CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 02680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24490/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di L ’ AQUILA n. 874/2023 depositata il 05/06/2023; R.g. n. 24490 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle udita la relazione su lla causa svolta , nella camera di consiglio del 9/01/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato con cinque motivi di ricorso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che ha solo parzialmente accolto l’impugnazione della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 740 del 13/05/2019, di solo parziale accoglimento dell’opposizione a ingiunzione esattoriale della [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 62465 e 40983. 2. La Corte territoriale ha , in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato non dovuto l ’ importo di euro 6.729,43 , di cui all’ingiunzione fiscale n. 62468 del 2016 e, per il resto , ha ritenuto dovuto l’ulteriore importo di cui alla stessa ingiunzione,nonché quelli di cui alle ingiunzioni nn. 62474 e 62477 del 2016, affermando che erano stati posti in essere nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione quinquennale. 3. Avverso la sentenza della Corte d ’ appello di L ’ Aquila propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il ricorso è stato chiamato all ’ adunanza camerale del 9/12/2025, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono i seguenti. 2. I motivo: si censura l ’ affermazione della sentenza impugnata, resa al punto 4.4 della parte motiva in particolare da pag. 4 dal “ciò posto, va ora verificata -secondo l’ ordine delle censure proposte - se risulti validamente interrotto il termine di prescrizione …”, fino a metà R.g. n. 24490 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle pagina 5 al punto “(come da fatture 88080 e 149939)” sempre del paragrafo 4.4., dove la Corte d’appello di l’Aquila ha ritenuto correttamente notificata sia l’ingiunzione di pagamento n. 62468/2016 e sia gli atti interruttivi della prescrizione, per violazione e ( o ) falsa applicazione di quanto previsto dall ’ art. 2943 cod. civ., nonché dagli articoli 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché in tema di disponibilità e valutazione delle prove, da parte del Giudice il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per nullità della sentenza, a causa di un vero e proprio travisamento della prova, ritenendo sussistente la notifica di atti interruttivi effettuata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre in atti, non vi sono documenti che danno dimostrazione dell’intervenuta notifica alla predetta [OSCURATO:SOCIETA]., ma eventualmen te ad altro soggetto giuridico. 3. II motivo: si censura l ’ affermazione della sentenza impugnata, resa al punto 4.5, in particolare da inizio pag. 6 dal “Non condivisibili si rivelano, invece, le ulteriori censure aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento n° 62474/2016 e 62477/2016 … ”, fino all ’ inizio del punto 5, escluso, dove la Corte d’appello di l’Aquila ha ritenuto correttamente notificata sia le ingiunzioni di pagamento n. 62474/2016 e 62477/2016 e sia i connessi atti interruttivi della prescrizione, per violazione e(o) falsa appl icazione di quanto previsto dall’art. 2943 cod. civ., nonché dagli articoli 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché in tema di disponibilità e valutazione delle prove, da parte del Giudice il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per nullità della sentenza, a causa di un vero e proprio travisamento della prova, ritenendo la notifica di atti interruttivi effettuata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre in atti, non vi sono documenti che R.g. n. 24490 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle danno contezza di tale notifica verso la ricorrente, ma eventualmente verso altro soggetto giuridico. 4. III motivo: si censura l ’ affermazione della sentenza impugnata, resa al punto 4.4 della parte motiva in particolare da pag. 4 dal “ciò posto, va ora verificata -secondo l’ ordine delle censure proposte - se risulti validamente interrotto il termine di prescrizione …”, fino a metà pagina 5, “(come da fatture 88080 e 149939)”, sempre del punto 4.4., dove la Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto correttamente notificata sia l’ingiunzione di pagamento n. 62468/2016 e sia i connessi atti interruttivi della prescrizione, per violazione e (o) falsa applicazione di quanto previsto dall’art. 2943 cod. civ., nonché dagli articoli 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché in tema di disponibilità e valutazione delle prove, da parte del Giudice il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto, avendo la Corte d’appello, ritenuto erroneamente eseguita la notifica di atti interruttivi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] CSMs.r.l., mentre in atti, non vi sono documenti che danno contezza di tale notifica e che smentiscono la correttezza del procedimento di notifica posto in essere dagli enti creditori. 5. IV motivo: si censura parimenti l ’ affermazione della sentenza impugnata, resa al punto 4.5 della parte motiva, in particolare da inizio pag. 6, dal le parole “Non condivisibili si rivelano, invece, le ulteriori censure aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento n. 62474/2016 e 62477/2016 … ”, fino all ’ inizio del punto 5, escluso, dove la Corte d’appello di l’Aquila ha ritenuto correttamente notificata sia le ingiunzioni di pagamento n. 62474/2016 e 62477/2016 e sia i connessi atti interruttivi della prescrizione, per violazione e/o falsa applicazione di quanto previsto dall’art. 2943 cod. civ., nonché dagli articoli 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché in tema di disponibilità e valutazione R.g. n. 24490 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle delle prove, da parte del giudice il tutto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto, avendo la Corte d’appello di L’Aquila, ritenuto erroneamente eseguita la notifica di atti interruttivi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] CSMs.r.l., mentre in atti, non vi sono documenti che danno contezza di tale notifica e che smentiscono la correttezza del procedimento di notifica posto in essere dagli enti creditori. 6. V motivo: si censura l ’ affermazione contenuta al punto 7 della sentenza della Corte d’appello, per la violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in tema di condanna alle spese e di condanna alle spese per singoli atti, in quanto l’accoglimento di parte dei motivi posti dalla ricorrente alla base del proprio atto di opposizione ad ingiunzione fiscale (con sensibile decurtazione del credito ingiunto, rispetto a quello all’epoca azionato con l’intimazione di pagamento n. 143817/2017), avrebbe dovuto comportare quanto meno una condanna, almeno parziale, di controparte alle spese sia del primo che del secondo grado di giudizio. 7. Il primo e il secondo motivo , così come riportati pressoché nella loro intera formulazione, sono fondati . Ciò in quanto gli atti interruttivi della prescrizione posti dalla Corte d’appello di L’Aquila a base del rigetto dell’eccezione di prescrizione formulata dall ’ originaria opponente sono tutti riferiti a un soggetto diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ossia al la [OSCURATO:SOCIETA]. : e, sebbene vi sia un accenno, nella prima parte della sentenza, a una cessione di ramo d’azienda, il che avrebbe potuto comportare la necessità di un approfondimento istruttorio o motivazionale, non viene specificamente spiegato per quale ragione i detti atti interruttivi, rivolti al diverso soggetto [OSCURATO:SOCIETA].,sarebbero utilmente riferibili all’odierna [OSCURATO:SOCIETA]., che,nella detta operazione di cessione di ramo d’azienda, aveva assunto la veste di cessionaria. R.g. n. 24490 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] reputa che, nella specie, la Corte territoriale sia incorsa, nell’esame della documentazione asseritamente comprovante l’invio e la ricezione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di utili atti interruttivi della prescrizione, considerata da entrambe le parti come quinquennale, in travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nella specie sia realizzato un travisamento della documentazione, idoneamente riportata nel corpo del ricorso per cassazione, ossia delle raccomandate e delle relative cartoline di ritorno inviate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e in alcuni casi ricevute dal legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], che sono state, dai giudici di merito,ritenute pervenut e alla [OSCURATO:SOCIETA]e, quindi , a un soggetto diverso da quello al quale erano , in base a quanto univocamente e indiscutibilmente emerge dal tenore letterale degli atti esaminati, indirizzate. Il travisamento oggettivo della prova si ha, secondo la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Cass. Sez. U 5/03/2024 n. 5792), in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, come è accaduto nella specie, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti,ma anche quello che (come di recente affermato da Cass. 16/05/2025 n. 13085), introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, R.g. n. 24490 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. Alla stregua di quanto rilevato in ordine alla non riferibilità degli atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio decorrente dall’anno 2010 alla [OSCURATO:SOCIETA].,i primi due motivi di ricorso, proposti sulla base del parametro di cui al n. 4 dell’art. 360, primo comma, del codice di rito civile, ossia per nullità della sentenza o del procedimento, sono fondati, risultando evidente che i giudici di merito hanno riferito gli atti interruttivi della prescrizione alla [OSCURATO:SOCIETA]. ossia a un soggetto diverso da quello nei cui confronti erano stati posti in essere, che era denominato [OSCURATO:SOCIETA].. 8. I motivi terzo e quarto , che concernono la stessa lettura e interpretazione degli atti interruttivi della prescrizione, nel diverso prisma della violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi, quindi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., sono assorbiti. Il quinto motivodi ricorso, che concerne la regolazione delle spese di lite operata dalla Corte d’appello, è del pari assorbito,pur dovendosi, a stretto rigore, dare atto che esso sarebbe stato fondato, poiché l’esito finale in fase d’appello era stato di parziale accoglimento dell’opposizione, quindi l’opponente [OSCURATO:SOCIETA]. era almeno parzialmente vittoriosaanche in detto grado del giudizio. 9. La fondatezza dei primi due motivi di ricorso , con assorbimento dei restanti,comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa, per nuovo esame, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione personale, alla quale è, altresì, demandato di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primoe il secondo motivo di ricorso , assorbiti i restanti ; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello R.g. n. 24490 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle di L’Aquilain diversa composizione, cui demanda di provved