CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal sidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG 5'5\4 (AN¦ (1\-) \Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice della prevenzione, ha rigettato la richiesta di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al decreto del Tribunale di Monza del 28.10.2014, di confisca di beni mobili e immobili a lui intestati. La Corte di appello ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la richiesta. 1.1. Inammissibile nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'originaria insussistenza dei presupposti di cui all'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 per avere il tribunale disposto una confisca senza procedere ad alcuna valutazione della corrispondenza tra il periodo di acquisizione dei beni confiscati e il perimetro cronologico della pericolosità sociale, nonché senza esaminare le prove offerte dalla difesa circa la legittima provenienza delle somme percepite dall'istante. In particolare, secondo il richiedente, il decreto non lo ha formalmente collocato in alcuna delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159 del 2011, né ha indicato elementi per sostenere che possa essere ricondotto tra i soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività illecite di cui alla lett. b) dello stesso art. 1. L'attività illecita del richiedente è stata soltanto affermata ma non dimostrata, tenuto conto che all'epoca era gravato da un 'unico precedente penale per uno spaccio di lieve entità commesso il 5 maggio 2006. 1.2. Infondata, invece, nella parte in cui il richiedente ha lamentato che non si sia tenuto conto delle allegazioni difensive volte a dimostrare la legittima provenienza dell'immobile confiscato in Seregno, e in particolare delle dichiarazioni del di lui padre, [OSCURATO:PERSONA], e delle attestazioni che nel 2002 il richiedente aveva gestito un'attività commerciale poi venduta nel novembre nel 2003 da cui aveva incassato circa C 70.000. Sempre nel 2006 il richiedente aveva ricevuto sostegno economico da parte del padre, che gli aveva donato una cospicua somma di denaro; il padre della sua compagna convivente aveva poi dichiarato di avere sempre provveduto al mantenimento della figlia. Pertanto, nel maggio del 2006 non vi era alcuna sproporzione tra il valore di 89.000 C dell'immobile e le condizioni di vita di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. La Corte di appello ha ritenuto l'inammissibilità perché la richiesta di revocazione non tiene conto che essa Corte si è già pronunciata in due precedenti occasioni su istanze di pari contenuto dichiarandole inammissibili, in particolare per la parte della richiesta di una verifica nei profili di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011. Ha poi aggiunto che sono parimenti inammissibili le richieste di valutazione degli elementi probatori già esaminati nel corso del giudizio di cognizione, finalizzate a far accertare la pretesa insussistenza 1originaria dei presupposti di cui all'art. 24 d.lgs. 159 del 2011, perché si risolverebbero in una duplicazione del giudizio già svolto in primo e in secondo grado. Ha quindi ritenuto l'infondatezza in riferimento alla deduzione di nuove prove, perché non idonee a introdurre elementi tali da contraddire i plurimi e convergenti elementi valorizzati nei decreti di primo e di secondo grado. La prima prova nuova consiste nell'informativa della Guardia di Finanza del 26/11/1998 che, con riferimento al padre di [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 1995 e 1996, pur in presenza di cessioni di beni desunte dall'esame di autofatture rinvenute presso altre società per un importo complessivo di oltre 100 milioni di euro per entrambi gli anni. Con riferimento a tale documentazione la Corte d'appello ha osservato, da un lato, che non è dato conoscere l'esito dell'accertamento in sede tributaria e, dall'altro, che dal verbale non può ritenersi acclarata l'effettiva esistenza delle operazioni né, soprattutto, la produzione di utili e la loro entità. La mera di presenza di autofatture, a fronte di presunti acquisti effettuati da due società presso [OSCURATO:PERSONA], non è indice certo dell'esistenza di un utile, atteso che nello stesso verbale di constatazione emerge che il padre di [OSCURATO:PERSONA] è qualificato come evasore totale, privo di strutture organizzative e di mezzi adeguati all'esercizio dell'attività commerciale. In ogni caso, è escluso che le somme indicate nelle fatture corrispondano agli effettivi utili conseguiti da [OSCURATO:PERSONA], non essendo documentati i costi e le passività dell'impresa. Peraltro, tale prova introdurrebbe un elemento a carico di [OSCURATO:PERSONA], perché nella prospettazione difensiva si tratterebbe di denaro proveniente da evasione fiscale, il cui impiego da parte del figlio integrerebbe il reato di riciclaggio. Le allegazioni, peraltro, contrastano con quelle operate dal fratello [OSCURATO:PERSONA], anch'egli destinatario di misure di prevenzione, in altro procedimento di revocazione ove ha addotto l'uso delle stesse somme per l'acquisto degli immobili di sua proprietà. Quanto alla seconda prova nuova, e cioè la scrittura privata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale un odontoiatra si obbligava a versare alla madre del richiedente una somma di C 39.000 a titolo di transazione per prestazioni inadeguate, ne ha rilevata l'inidoneità a dimostrare la liceità della provenienza delle risorse impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei beni immobili confiscati, in quanto la somma è stata versata a titolo risarcitorio dei danni prodotti, ai quali la madre ha dovuto necessariamente porre rimedio con tali risorse. Inoltre, il lungo lasso di tempo intercorso tra i versamenti e l'acquisto dei beni immobili non consente in ogni caso di ritenere provato un nesso di derivazione tra tali somme e l'acquisto. 21.4. Infine, la Corte d'appello ha dichiarato manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011 sollevata dal ricorrente nella parte in cui consente l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzione in assenza di una condotta concretamente sintomatica di pericolosità sociale sulla base di presunzioni indiziarie. Ha a tal fine richiamato Corte cost. n. 24 del 2019, secondo cui la misura di prevenzione deve riguardare un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto è stato impegnato in attività criminose. Nel caso di specie, lo svolgimento di attività criminose da parte di [OSCURATO:PERSONA] è strettamente connesso alla stipulazione dei contratti di compravendita immobiliari da parte di soggetto che, pur essendo sostanzialmente disoccupato, disponeva di una rilevante capacità economica in un contesto temporale nel quale è stata accertata la commissione di reati ex art. 73 DPR n. 309 del 1990. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di prove nuove. La motivazione sul verbale di constatazione della Guardia di Finanza è manifestamente illogica e giuridicamente errata. Il verbale costituisce un atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati. Esso documenta le irregolarità fiscali e dimostra la produzione di utili non dichiarati, costituendo elemento idoneo quantomeno a ridimensionare o a mettere in dubbio il presupposto della sproporzione patrimoniale. La motivazione è altresì illogica anche in ordine alla seconda prova nuova, ove si afferma illogicamente che le somme percepite dalla madre del proposto furono utilizzate per risolvere i suoi problemi odontoiatrici. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sulla sussistenza della pericolosità sociale, anche con riferimento alla correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità e l'epoca di acquisto dei beni confiscati. La Corte ha omesso di confrontarsi con la richiesta di rivalutare i presupposti applicativi della misura di prevenzione alla luce delle prove nuove, richiamando le due precedenti declaratorie di inammissibilità su istanze già proposte. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per erronea declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché la Corte cost. n. 24 del 2019 non ha definitivamente risolto i problemi di indeterminatezza dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011. Inoltre, l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzione fondate su presunzioni generiche determina 3un'evidente sproporzione tra la limitazione patrimoniale e la condotta effettiva, ponendosi in contrasto con l'art. 7 Cedu e con gli artt. 13, 25, 42, 111 e 115 Cost. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. In ordine al primo motivo si rileva che la Corte di appello ha ben motivato sull'impossibilità di affermare che dall'informativa della Guardia di Finanza (che peraltro è del 1998) si possa desumere che [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal padre gli importi utilizzati per l'acquisto dell'immobile di Seregno e che la ricezione di una somma di denaro da parte della madre nel 1996 possa essere messa in relazione con l'acquisto dei beni confiscati. Ha riconosciuto a dette produzioni il carattere di novità, ma ne ha compiutamente negato il necessario valore probatorio, che deve esprimersi, in sede di revocazione, in termini di capacità di escludere la sussistenza originaria dei presupposti applicativi della confisca - v. Sez. 6, n. 3933 del 08/01/2026, D'Onghia, Rv. 289253 -. L'osservazione della Corte di appello, assistita da argomenti logici e compiuti, non mostra profili di possibili censure. 2.1. In riferimento al secondo motivo si osserva che la Corte di appello ha dato atto che si è di fronte alla terza richiesta di revocazione, che le due precedenti sono state dichiarate inammissibili e che il ricorso per cassazione proposto contro la dichiarazione di inammissibilità più recente è stato a sua volta dichiarato inammissibile. Di qui la logica e non superabile conclusione della inammissibilità delle doglianze che ancora abbiano ad oggetto il profilo della pericolosità, fondata in modo autonomo sulla previsione di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d. Igs. n. 159 del 2011, con conseguente assoluta insensibilità delle ragioni della confisca rispetto agli effetti della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale. Il nesso di "ragionevolezza temporale" tra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita non può poi essere revocato in dubbio per effetto delle nuove deduzioni probatorie che restano prive, come ha affermato la Corte di appello, della necessaria attitudine dimostrativa quanto alla provenienza dei redditi impiegati negli acquisti dei beni in confisca. Si è già condivisibilmente affermato che "la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi 4sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca" - Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, Cesarano, Rv. 286450 -. 2.2. Il terzo motivo è genericamente articolato. Esso, infatti, non indica concreti e specifici elementi per superare la precedente declaratoria di illegittimità costituzionale, che ha fatto salva l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1 d. Lgs. n. 159 del 2011, ed evoca la sentenza Isaia e altri c. Italia del 25 settembre 2025 della Corte Edu in punto di necessaria correlazione tra beni in confisca e attività illecite ma non fa comprendere perché mai la questione di costituzionalità non meriti di esser dichiarata manifestamente infondata 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M