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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 29270/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natkl [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice del merito ha tenuto in considerazione l'operazione di identificazione della prevenuta ad opera della polizia, compiuta attraverso i rilievi dattiloscopici); Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso devolve una questione che non è stata sollevata nel corso del giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natkl [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice del merito ha tenuto in considerazione l'operazione di identificazione della prevenuta ad opera della polizia, compiuta attraverso i rilievi dattiloscopici); Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso devolve una questione che non è stata sollevata nel corso del giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 29270/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris