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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03499/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22007-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in TERAMO, alla via F. BUCCI, n. 15, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' PINO, elettivamente domiciliato in GIULIANOVA, alla via F. BRAGA, n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 764/2016 della CORTE D'APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2017 n. 22007 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 2 -

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] citava innanzi al Tribunale di Teramo la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per sentirla condannare al risarcimento dei danni per vizi e difetti accertati in sede di ATP inerenti i lavori di tinteggiatura esterna del proprio fabbricato e di verniciatura delle persiane in legno ivi sussistenti, commissionati in virtù di accordi orali al convenuto e per i quali l’attore aveva corrisposto l’importo di €14.000,00.

Il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda attorea.

2. Avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 764/2016, respingeva l’appello, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese.

Per quanto rilevante in sede di legittimità, osservava la Corte che: -in conformità con quanto già affermato dal giudice di prime cure, la domanda attorea doveva correttamente essere inquadrata nell’ipotesi prevista dall’art. 1669 cod. civ., afferente a gravi difetti presentati dall’immobile, piuttosto che in quella prevista dall’art. 1667 cod civ., afferente a difformità e vizi dell’opera; -deve pertanto escludersi, nel caso di specie, la maturazione del termine di prescrizione annuale previsto sia per la decadenza (dal primo comma) sia per la prescrizione (dal secondo comma); -i difetti riscontrati dall’ausiliario del giudice alla tinteggiatura devono ascriversi all’attività della società appellante, in quanto non può ipotizzarsi un’attività di tinteggiatura svolta senza la previa sistemazione delle superfici, anche e soprattutto nell’ipotesi – addotta dalla stessa appellante –di eventuale presenza di fenomeni erosivi e di degrado; Ric. 2017 n. 22007 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 3 - -deve ritenersi dimostrata anc he la mancata esecuzione a regola d’arte, da parte della ditta Bosica, anche della tinteggiatura delle finestre-persiane.

3. La sentenza della Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] veniva impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., affidandola a tre motivi di ricorso.

Si difendeva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscrittodal legale rappresentante. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munitodi mandato speciale a tale effetto.

1.1. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass. n. 2317/2016).

1.2. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

1.3. Nella specie, avendo trovato le parti una composizione bonaria relativamente all’oggetto della causa, all’atto di rinuncia comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha aderito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale delresistente [OSCURATO:PERSONA].

2. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio.

Ric. 2017 n. 22007 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 4 - Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22007-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in TERAMO, alla via F. BUCCI, n. 15, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' PINO, elettivamente domiciliato in GIULIANOVA, alla via F. BRAGA, n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 764/2016 della CORTE D'APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2017 n. 22007 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 2 - 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] citava innanzi al Tribunale di Teramo la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per sentirla condannare al risarcimento dei danni per vizi e difetti accertati in sede di ATP inerenti i lavori di tinteggiatura esterna del proprio fabbricato e di verniciatura delle persiane in legno ivi sussistenti, commissionati in virtù di accordi orali al convenuto e per i quali l’attore aveva corrisposto l’importo di €14.000,00. Il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda attorea. 2. Avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 764/2016, respingeva l’appello, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese. Per quanto rilevante in sede di legittimità, osservava la Corte che: -in conformità con quanto già affermato dal giudice di prime cure, la domanda attorea doveva correttamente essere inquadrata nell’ipotesi prevista dall’art. 1669 cod. civ., afferente a gravi difetti presentati dall’immobile, piuttosto che in quella prevista dall’art. 1667 cod civ., afferente a difformità e vizi dell’opera; -deve pertanto escludersi, nel caso di specie, la maturazione del termine di prescrizione annuale previsto sia per la decadenza (dal primo comma) sia per la prescrizione (dal secondo comma); -i difetti riscontrati dall’ausiliario del giudice alla tinteggiatura devono ascriversi all’attività della società appellante, in quanto non può ipotizzarsi un’attività di tinteggiatura svolta senza la previa sistemazione delle superfici, anche e soprattutto nell’ipotesi – addotta dalla stessa appellante –di eventuale presenza di fenomeni erosivi e di degrado; Ric. 2017 n. 22007 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 3 - -deve ritenersi dimostrata anc he la mancata esecuzione a regola d’arte, da parte della ditta Bosica, anche della tinteggiatura delle finestre-persiane. 3. La sentenza della Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] veniva impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., affidandola a tre motivi di ricorso. Si difendeva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscrittodal legale rappresentante. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munitodi mandato speciale a tale effetto. 1.1. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass. n. 2317/2016). 1.2. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.3. Nella specie, avendo trovato le parti una composizione bonaria relativamente all’oggetto della causa, all’atto di rinuncia comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha aderito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale delresistente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Ric. 2017 n. 22007 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 4 - Co
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