CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 aprile 2024
Cassazione n. 14249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25860/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.1220/2024 depositata il 29/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 25860/2024 Numero sezionale 1424/2025 Numero di raccolta generale 14249/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate atteso il recente consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 27/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25860/2024 Numero sezionale 1424/2025 Numero di raccolta generale 14249/2025 Data pubblicazione 28/05/2025