotano le determinazioni dei giudici della cautela. 3. La funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). 4. Quanto al primo e al secondo motivo, che, entrambi, involgono la sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo, il Tribunale del riesame ha condiviso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Collegio intende uniformarsi e dare continuità, secondo cui "integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della strada - la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del [OSCURATO:PERSONA] di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata" (Sez. 5, n. 37944 del 31/05/2017, Ballini, Rv. 270762). In particolare, i giudici del riesame hanno evidenziato, quanto al fumus del delitto ascritto alla Mansueto, che al fascicolo erano allegati documenti - domanda di rilascio del documento di certificazione e di proprietà, copia della carta di circolazione e certificato di proprietà digitale - relativi ad altro mezzo, del quale pure la donna si era dichiarata proprietaria, nonostante dalle indagini fosse emersa la sua incapienza economica. Ancora, nel provvedimento in verifica, i giudici hanno sottolineato, quanto al periculum, la possibile di dispersione del bene, attraverso l'alienazione dello stesso, così come avvenuto per altri veicoli dei quali la Mansueto si era dichiarata proprietaria, nonché il possibile utilizzo della vettura in sequestro per la commissione di ulteriori delitti. Si tratta di argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta, limitandosi ad asserire la mancanza di documenti idonei a fondare la decisione impugnata. 5. Privo di pregio è anche il terzo motivo. I giudici del riesame hanno condiviso il ragionamento in base al quale il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto la propria competenza territoriale sul presupposto che, nonostante la richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà del mezzo fosse stata articolata presso l'ufficio del P.R.A. di Cuneo, tuttavia, in assenza di documenti relativi al veicolo, quali la carta di circolazione e il certificato di proprietà, allo stato, fosse sconosciuto il luogo di commissione del delitto di falso. Sul punto il Tribunale del riesame ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in un caso di furto e successiva ricettazione commessi da imputati distinti, non essendo certo il luogo di commissione del secondo reato, più grave, aveva ravvisato la competenza territoriale per entrambi i reati connessi in base al luogo di consumazione del primo)" (Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246; Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265549). Anche stavolta, la ricorrente si è limitata a ricostruire la vicenda senza proporre una fondata critica alle logiche e corrette argomentazioni sviluppate dai giudici della cautela, limitandosi a una generica critica al provvedimento in verifica. 6. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e