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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 04125/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e comunque introdotti solo in questa sede quanto agli elementi fondanti il giudizio di responsabilità (in appello la difesa aveva contestato il ne bis in idem ritenendo i fatti a giudizio già coperti da un precedente giudicato di condanna), aspetti del resto puntualmente argomentati dalla Corte del merito alla luce di una valutazione probatoria coerente alle emergenze istruttorie, oltre che aspecifici in relazione alla mancata configurazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art 73 TUS, rivendicata dalla difesa con l'appello senza che l'odierna impugnazione contenga critiche mirate avverso la motivazione spesa sul punto dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e comunque introdotti solo in questa sede quanto agli elementi fondanti il giudizio di responsabilità (in appello la difesa aveva contestato il ne bis in idem ritenendo i fatti a giudizio già coperti da un precedente giudicato di condanna), aspetti del resto puntualmente argomentati dalla Corte del merito alla luce di una valutazione probatoria coerente alle emergenze istruttorie, oltre che aspecifici in relazione alla mancata configurazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art 73 TUS, rivendicata dalla difesa con l'appello senza che l'odierna impugnazione contenga critiche mirate avverso la motivazione spesa sul punto dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 04125/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris