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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35206/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano, in data 19/11/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui la difesa deduce violazione di legge ma, anche, e significativamente, "difetto di prova in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen." è formulato in termini non consentiti in questa sede; la difesa, infatti, espone una serie di "dubbi" sulla reale ricostruzione del fatto (cfr., in particolare, pag. 2 del ricorso) senza riuscire, invero, ad evidenziare profili di censura riconducibili nel perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen. a fronte della esaustiva e puntuale motivazione spesa dalla Corte di appello (cfr., pagg. 4-5); rilevato che il secondo motivo, nel dedurre la erronea omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 cod. pen., formula una censura generica perché non considera e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha specificamente preso in esame la medesima doglianza (cfr., pag. 5 della sentenza) giudicandola priva di fondamento con argomentazioni del tutto ignorate nel ricorso; ritenuto che il terzo motivo del ricorso si limita ad una generica doglianza sull'esito del giudizio di valenza che è stato operato dai giudici di merito alla luce della personalità dell'imputato e di elementi di natura oggettiva di cui il ricorso, ancora una volta, non tiene affatto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. < dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/07/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano, in data 19/11/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui la difesa deduce violazione di legge ma, anche, e significativamente, "difetto di prova in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen." è formulato in termini non consentiti in questa sede; la difesa, infatti, espone una serie di "dubbi" sulla reale ricostruzione del fatto (cfr., in particolare, pag. 2 del ricorso) senza riuscire, invero, ad evidenziare profili di censura riconducibili nel perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen. a fronte della esaustiva e puntuale motivazione spesa dalla Corte di appello (cfr., pagg. 4-5); rilevato che il secondo motivo, nel dedurre la erronea omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 cod. pen., formula una censura generica perché non considera e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha specificamente preso in esame la medesima doglianza (cfr., pag. 5 della sentenza) giudicandola priva di fondamento con argomentazioni del tutto ignorate nel ricorso; ritenuto che il terzo motivo del ricorso si limita ad una generica doglianza sull'esito del giudizio di valenza che è stato operato dai giudici di merito alla luce della personalità dell'imputato e di elementi di natura oggettiva di cui il ricorso, ancora una volta, non tiene affatto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. < dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023
Sentenza Cassazione n. 35206/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris