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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 13136/2023

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del decreto legislativo n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

Ud. 1/20/04/2023C.C.

PU R.G.11625/2020 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 FILIPPO D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11625/2020proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con facoltà anche disgiunte, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 78/2, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale. -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 4601/2019, depositata in data20novembre 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato l'avviso di rettifica dell'accertamento prot. n. 41338/RU, notificato in data 23 giugno 2017 e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrativeprot. n. 41340/RU, notificato in data 23 giugno 2017,riguardanti dazi doganali, Iva e sanzioni amministrative, con riferimento al mese di luglio 2014, in relazione a servizi infragruppo e cosiddette royalties per importazioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 7090/11/17, depositata in data 21 dicembre 2017, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Milano, adita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha accolto l'appello limitatamente ai dazi e all'Iva eccedente quella derivante dalla base imponibile aumentata dei corrispettivi dei diritti di licenza, compensando le spese di lite. 4.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che: -) [OSCURATO:SOCIETA]. era una società controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] AG (ora [OSCURATO:PERSONA] SE) e che, in virtù dell'accordo stipulato da queste due società, la prima poteva fabbricare o far fabbricare i prodotti in licenza solo previa approvazione di [OSCURATO:PERSONA] AG e in base alla disciplina, prevista per contratto, della scelta dei fornitori; -) per tutti i prodotti in licenza fabbricati da o per la licenziataria e da questa venduti, spettavauna royalty a [OSCURATO:PERSONA] AG;-) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA], anch'essa controllata da [OSCURATO:PERSONA] AG, un contratto in virtù del quale la W. C. L. l'avrebbe assistita nella scelta dei fabbricanti dei prodotti; -) [OSCURATO:PERSONA] AG, dunque, controlla va la scelta dei fabbricanti, avendo il diritto di selezionarli, e controllava la licenziataria stessa e l'Agente (W.C.L.), che la coadiuvava nella scelta dei costruttori e nelle operazioni di marketing; non si trattava di accordi commerciali volti a garantire il solo controllo qualitativo delle mercie non esiste va alcun contratto di fabbricazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed i produttori asiatici, in quanto eraWCL (controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA] SE) a fornire a questi ultimi le specifiche di fabbricazione; -) iproduttori si impegnavano a fabbricare solo ed esclusivamente per la mandante di WCL, dunque per la licenziante [OSCURATO:PERSONA] SE; -) anche l'ultima condizione delle tre enunciate, cioè il versamento dei diritti di licenza come condizione di vendita delle merci, veniva a realizzarsi proprio attraverso il particolare di primaria importanza del pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza richiesto all'acquirente «da una persona legata al venditore», cioè WCL; -) in tema di IVA intracomunitaria, la sentenza della Suprema Corte esaminata aveva stabilito che l'assolvimento del tributo mediante inversione contabile «... elide la pretesa impositiva corrispondente; ma non elide la maggiore pretesa concernente la maggiore IVA scaturente dalla base imponibile aumentata dell'importo dei corrispettivi dei diritti di licenza.

Ne consegue l'irrilevanza della proposizione della ulteriore questione pregiudiziale prospettata in memoria dalla società».

5. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

6. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e con ricorso incidentale affidato a nove motivi e memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico mezzo del ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce la violazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata aveva violato la norma richiamata in quanto l'abbandono delle sanzioni per incertezza della norma fiscale doveva dipendere da incertezze giurisprudenziali e non dalla mancanza di un indirizzo della cassazione, che,peraltro, nel caso di specie, sussisteva ed era sfavorevole al contribuente, non avendo la Corte mai escluso le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza nella sentenze riguardanti la società [OSCURATO:SOCIETA].. 2.Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Omessa pronuncia in ordine alla carenza di legittimazione dell'Ufficio.

Incompetenza territoriale.

La sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione sollevato dalla società contribuente e poi riproposto in appello avente per oggetto l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Milano. 3.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..

Difetto di motivazione o motivazione apparente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva indicato le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'appello e non aveva fatto riferimento alle motivazioni per cuiaveva ritenuto di respingere i motivi sollevati dall'esponente.

Non era consentito al giudice di secondo grado spiegare il rinvio per relationem ad altra pronuncia attraverso il principio di economia processuale, pena la violazione delle disposizioni processuali sulla motivazione.4.

Il terzo mezzo deduce l'omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata aveva deciso in modo del tutto avulso dalle circostanze pacifiche e non controverse e dalle risultanze probatorie.

I fatti posti a fondamento delle sentenze citate (n. 8473/2018 e n. 14546/2018) erano diversi per annualità e per fattispecie contrattuali.

La fattispecie in esame concerneva l'accordo contrattuale dell'1 luglio 2011, come modificato dall'accordo integrativo dell'11 febbraio 2013, mentre le due sentenze citate riguardavano lo schema contrattuale dell'8 agosto 2000, sostituito dal contratto dell'1 luglio 2011.

I giudici di secondo grado avevano rinviato alle sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano n. 3099/2019 e n. 1755/2019, che avevano rinviato alle sentenze della Corte di Cassazione n. 8473/2008 e n. 14546/2018 che, peraltro, non erano decisioni definitive, avendo annullato con rinvio per l'esame delle prove.

I giudici di secondo grado erroneamente avevano affermato che i 40 fornitori di [OSCURATO:SOCIETA] lavoravano in esclusiva per il gruppo [OSCURATO:PERSONA], essendo i fornitori soggetti autonomi e indipendenti, non avendo l'Ufficio mai ipotizzato l'esistenza diun rapporto di esclusività.

I giudici di secondo grado avevano errato ad affermare che i diritti di licenza erano chiesti da [OSCURATO:PERSONA], perchè era stato documentato che i fornitori non avevano titolo, né interesse a chiedere il pagamento degli stessi e che [OSCURATO:PERSONA] aveva la funzione di coadiuvare la licenziante [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di marketing non avendo tale assunto riscontro né fattuale, né contrattuale.

I giudici di secondo grado avevano omesso di considerare che la Royalty comprendeva anche servizi diversi dalla licenza del marchio e che l'Iva era stata interamente assolta da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

5. Il quarto mezzo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Omessa pronuncia in ordine all'erronea ricostruzione dei corrispettivi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] in termini di royalties per il marchio.

Esclusione dalla tassazione doganale (o in subordine, rideterminazione) del corrispettivo per diritti di proprietà intellettuale.

I giudici di secondo grado avevano omesso di pronunciarsi sulla composita natura dei corrispettivi denunciata dalla società contribuente e non avevano considerato che il corrispettivo oggetto di contestazione doganale rappresentava il prezzo di una serie di servizi generali, la maggior parte dei quali non aveva alcuna connessione con la fabbricazione, vendita o rivendita delle merci importate ed erano del tutto irrilevanti ai fini del valore doganale, ovvero che i diritti di utilizzo del marchio rappresentavano solo una parte del corrispettivo globale dovuto a [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata aveva omesso di considerare che lo stesso corrispettivo era stato già oggetto di rideterminazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che aveva ritenuto pari al 2% la percentuale corrispondente all'utilizzo del marchio. 6.Il quinto mezzo deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 14, paragrafo 1, lett. e), 157, secondo comma, 159 e 160 del Reg. (CEE) 2454 del 1993 e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata erroneamente aveva affermato la sussistenza dei presupposti inerenti la tassazione doganale dei corrispettivi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA].

Non sussisteva nel caso in esame il presupposto sulla presunta «condizione di vendita delle merci», perché il pagamento dei corrispettivi non era richiesto a [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA], ma da [OSCURATO:PERSONA] sua qualità di soggetto licenziante; i contratti tra [OSCURATO:SOCIETA] e i fornitori non prendevano in esame il pagamento delle royalties, come l'Accordo infragruppo ed inoltre i fornitori di prodotti importati erano oltre quaranta e l'onere della prova avrebbe dovuto essere assolto in relazione a ciascuno di essi.

La sentenza impugnata era errata anche nella parte in cui aveva affermato un controllo tra [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori, in quanto la selezione dei fornitori era operata da [OSCURATO:PERSONA] al fine del rispetto del Codice etico di [OSCURATO:PERSONA] e della tutela della proprietà intellettuale.

La pronuncia impugnata aveva travisato la lettura del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e il Fabbricante e la comune intenzione delle parti.

I fornitori operavano, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, per numerosi brand e il [OSCURATO:PERSONA] non rappresentava più del 17% della produzione complessiva annuale.

7. Il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Omessa pronuncia in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32del Codice doganale comunitario.

Erronea determinazione del valore doganale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla asserita erroneità dei dati assunti dall'Ufficio a fondamento della propria pretesa e non aveva tenuto conto dell'oggettiva e concreta situazione di conflitto tra quanto determinato dall'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate e aveva ritenuto sussistenti le condizioni di tassabilità integrale delle royalties.

8. Il settimo motivo deduce l'omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia in relazione all'Iva.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di valutare che la società contribuente aveva assolto interamente l'Iva sui corrispettivi dei diritti di licenza mediante inversione contabile.

9. L'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. ci v. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Omessa pronuncia in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 220 e 239 del Codice doganale comunitario.

La decisione impugnat a non si era pronunciata sull'eccepita applicabilità dell'esimente del legittimo affidamento di cui agli articoli indicati, tenuto conto delle circostanze pacifiche in atti e non contestate: la conferma della correttezza del valore doganale in tre distintiprovvedimenti di convalida da parte della Dogana tedesca e della Dogana francese; la convalida del criterio adottato da [OSCURATO:PERSONA] in verifiche antecedenti; l'assenza di rilievi nel corso delle numerose importazioni svolte; l'assenza di contestazioni analoghe da parte delle altre competenti dogane europee presso cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] importava.

10. I l nono motivo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Omessa pronuncia in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 232 del Codice doganale comunitario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccepita illegittimità degli interessi di mora (per l'ammontare di 21 mila euro) richiesti dall'Agenzia delle D ogane con l'avviso impugnato. 11.In via preliminare va dato atto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato, con modalità telematiche, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall'1 gennaio 2023e che la presente controversia concerne l'avviso di rettifica dell'accertamento prot. n. 41338/RU, notificato in data 23 giugno 2017 e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative prot. n. 41340/RU, notificato in data 23 giugno 2017, riguardanti dazi doganali, Iva e sanzioni amministrative, con riferimento al mese di luglio 2014. 11.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ». 11.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ». 11.3L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recita, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 12.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del decreto legislativo n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. 1/20/04/2023C.C. PU R.G.11625/2020 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 FILIPPO D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11625/2020proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con facoltà anche disgiunte, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 78/2, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale. -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 4601/2019, depositata in data20novembre 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato l'avviso di rettifica dell'accertamento prot. n. 41338/RU, notificato in data 23 giugno 2017 e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrativeprot. n. 41340/RU, notificato in data 23 giugno 2017,riguardanti dazi doganali, Iva e sanzioni amministrative, con riferimento al mese di luglio 2014, in relazione a servizi infragruppo e cosiddette royalties per importazioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 7090/11/17, depositata in data 21 dicembre 2017, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Milano, adita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha accolto l'appello limitatamente ai dazi e all'Iva eccedente quella derivante dalla base imponibile aumentata dei corrispettivi dei diritti di licenza, compensando le spese di lite. 4.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che: -) [OSCURATO:SOCIETA]. era una società controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] AG (ora [OSCURATO:PERSONA] SE) e che, in virtù dell'accordo stipulato da queste due società, la prima poteva fabbricare o far fabbricare i prodotti in licenza solo previa approvazione di [OSCURATO:PERSONA] AG e in base alla disciplina, prevista per contratto, della scelta dei fornitori; -) per tutti i prodotti in licenza fabbricati da o per la licenziataria e da questa venduti, spettavauna royalty a [OSCURATO:PERSONA] AG;-) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA], anch'essa controllata da [OSCURATO:PERSONA] AG, un contratto in virtù del quale la W. C. L. l'avrebbe assistita nella scelta dei fabbricanti dei prodotti; -) [OSCURATO:PERSONA] AG, dunque, controlla va la scelta dei fabbricanti, avendo il diritto di selezionarli, e controllava la licenziataria stessa e l'Agente (W.C.L.), che la coadiuvava nella scelta dei costruttori e nelle operazioni di marketing; non si trattava di accordi commerciali volti a garantire il solo controllo qualitativo delle mercie non esiste va alcun contratto di fabbricazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed i produttori asiatici, in quanto eraWCL (controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA] SE) a fornire a questi ultimi le specifiche di fabbricazione; -) iproduttori si impegnavano a fabbricare solo ed esclusivamente per la mandante di WCL, dunque per la licenziante [OSCURATO:PERSONA] SE; -) anche l'ultima condizione delle tre enunciate, cioè il versamento dei diritti di licenza come condizione di vendita delle merci, veniva a realizzarsi proprio attraverso il particolare di primaria importanza del pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza richiesto all'acquirente «da una persona legata al venditore», cioè WCL; -) in tema di IVA intracomunitaria, la sentenza della Suprema Corte esaminata aveva stabilito che l'assolvimento del tributo mediante inversione contabile «... elide la pretesa impositiva corrispondente; ma non elide la maggiore pretesa concernente la maggiore IVA scaturente dalla base imponibile aumentata dell'importo dei corrispettivi dei diritti di licenza. Ne consegue l'irrilevanza della proposizione della ulteriore questione pregiudiziale prospettata in memoria dalla società». 5. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 6. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e con ricorso incidentale affidato a nove motivi e memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico mezzo del ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce la violazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata aveva violato la norma richiamata in quanto l'abbandono delle sanzioni per incertezza della norma fiscale doveva dipendere da incertezze giurisprudenziali e non dalla mancanza di un indirizzo della cassazione, che,peraltro, nel caso di specie, sussisteva ed era sfavorevole al contribuente, non avendo la Corte mai escluso le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza nella sentenze riguardanti la società [OSCURATO:SOCIETA].. 2.Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Omessa pronuncia in ordine alla carenza di legittimazione dell'Ufficio. Incompetenza territoriale. La sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione sollevato dalla società contribuente e poi riproposto in appello avente per oggetto l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Milano. 3.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.. Difetto di motivazione o motivazione apparente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva indicato le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'appello e non aveva fatto riferimento alle motivazioni per cuiaveva ritenuto di respingere i motivi sollevati dall'esponente. Non era consentito al giudice di secondo grado spiegare il rinvio per relationem ad altra pronuncia attraverso il principio di economia processuale, pena la violazione delle disposizioni processuali sulla motivazione.4. Il terzo mezzo deduce l'omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata aveva deciso in modo del tutto avulso dalle circostanze pacifiche e non controverse e dalle risultanze probatorie. I fatti posti a fondamento delle sentenze citate (n. 8473/2018 e n. 14546/2018) erano diversi per annualità e per fattispecie contrattuali. La fattispecie in esame concerneva l'accordo contrattuale dell'1 luglio 2011, come modificato dall'accordo integrativo dell'11 febbraio 2013, mentre le due sentenze citate riguardavano lo schema contrattuale dell'8 agosto 2000, sostituito dal contratto dell'1 luglio 2011. I giudici di secondo grado avevano rinviato alle sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano n. 3099/2019 e n. 1755/2019, che avevano rinviato alle sentenze della Corte di Cassazione n. 8473/2008 e n. 14546/2018 che, peraltro, non erano decisioni definitive, avendo annullato con rinvio per l'esame delle prove. I giudici di secondo grado erroneamente avevano affermato che i 40 fornitori di [OSCURATO:SOCIETA] lavoravano in esclusiva per il gruppo [OSCURATO:PERSONA], essendo i fornitori soggetti autonomi e indipendenti, non avendo l'Ufficio mai ipotizzato l'esistenza diun rapporto di esclusività. I giudici di secondo grado avevano errato ad affermare che i diritti di licenza erano chiesti da [OSCURATO:PERSONA], perchè era stato documentato che i fornitori non avevano titolo, né interesse a chiedere il pagamento degli stessi e che [OSCURATO:PERSONA] aveva la funzione di coadiuvare la licenziante [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di marketing non avendo tale assunto riscontro né fattuale, né contrattuale. I giudici di secondo grado avevano omesso di considerare che la Royalty comprendeva anche servizi diversi dalla licenza del marchio e che l'Iva era stata interamente assolta da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il quarto mezzo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Omessa pronuncia in ordine all'erronea ricostruzione dei corrispettivi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] in termini di royalties per il marchio. Esclusione dalla tassazione doganale (o in subordine, rideterminazione) del corrispettivo per diritti di proprietà intellettuale. I giudici di secondo grado avevano omesso di pronunciarsi sulla composita natura dei corrispettivi denunciata dalla società contribuente e non avevano considerato che il corrispettivo oggetto di contestazione doganale rappresentava il prezzo di una serie di servizi generali, la maggior parte dei quali non aveva alcuna connessione con la fabbricazione, vendita o rivendita delle merci importate ed erano del tutto irrilevanti ai fini del valore doganale, ovvero che i diritti di utilizzo del marchio rappresentavano solo una parte del corrispettivo globale dovuto a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata aveva omesso di considerare che lo stesso corrispettivo era stato già oggetto di rideterminazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che aveva ritenuto pari al 2% la percentuale corrispondente all'utilizzo del marchio. 6.Il quinto mezzo deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 14, paragrafo 1, lett. e), 157, secondo comma, 159 e 160 del Reg. (CEE) 2454 del 1993 e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata erroneamente aveva affermato la sussistenza dei presupposti inerenti la tassazione doganale dei corrispettivi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA]. Non sussisteva nel caso in esame il presupposto sulla presunta «condizione di vendita delle merci», perché il pagamento dei corrispettivi non era richiesto a [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA], ma da [OSCURATO:PERSONA] sua qualità di soggetto licenziante; i contratti tra [OSCURATO:SOCIETA] e i fornitori non prendevano in esame il pagamento delle royalties, come l'Accordo infragruppo ed inoltre i fornitori di prodotti importati erano oltre quaranta e l'onere della prova avrebbe dovuto essere assolto in relazione a ciascuno di essi. La sentenza impugnata era errata anche nella parte in cui aveva affermato un controllo tra [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori, in quanto la selezione dei fornitori era operata da [OSCURATO:PERSONA] al fine del rispetto del Codice etico di [OSCURATO:PERSONA] e della tutela della proprietà intellettuale. La pronuncia impugnata aveva travisato la lettura del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e il Fabbricante e la comune intenzione delle parti. I fornitori operavano, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, per numerosi brand e il [OSCURATO:PERSONA] non rappresentava più del 17% della produzione complessiva annuale. 7. Il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Omessa pronuncia in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32del Codice doganale comunitario. Erronea determinazione del valore doganale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla asserita erroneità dei dati assunti dall'Ufficio a fondamento della propria pretesa e non aveva tenuto conto dell'oggettiva e concreta situazione di conflitto tra quanto determinato dall'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate e aveva ritenuto sussistenti le condizioni di tassabilità integrale delle royalties. 8. Il settimo motivo deduce l'omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia in relazione all'Iva. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di valutare che la società contribuente aveva assolto interamente l'Iva sui corrispettivi dei diritti di licenza mediante inversione contabile. 9. L'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. ci v. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Omessa pronuncia in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 220 e 239 del Codice doganale comunitario. La decisione impugnat a non si era pronunciata sull'eccepita applicabilità dell'esimente del legittimo affidamento di cui agli articoli indicati, tenuto conto delle circostanze pacifiche in atti e non contestate: la conferma della correttezza del valore doganale in tre distintiprovvedimenti di convalida da parte della Dogana tedesca e della Dogana francese; la convalida del criterio adottato da [OSCURATO:PERSONA] in verifiche antecedenti; l'assenza di rilievi nel corso delle numerose importazioni svolte; l'assenza di contestazioni analoghe da parte delle altre competenti dogane europee presso cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] importava. 10. I l nono motivo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Omessa pronuncia in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 232 del Codice doganale comunitario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccepita illegittimità degli interessi di mora (per l'ammontare di 21 mila euro) richiesti dall'Agenzia delle D ogane con l'avviso impugnato. 11.In via preliminare va dato atto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato, con modalità telematiche, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall'1 gennaio 2023e che la presente controversia concerne l'avviso di rettifica dell'accertamento prot. n. 41338/RU, notificato in data 23 giugno 2017 e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative prot. n. 41340/RU, notificato in data 23 giugno 2017, riguardanti dazi doganali, Iva e sanzioni amministrative, con riferimento al mese di luglio 2014. 11.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ». 11.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ». 11.3L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recita, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 12.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'ar
Decreto Cassazione n. 13136/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris