CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1963
Cassazione n. 33777/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1963 avverso la sentenza del 09/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8/02/2024 il Tribunale di Rimini, riqualificato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ricorso in cassazione, rimetteva a questo giudice l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che erano caduti dalla bicicletta in ragione di una asserita interferenza del cane di sua proprietà ed era stato condannato a pena pecuniaria. 2. L'appellante assume un difetto motivazionale per essere stata riconosciuta la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che non vi erano stati testimoni oculari dell'accaduto e la ricostruzione del sinistro era intervenuta a tavolino da parte degli agenti di PG intervenuti sul posto e discordanti erano state le dichiarazioni dei due proprietari dei cani coinvolti nei fatti di causa. La difesa del ricorrente, in persona dell'avv.to Giustiniani ha fatto pervenire via PEC memoria difensiva con motivi aggiunti con i quali ha integrato gli argomenti difensivi proposti nel ricorso di legittimità opponendosi ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso e insistendo nello stesso. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal primo giudice e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. La ricostruzione della dinamica del sinistro è invero fondata sulle dichiarazioni delle persone offese, che hanno trovato riscontro nella certificazione sanitaria, negli accertamenti eseguiti dalla PG sui mezzi coinvolti e nelle dichiarazioni di un testimone, proprietario di altro cane che, unitamente a quello di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], era sfuggito al controllo dei padroni dirigendosi verso la pista ciclabile e mediante la identificazione mediante riconoscimento del cane che si era reso responsabile della caduta dei ciclisti (media piccola taglia). 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. - P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere