CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15247/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 525/2021depositata il 15/04/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16037/2021Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 15247/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con decreto ingiuntivo n. 349/2015 emesso dal Tribunale diNocera Inferiore era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e allaVAL.MAR. di [OSCURATO:PERSONA] di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA].r.l., la complessiva somma di euro 349.640,93, oltre agli interessilegali, alle spese ed ai compensi del monitorio, a titolo di saldo deilavori indicati nel contratto di appalto stipulato inter partes il16.06.2011, avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di unfabbricato sito in Pagani (SA).[OSCURATO:PERSONA] e la VAL.MAR. di [OSCURATO:PERSONA] proponevanoopposizione innanzi al medesimo Tribunale, articolando domandariconvenzionale per i danni causati dal non esatto adempimento delleprestazioni contrattuali. La prima chiedeva l’estromissione dal giudizioper difetto di legittimazione passiva, non avendo ella mai firmato ilcontratto di appalto, la cui sottoscrizione doveva pertanto intendersifalsa.Costituitasi, nella propria comparsa di risposta la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, in via subordinata, di valutare la domandaex art. 2041 c.c.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile pertardività l’opposizione presentata da VAL.MAR. Quanto alla posizionedella [OSCURATO:PERSONA], rilevava la tempestività dell’opposizione limitata, però,alla carenza di legittimazione sostanziale passiva; nel merito, ritenevacomunque infondata la sua opposizione perché, quale proprietaria delfabbricato e richiedente il permesso di costruire, rilevava che ella si eraarricchita dall’attività svolta dal costruttore, ex art. 2041 c.c.Revocato, quindi, il decreto ingiuntivo, il Tribunale condannava laGiordano a pagare, in solido con VAL.MAR. di [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 2041 c.c., la somma di euro 349.640,93.Numero registro generale 16037/2021Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 15247/2026Data pubblicazione 20/05/20262. La sentenza di primo grado veniva impugnata da CarmelinaGiordano innanzi alla Corte d’appello di Salerno che, in riforma parzialedella sentenza e per quanto ancora qui di interesse, revocava lacondanna dell’appellante.Sosteneva il secondo giudice – in applicazione del principio stabilitodalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26128/2010, amente del quale la domanda di ingiustificato arricchimento può essereavanzata dall’opposto nella sua comparsa di risposta solo nel caso incui con l’opposizione sia stato introdotto un nuovo tema di indagine –che l’azione ex art. 2041 c.c. non poteva essere proposta dalla societàcreditrice in quanto, nel caso in esame, il disconoscimento dellasottoscrizione apposta al contratto di appalto non poteva considerarsiun tema nuovo di indagine, tale da giustificare l’esame di una domanda– quale quella di arricchimento senza causa – strutturalmente etipologicamente diversa dall’azione di adempimento contrattualeoriginariamente avanzata dalla creditrice.3. La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno presentatomemorie.All’esito della camera di consiglio del 18.03.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2041 c.c., 183 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) c.p.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui – nelritenere che nel caso di specie non fosse stato introdotto dallaNumero registro generale 16037/2021Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 15247/2026Data pubblicazione 20/05/2026opponente un nuovo tema di indagine, in conformità a quanto statuitodalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26128/2010 – non hatenuto conto di quanto deciso dal primo giudice. Il Tribunale, infatti,aveva effettuato una serie di accertamenti in ordine alla titolarità delfabbricato diretti a vagliare la proponibilità, ammissibilità e fondatezzadella domanda di ingiustificato arricchimento proposta in viasubordinata dalla creditrice opposta. La valutazione di tali elementi daparte del Tribunale costituiva ampliamento del tema dell’indaginerispetto a quello dell’originaria domanda monitoria.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2041 c.c., 183 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.Lamenta la ricorrente che la decisione della Corte d’appello nontiene conto delle più recenti evoluzioni della giurisprudenza della Cortedi legittimità dopo le Sezioni Unite n. 26128/2010, a mente delle qualila domanda di indebito arricchimento può essere considerata comedomanda «modificata» e non «nuova» rispetto a quella originaria diadempimento – e quindi ammissibile non solo se proposta con il primoconnessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2041 c.c., 183 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) c.p.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui hadedotto conferma dell’impossibilità di proporre azione ex art. 2041 c.c.dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto la stessasomma costituente corrispettivo residuale del contratto di appalto,anziché limitarsi a chiedere un indennizzo da indebito arricchimento.Osserva la ricorrente che tale aspetto della domanda avrebbe, al più,Numero registro generale 16037/2021Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 15247/2026Data pubblicazione 20/05/2026potuto assumere rilievo nella disamina del merito della domanda diarricchimento, non già ai fini della sua (in)ammissibilità.4. Ritiene il Collegio che il secondo e il terzo motivo di gravamemeritino accoglimento per le ragioni che seguono.Come rilevato nella sentenza impugnata, questa Corte avevastabilito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo èammissibile la domanda di arricchimento senza causa – purchéavanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (cheriveste la posizione sostanziale di attore) – nonostante essa siastrutturalmente e tipologicamente diversa dalla domanda diadempimento contrattuale originariamente fatta valere con l’azionemonitoria, soltanto qualora l'opponente introduca nel giudizio, conl'atto di citazione, domande riconvenzionali ed eccezioni in sensostretto proposte dall'opponente determinanti un ampliamentodell'originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633c.p.c.,tali da giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senzacausa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito proporre,neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta osuccessivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senzacausa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. Sez.U, n. 26128 del 27/12/2010, Rv. 615487 – 01; conf.: Sez. 2, n. 17482del 04/07/2018, Rv. 649452 – 01; Sez. 1, n. 27124 del 25/10/2018,Rv. 651448 - 01; Sez. 3, n. 8582 del 09/04/2013, Rv. 626031 – 01;Sez. 6 - 1, n. 20864 del 10/10/2011, Rv. 619049 - 01).Con la sentenza 15/06/2015, n. 12310, le Sezioni Unite di questaCorte hanno affrontato in termini più generali il tema dello ius variandí,operando un'ampia rivisitazione dello stesso, pervenendo allaconclusione per cui la modifica della domanda iniziale può riguardareanche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione cheNumero registro generale 16037/2021Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 15247/2026Data pubblicazione 20/05/2026essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio conl'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata.Successivamente, sempre le Sezioni Unite di questa Corte sono dinuovo intervenute in argomento, con la sentenza del 13 settembre2018, n. 22404, dando continuità al principio di diritto enunciato nel2015 con la pronuncia sopra menzionata, affermando che èammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod.civ. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183,sesto comma, cod. proc. civ., nel corso del processo introdotto condomanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca allamedesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi didomanda comunque connessa (per incompatibilità) a quellainizialmente formulata». Con la precisazione che la domanda"complanare" ex art. 183, comma 1, n. 6, c.p.c. allora vigente(domanda, cioè avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedottooriginariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che ledue domande non potrebbero essere entrambe accolte) nonnecessariamente dovrà espressamente sostituirsi alla domandaoriginaria, ma potrà ad essa cumularsi quale domanda principale legatada un vincolo di connessione per «alternatività» o «incompatibilità» conquella originariamente formulata, o in via vicaria (v. anche Cass. Sez.6 - 1, n. 18546 del 07/09/2020, Rv. 658999 - 01).L’approdo di questa evoluzione, con specifico riferimentoall’opposizione a decreto ingiuntivo, è oggi nel senso che ciò che rendeammissibile l'introduzione in giudizio di un diritto diverso da quellooriginariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnatadall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere ladomanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui sioccupa il comma 5 del medesimo articolo (c.d. reconventioNumero registro generale 16037/2021Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 15247/2026Data pubblicazione 20/05/2026reconventionis), è il carattere della teleologica «complanarità»: ildiritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicendasostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tuttoalla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica dipetitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con lasua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il dirittooriginariamente dedotto in giudizio, ciò rispondendo a finalità dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosiriconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersidelle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizioordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass.Sez. 3, n. 27183 del 22/09/2023, Rv. 668674 – 01; Sez. U, n. 19876del 20/06/2022; Sez. 1, n. 9633 del 24/03/2022, Rv. 664369 – 01;Sez. 3, n. 3571 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, n. 4031 del 16/02/2021; Sez.3, n. 3127, 9/02/2021; Cass., 7/09/2020, n. 18546; Cass., Sez. I,25/05/2018, n. 13091).Ancora più di recente, infine, le Sezioni Unite di questa Corte sonoulteriormente ritornate sull’argomento, affermando che nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporredomande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizioneche esse trovino fondamento nel medesimo interesse che avevasostenuto la proposizione della originaria domanda e che sianointrodotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità,qualora l'opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all'attodi opposizione, di proporre domande che costituiscano unamanifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensuriconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183,sesto comma, c.p.c. (sentenza 15 ottobre 2024, n. 26727).Numero registro generale 16037/2021Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 15247/2026Data pubblicazione 20/05/2026Quest’ultimo principio, che in qualche modo limita, in relazione algiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la portata di quello,generale, di cui alla citata sentenza n. 22404 del 2018, non muta peròl’esito del presente giudizio, per le ragioni che si vanno adesso adillustrare.4.2. Nella specie, risulta accertato che la domanda di arricchimentosenza causa è stata proposta, in via subordinata, nella comparsa dicostituzione e risposta in primo grado; che essa riguardava lemedesime parti e tendeva alla medesima utilità finale rispettoall’originaria istanza (l’affermazione della responsabilità dellaGiordano, in qualità di proprietaria dell’immobile sul quale erano statirealizzati gli interventi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).Ne consegue che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarareinammissibile la domanda di cui all’art. 2041 c.c., pacificamenteintrodotta in termini tempestivi dalla società creditrice.5. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Salerno, indiversa composizione personale, la quale tornerà a pronunciarsi sulmerito dell’appello, attenendosi alle indicazioni della presentedecisione.Il giudice di rinvio, in particolare, dovrà accertare l’effettivasussistenza dell’arricchimento in capo alla resistente, anche a frontedella verifica dell’esatto adempimento dell’appaltatrice, e laquantificazione della relativa somma.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvederesulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiaraassorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CorteNumero registro generale 16037/2021Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 15247/2026Data pubblicazione 20/05/2026d’appello di Salerno, in diversa composizione personale, che decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 18 marzo 2026.Il Presidente