CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 02436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24854/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado d el Lazio n.4308/2023 depositata i l 12/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di un’asta conseguente ad una espropriazione immobiliare, la società allora ricorrente, con decreto di trasferimento di immobili - emesso dal Tribunale di Roma, sezione esecuzioni immobiliari, a definizione dell’esecuzione n. 89186- si aggiudicò alcuni locali ad uso commerciale e di autorimessa in Tivoli (Roma), meglio specificati nel detto decreto. L’Agenzia delle Entrate di Roma -in data 16.2.2006- assoggettò detto decreto alle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale. La società ricorrente presentò, quindi, istanza di rimborso della imposta di registro versata nell’ammontare di euro 24.996,00. L’istanza venne disattesa sicché, [OSCURATO:SOCIETA]. adì la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, impugnando il diniego di rimborso. La C.T.P. accolse il ricorso e la decisione venne impugnata dall’Agenzia delle Entrate. L’appello fu accolto applicando l’art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 131/1986 (TUR). Nel dettaglio il giudice di merito affermò: “il Collegio di primo grado ha constatato la registrazione del decreto di trasferimento immobiliare, ma non ha individuato quale dei coobligati ex art. 57, d.P.R n. 131/1986, ha in concreto effettuato il versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali chieste a rimborso da [OSCURATO:SOCIETA]. In sostanza la società, ai fini della prova del pagamento dei tributi versati in eccesso, ha fornito gli estremi della registrazione dell'atto ma non ha provato di aver versato i tributi chiesti a rimborso, non essendo stata prodotta la ricevuta di pagamento da cui ciò possa evincersi”. La predetta sentenza è impugnata con ricorso affidato a tre motivi da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 S.p.a.). In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura è denunciata la violazione degli artt. 1 e 35 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 276, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n 4, c.p.c., in quanto [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe totalmente omesso l’esame delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell’appello avversario, formulate nelle controdeduzioni depositate telematicamente in secondo grado il 10 novembre 2022 e abbinate al fascicolo telematico il giorno successivo, così violando l’art. 276 c.p.c., che impone il previo esame delle eccezioni pregiudiziali rispetto al merito della controversia. 2.Con la seconda censura si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art 360, comma 1 n 3, c.p.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto applicabile al caso di specie (acquisto all’asta di un immobile da parte di un terzo) una normativa -il citato art. 57- non applicabile o di cui è applicabile il solo comma 8, con conseguente inesistenza di altri soggetti, oltre all’aggiudicatario dell’immobile all’asta, tenuti al versamento della imposta di registro. 3. Con la terza censura si denuncia si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., dal momento che il Giudice di appello ha invertito l’onere della prova, ponendo a carico della parte originariamente ricorrente anche l’onere di provare il fondamento delle contro eccezioni dell’Agenzia delle Entrate. 4. Preliminarmente il Collegio osserva che dagli atti emerge, come anche evidenziato dallo stesso ricorrente nella memoria illustrativa, che il ricorso non risulta essere stato notificato all’Agenzia delle Entrate bensì all’Avvocatura dello Stato, sebbene quest’ultima non l’avesse rappresentata e difesa nel giudizio di merito. Trova, quindi, nel caso che ci occupa il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300/1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. 5, n. 17700/2019). Deve essere pertanto ordinata il rinnovo della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate e la causa va rinviata a nuovo ruolo. Va concesso a tal fine il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza - da effettuare a cura della Cancelleria - per l’adempimento a cura di parte ricorrente. P.Q.M La Corte ordina il rinnovo della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate presso la sua sede e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo concedendo a parte ricorrente, per l’adempimento, termine di giorni 60 dalla comunicazione della pre