CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 43784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi: a) al giudizio di responsabilità; b) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; c) alla dosimetria della pena, all'aumento di pena inflitto per continuazione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 89 cod. pen.; d) al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna ritenuti i motivi tutti inammissibili, perché generici, meramente reiterativi di questioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutate con una motivazione adeguata con la quale il ricorrente obiettivamente con si confronta; ritenuto quindi il ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.