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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13717/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Gup del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, per avere assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B) della rubrica e rideterminato, in conseguenza la pena, ha confermato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 2,3 6 e 8 cod. pen. (capo A), perché, alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg [OSCURATO:TARGA]), di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (trasportato), senza mai aver conseguito la patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale per non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada (orario notturno e presenza di pioggia) cagionava, per colpa, la morte di [OSCURATO:PERSONA], nonché lesioni personali a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Monza, 17/05/19).

2. Gli agenti della Polizia stradale di Seregno, intervenuti sul luogo dell'incidente, avevano appurato che il sinistro si era svolto in due momenti: il primo, caratterizzato dal tamponamento tra una [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]) e un'Audi A4 Avant (tg. [OSCURATO:TARGA]), rispettivamente condotte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, in cui era coinvolto l'odierno ricorrente, con trasportato [OSCURATO:PERSONA], che aveva impattato contro la [OSCURATO:PERSONA] e, nel contempo, investito il corpo di [OSCURATO:PERSONA], appena uscito dalla propria autovettura, mentre [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad evitare l'investimento, facendo un balzo che gli aveva permesso di riportare solo lievi lesioni personali.

La dinamica del sinistro era stata ricostruita grazie alle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), alle ammissioni fatte dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e dalla consulenza cinematica redatta dall'esperto nominato dal pubblico ministero, ing.

Romaniello.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato per il tramite del difensore che solleva quattro motivi rispetto ai quali tutti deduce mancanza o insufficienza della motivazione con riguardo:

3.1. Alla valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento alla ricostruzione del sinistro operata dall'ing.

Romaniello: la sentenza impugnata ha acriticamente recepito le conclusioni dell'anzidetta consulenza senza tenere conto delle criticità nella stessa rilevate dal consulente della difesa, ing.

Oldrati, che evidenziava come il consulente del pubblico ministero avesse trascurato elementi fondamentali che il ricorso richiama.

Né la sentenza impugnata fa il minimo riferimento alla consulenza della difesa e alle censure mosse nell'atto di appello, relative, in particolare, al comportamento dei pedoni e alla visibilità dei pedoni e dei veicoli dopo il primo incidente.

3.2. Alla valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento alla velocità di guida dell'imputato al momento dell'impatto: la percezione del teste Khalid sulla velocità elevata con cui viaggiava l'imputato, non rileva, atteso che si tratta di soggetto privo di qualsivoglia qualifica tecnica.

La velocità dell'auto condotta dell'imputato (102 km/h circa) rientrava nei limiti consentiti, né il consulente dell'accusa ha indicato quale fosse la velocità appropriata.

Allo stesso modo, i Giudici di merito non hanno ricostruito il comportamento alternativo diligente.

3.3. Al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

Nulla dice, infatti, la Corte distrettuale sulla circostanza che la vittima non avesse immediatamente provveduto, come avrebbe dovuto, alla segnalazione del sinistro e che la medesima stesse verificando i danni del proprio veicolo senza preoccuparsi di trovarsi sulla corsia di sorpasso di una strada a scorrimento veloce.

L'evento, pertanto, non poteva essere preveduto dal [OSCURATO:PERSONA], tenuto altresì conto che alla sua causazione hanno inevitabilmente concorso i comportamenti posti in essere dai signori Sponsiello e Cesare. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha omesso di accertare la colpa concorrente della vittima.

3.4. Agli artt. 132, 133 cod. pen. e alla dosimetria della pena irrogata.

La sentenza impugnata non motiva sul motivo di appello con cui si lamentava l'eccessività della pena.

3.5. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

3.6. In data 10/11/21, sono pervenute note scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, in replica alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo si sviluppano sul piano del fatto e sono tesi a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, collocandosi, in pertanto, fuori dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Invero, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice 3 del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

3. I Giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale ed adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto indubbia la riferibilità della condotta ascritta al capo A) all'odierno ricorrente, la cui responsabilità è stata fondata su dati di fatto oggettivi di cui la Corte territoriale dà ampio conto.

Le testimonianze acquisite e le verifiche di carattere tecnico immediatamente eseguite hanno, invero, fornito una precisa ricostruzione della vicenda, avendo accertato che l'imputato, mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], era letteralmente "piombato" sui due pedoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appena rimasti coinvolti in altro tamponamento, cagionando la morte del primo ed il ferimento del secondo.

Era stato immediatamente appurato che: il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai conseguito la patente di guida, si trovava in stato di forte alterazione alcolica (tasso alcolico di 1,31 g/I), aveva adottato una condotta di guida non adeguata alle condizioni dei luoghi, come evincibile da verbale di accertamento inglobato nella informativa di reato della polizia stradale di Seregno del 18/05/2019, nonché dalle dichiarazioni rese il 17/05/2019 dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] e dal terzo trasportato [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dava conto della velocità "spaventosa" con cui era improvvisamente sopraggiunta, sulla corsia di sorpasso, la [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'inputato, il quale non frenava minimamente ed investiva i due pedoni.

Si tratta, come correttamente sostiene la sentenza impugnata, di elementi obiettivamente accertati che, in quanto tali, «prescindono dalle valutazioni della consulenza tecnica dell'ing.

Romaniello, costituendo di per sé violazioni non solo delle più elementari regole prudenziali ma anche di specifiche disposizioni di legge», quali quelle di cui agli artt. 116, 140,141 e 186 cod. strada.

4. Il terzo motivo, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 589-bis, comma 7, cod. pen., é manifestamente infondato.

Il comma 7 dell'art. 589-bis, cod. pen., prevede una diminuzione di pena («fino alla metà») nel caso in cui l'evento «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole» (analogamente il comma 7 dell'art. 590-bis in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime).

In tema di omicidio stradale, questa Corte ha già affermato che detta circostanza non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento col poso (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275873).

Orbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente escluso la sussistenza di un qualsivoglia concorso di colpa delle vittime, laddove ha rimarcato l'elevatissimo grado di colpa che ha caratterizzato l'azione dell'imputato, il quale aveva condotto l'autovettura dell'amico a velocità non idonea al contesto ambientale, privo di patente ed in stato di ebbrezza.

Il fatto che le vittime non indossassero giubbotti catarifrangenti, sostiene poi il Giudice di appello, non può essere ritenuto in alcun modo concausa dell'evento, valutabile ai sensi del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., come dimostrato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva finito per travolgere tutto quanto si era frapposto al suo passaggio, nonché dalla circostanza che gli automobilisti di passaggio, che avevano preceduto l'[OSCURATO:PERSONA], si erano tutti fermati, senza problemi di sorta, per prestare soccorso.

La condotta tenuta dall'imputato, conclude con argomentare incensurabile la Corte di merito, si è dimostrata di tale gravità da elidere eventuali comportamenti scorretti da parte delle vittime.

5. La censura, formulata peraltro in termini generici, con cui il ricorrente si duole dell'eccessività della pena, è inammissibile.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, infatti, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto l'imputato non meritevole delle circostanze attenuanti generiche, ostandovi, in particolare, il ricco curriculum criminale dell'uomo (cfr. certificato del casellario giudiziale), la condotta da questi tenuta nell'immediatezza del fatto, caratterizzata, tra l'altro, dal tentativo di sviare la responsabilità del sinistro sulla persona del [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di alcun segno di resipiscenza.

Le descritte modalità della condotta, spiega infine la sentenza impugnata, hanno inibito l'inflizione del minimo edittale.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Gup del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, per avere assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B) della rubrica e rideterminato, in conseguenza la pena, ha confermato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 2,3 6 e 8 cod. pen. (capo A), perché, alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg [OSCURATO:TARGA]), di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (trasportato), senza mai aver conseguito la patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale per non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada (orario notturno e presenza di pioggia) cagionava, per colpa, la morte di [OSCURATO:PERSONA], nonché lesioni personali a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Monza, 17/05/19). 2. Gli agenti della Polizia stradale di Seregno, intervenuti sul luogo dell'incidente, avevano appurato che il sinistro si era svolto in due momenti: il primo, caratterizzato dal tamponamento tra una [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]) e un'Audi A4 Avant (tg. [OSCURATO:TARGA]), rispettivamente condotte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, in cui era coinvolto l'odierno ricorrente, con trasportato [OSCURATO:PERSONA], che aveva impattato contro la [OSCURATO:PERSONA] e, nel contempo, investito il corpo di [OSCURATO:PERSONA], appena uscito dalla propria autovettura, mentre [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad evitare l'investimento, facendo un balzo che gli aveva permesso di riportare solo lievi lesioni personali. La dinamica del sinistro era stata ricostruita grazie alle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), alle ammissioni fatte dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e dalla consulenza cinematica redatta dall'esperto nominato dal pubblico ministero, ing. Romaniello. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato per il tramite del difensore che solleva quattro motivi rispetto ai quali tutti deduce mancanza o insufficienza della motivazione con riguardo: 3.1. Alla valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento alla ricostruzione del sinistro operata dall'ing. Romaniello: la sentenza impugnata ha acriticamente recepito le conclusioni dell'anzidetta consulenza senza tenere conto delle criticità nella stessa rilevate dal consulente della difesa, ing. Oldrati, che evidenziava come il consulente del pubblico ministero avesse trascurato elementi fondamentali che il ricorso richiama. Né la sentenza impugnata fa il minimo riferimento alla consulenza della difesa e alle censure mosse nell'atto di appello, relative, in particolare, al comportamento dei pedoni e alla visibilità dei pedoni e dei veicoli dopo il primo incidente. 3.2. Alla valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento alla velocità di guida dell'imputato al momento dell'impatto: la percezione del teste Khalid sulla velocità elevata con cui viaggiava l'imputato, non rileva, atteso che si tratta di soggetto privo di qualsivoglia qualifica tecnica. La velocità dell'auto condotta dell'imputato (102 km/h circa) rientrava nei limiti consentiti, né il consulente dell'accusa ha indicato quale fosse la velocità appropriata. Allo stesso modo, i Giudici di merito non hanno ricostruito il comportamento alternativo diligente. 3.3. Al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Nulla dice, infatti, la Corte distrettuale sulla circostanza che la vittima non avesse immediatamente provveduto, come avrebbe dovuto, alla segnalazione del sinistro e che la medesima stesse verificando i danni del proprio veicolo senza preoccuparsi di trovarsi sulla corsia di sorpasso di una strada a scorrimento veloce. L'evento, pertanto, non poteva essere preveduto dal [OSCURATO:PERSONA], tenuto altresì conto che alla sua causazione hanno inevitabilmente concorso i comportamenti posti in essere dai signori Sponsiello e Cesare. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha omesso di accertare la colpa concorrente della vittima. 3.4. Agli artt. 132, 133 cod. pen. e alla dosimetria della pena irrogata. La sentenza impugnata non motiva sul motivo di appello con cui si lamentava l'eccessività della pena. 3.5. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 3.6. In data 10/11/21, sono pervenute note scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, in replica alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo si sviluppano sul piano del fatto e sono tesi a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, collocandosi, in pertanto, fuori dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Invero, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice 3 del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 3. I Giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale ed adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto indubbia la riferibilità della condotta ascritta al capo A) all'odierno ricorrente, la cui responsabilità è stata fondata su dati di fatto oggettivi di cui la Corte territoriale dà ampio conto. Le testimonianze acquisite e le verifiche di carattere tecnico immediatamente eseguite hanno, invero, fornito una precisa ricostruzione della vicenda, avendo accertato che l'imputato, mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], era letteralmente "piombato" sui due pedoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appena rimasti coinvolti in altro tamponamento, cagionando la morte del primo ed il ferimento del secondo. Era stato immediatamente appurato che: il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai conseguito la patente di guida, si trovava in stato di forte alterazione alcolica (tasso alcolico di 1,31 g/I), aveva adottato una condotta di guida non adeguata alle condizioni dei luoghi, come evincibile da verbale di accertamento inglobato nella informativa di reato della polizia stradale di Seregno del 18/05/2019, nonché dalle dichiarazioni rese il 17/05/2019 dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] e dal terzo trasportato [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dava conto della velocità "spaventosa" con cui era improvvisamente sopraggiunta, sulla corsia di sorpasso, la [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'inputato, il quale non frenava minimamente ed investiva i due pedoni. Si tratta, come correttamente sostiene la sentenza impugnata, di elementi obiettivamente accertati che, in quanto tali, «prescindono dalle valutazioni della consulenza tecnica dell'ing. Romaniello, costituendo di per sé violazioni non solo delle più elementari regole prudenziali ma anche di specifiche disposizioni di legge», quali quelle di cui agli artt. 116, 140,141 e 186 cod. strada. 4. Il terzo motivo, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 589-bis, comma 7, cod. pen., é manifestamente infondato. Il comma 7 dell'art. 589-bis, cod. pen., prevede una diminuzione di pena («fino alla metà») nel caso in cui l'evento «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole» (analogamente il comma 7 dell'art. 590-bis in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime). In tema di omicidio stradale, questa Corte ha già affermato che detta circostanza non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento col poso (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275873). Orbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente escluso la sussistenza di un qualsivoglia concorso di colpa delle vittime, laddove ha rimarcato l'elevatissimo grado di colpa che ha caratterizzato l'azione dell'imputato, il quale aveva condotto l'autovettura dell'amico a velocità non idonea al contesto ambientale, privo di patente ed in stato di ebbrezza. Il fatto che le vittime non indossassero giubbotti catarifrangenti, sostiene poi il Giudice di appello, non può essere ritenuto in alcun modo concausa dell'evento, valutabile ai sensi del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., come dimostrato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva finito per travolgere tutto quanto si era frapposto al suo passaggio, nonché dalla circostanza che gli automobilisti di passaggio, che avevano preceduto l'[OSCURATO:PERSONA], si erano tutti fermati, senza problemi di sorta, per prestare soccorso. La condotta tenuta dall'imputato, conclude con argomentare incensurabile la Corte di merito, si è dimostrata di tale gravità da elidere eventuali comportamenti scorretti da parte delle vittime. 5. La censura, formulata peraltro in termini generici, con cui il ricorrente si duole dell'eccessività della pena, è inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, infatti, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto l'imputato non meritevole delle circostanze attenuanti generiche, ostandovi, in particolare, il ricco curriculum criminale dell'uomo (cfr. certificato del casellario giudiziale), la condotta da questi tenuta nell'immediatezza del fatto, caratterizzata, tra l'altro, dal tentativo di sviare la responsabilità del sinistro sulla persona del [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di alcun segno di resipiscenza. Le descritte modalità della condotta, spiega infine la sentenza impugnata, hanno inibito l'inflizione del minimo edittale. 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 no
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